DDL n. 1347-2025 | Norme verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici
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DDL n. 1347-2025 | Norme verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici
ID 23308 | 19.02.2025 / In allegato
Il presente disegno di legge è finalizzato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione a stabilimenti e impianti sensibili. A tal fine, si propone di aggiornare, integrare e rivedere le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, introducendo nuove norme relative alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche su luoghi, strumenti e attrezzature, nonché ai criteri per l'abilitazione dei soggetti preposti a tali verifiche ai sensi del medesimo regolamento.
Il principio della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della disciplina del lavoro e della legislazione sociale, affonda le sue radici in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana. Una prima forma di protezione si è concretizzata con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che ha istituito il Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, seguita dal relativo regolamento di applicazione emanato con il regio decreto 27 aprile 1913, n. 431.
L'ispezione del lavoro, intesa come istituzione, ha il compito di garantire l'applicazione delle disposizioni normative in materia di lavoro e di promuoverne il rispetto effettivo. Essa rappresenta un elemento fondamentale del sistema di amministrazione del lavoro, svolgendo un ruolo chiave attraverso servizi specifici all'interno delle istituzioni competenti. Tale attività è esercitata dagli ispettori del lavoro, che operano direttamente nei luoghi di lavoro. L'efficacia del diritto del lavoro risulta strettamente connessa al corretto funzionamento del sistema ispettivo. Trovare un equilibrio adeguato tra il rispetto della normativa lavoristica e la sua concreta applicazione nella realtà richiede una costante attività di valutazione.
È tuttavia necessario evitare che un'analisi limitata esclusivamente agli strumenti dell'economia finisca per mettere in discussione la legittimazione sociale dei sistemi di protezione.
Le ispezioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, segnatamente negli stabilimenti e impianti « sensibili », sono estremamente importanti per prevenire incidenti rilevanti e garantire la sicurezza sia all'interno che all'esterno dei siti.
Le ispezioni valutano l'adeguatezza dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza adottati negli ambienti di lavoro, nonché aspetti di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Nel novero dei luoghi di lavoro « sensibili » oltre alle strutture ambientali per la gestione dei rifiuti rientrano anche le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private in cui sono presenti le attività d'emergenza e gli impianti particolarmente pericolosi (questi ultimi regolamentati da due direttive europee, comunemente chiamate « ATEX », ovvero la direttiva 1999/92/CE e la direttiva 2014/34/UE). Il termine ATEX fa riferimento a questi due atti giuridici che regolano le modalità di gestione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro a rischio di esplosioni.
Le strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, rientrano nell'ambito della normativa che riguarda i luoghi di lavoro e devono quindi risultare conformi ai requisiti definiti nel titolo II, capo I (articoli da 62 a 64) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come « testo unico », in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle disposizioni generali riferibili a qualsiasi luogo di lavoro esistono, nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, delle rilevanti precisazioni per alcune tipologie di ospedali. Importante risulta evidenziare che il problema della salute e della sicurezza in questi tipi di ambiente di lavoro non concerne solo chi in essi lavora, ma anche i pazienti e i visitatori. Gli istituti di ricovero e cura sono luoghi di lavoro alquanto eterogenei e complessi e ricoprono una vasta serie di casistiche riconducibili a rischi sui luoghi di lavoro molteplici e a volte infidi; in considerazione della complessità del luogo di lavoro i rischi inerenti le differenti attività devono essere valutati studiando gli ambienti di lavoro e analizzandone le connotazioni, sia strumentali che infrastrutturali, con lo scopo di elaborare una valutazione dei rischi che tenga conto anche delle interferenze tra un ambiente e l'altro. Nelle strutture sanitarie coesiste uno scenario completo di rischi convenzionali ed emergenti di rado riscontrabile in altre realtà industriali.
