Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509

ID 18416 | | Visite: 1522 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/18416

Decisione di esecuzione UE 2022 2509

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509

ID 18416 | 20.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della Commissione del 15 dicembre 2022 che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

GU L 325/162 del 20.12.2022

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

______

Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2023 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

500 550,00

Gruppo III (halon)

26 559 050,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

385 552,20

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

2 500 000,00

Gruppo VI (bromuro di metile)

588 835,20

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

4 788,16

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

4 878 559,75

Gruppo IX (bromoclorometano)

264 024,00

Articolo 2 Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2023.

3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2023 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2023 e che sono assegnate alle suddette imprese.

Articolo 4 Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2022_2509.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509
 
IT496 kB198

Tags: Ambiente Emissioni Ozono

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 24, 2025 331

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 351

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 571

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1595

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente