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Interpello ambientale 22.11.2024 - Rifiuti industrie estrattive

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Interpello ambientale 22 11 2024   Rifiuti industrie estrattive

Interpello ambientale 22.11.2024 - Rifiuti industrie estrattive

ID 23013 | 26.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 22.11.2024

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo all’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 al materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra.

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Confindustria ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 con particolare riferimento alla gestione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del materiale litoide dalle cave e dalle lavorazioni di squadratura e taglio finalizzate all’ottenimento del prodotto da destinare alla commercializzazione.

Più nel dettaglio, si fa riferimento ad alcune problematiche relative all’utilizzo, ai fini del ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva del travertino.

In particolare, viene chiesto di chiarire:

- se il materiale proveniente dall’attività di segagione della pietra è un rifiuto da estrazione come definito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e come tale non assoggettato alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- se il medesimo materiale è un rifiuto di estrazione, come definito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, ancorché il processo di segagione sia svolto in un impianto interno o esterno al sito estrattivo gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva o l’impianto esterno dedichi uno o più telai di segagione all’esclusivo taglio dei blocchi di provenienza di un singolo sito estrattivo, restituendo allo stesso sia il semilavorato finito (lastre) che il fango o il pezzame della segagione del blocco.
- qualora la gestione del materiale in oggetto non fosse stata descritta all’interno del piano di gestione dei rifiuti da estrazione, previsto all’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, questo possa essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
- se i fanghi di segagione e il pezzame possano essere utilizzati per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei prodotti dalle attività estrattive in considerazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e di indicare quali sono le condizioni ambientali da rispettare al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Interpello ambientale

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