Riguardo alle strutture sanitarie pubbliche urge evidenziare una clamorosa incompatibilità che si traduce in un evidente conflitto di interesse che caratterizza gli attuali controlli ai nosocomi. Il personale che effettua i controlli, ovvero dipendente dell'azienda sanitaria locale (ASL), ha come proprio datore di lavoro lo stesso della struttura sanitaria da controllare e tutto questo va a discapito della qualità della sanità. Sostanzialmente, il datore di lavoro del controllato e il datore di lavoro del controllore coincidono. Eppure, per eliminare tale conflitto di interesse, basterebbe affidare i controlli delle strutture sanitarie pubbliche ai tecnici dell'ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)-INAIL.
Ad oggi non esiste una disciplina univoca che stabilisca i requisiti minimi per l'esecuzione di verifiche periodiche in ambienti « sensibili », requisiti di competenza e di esperienza che garantirebbero la qualità dei controlli del « personale competente ».
In rapporto a questa mancanza, nel 1997 con il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 17 gennaio 1997, n. 58, è stata istituita la figura sanitaria del « tecnico della prevenzione », figura alla quale si richiedeva e si richiede tutt'ora una conoscenza trasversale, spaziando dall'ingegneria alla biologia, dalla chimica alla giurisprudenza; una figura, però, dalla evidente assenza di una specializzazione e che si è rivelata, nel corso degli anni, inutile.
La complessità e l'ampio spettro di competenze richieste al tecnico della prevenzione possono talvolta portare a una gestione della documentazione più formale che sostanziale, con documenti che, se non adeguatamente contestualizzati, rischiano di risultare poco efficaci nel garantire la piena sicurezza sul lavoro. È un dato di fatto che in alcuni casi si siano verificati incidenti anche in luoghi di lavoro recentemente ispezionati, senza che fossero emerse irregolarità evidenti, mettendo in luce la necessità di un approccio più mirato e multidisciplinare alla prevenzione.
Risulta evidente come la valutazione di rischi altamente specifici, come quelli legati a una cabina elettrica, richieda competenze tecniche specialistiche che esulano dalla formazione sanitaria tradizionale, orientata principalmente ad aspetti legati all'anatomia, alla patologia e alla medicina del lavoro. Un modello integrato che valorizzi le competenze del personale tecnico specializzato (ingegneri e periti industriali) per i rischi di natura tecnica e fisica, affiancandole a quelle del personale sanitario per gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, potrebbe rappresentare una soluzione efficace per affrontare in maniera più strutturata e puntuale la complessità della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un breve ma necessario richiamo va dedicato ai livelli essenziali di assistenza (LEA), strumenti che, storicamente, sono considerati fondamentali per la prevenzione nell'ambito della tutela della salute nei luoghi di lavoro. La loro rilevanza è confermata dalla loro riproposizione nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tuttavia, il mancato pieno raggiungimento dei LEA, oltre a comportare specifiche decadenze, evidenzia la presenza di valutazioni divergenti sulla loro efficacia e sottolinea la necessità di ulteriori progressi nel campo della prevenzione.
Proprio lo stesso decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede inoltre che il datore di lavoro debba effettuare anche la valutazione dei rischi specifici legati alla presenza di atmosfere esplosive, definite dallo stesso come « una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta ».
L'oggetto delle direttive ATEX sono le atmosfere potenzialmente esplosive, ovvero quell'atmosfera che alle condizioni normali non è esplosiva di per sé, ma che può diventarlo a causa di circostanze imprevedibili (ad esempio, aumento della pressione o della temperatura).
Molto spesso si dà per scontato che questo tipo di rischio sia prettamente correlato alle industrie chimiche o energetiche, data l'elevata presenza di materiali notoriamente conosciuti come instabili o infiammabili. In verità, molti materiali anche di uso comune e persino ad uso domestico, in situazioni sfavorevoli, possono essere causa di esplosioni, come ad esempio la segatura e la farina.
Dissimile è il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante « Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi », in quanto mira a semplificare le procedure burocratiche per la denuncia e la verifica appunto degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione nei luoghi di lavoro e prevede la denuncia degli impianti (all'INAIL), verifiche periodiche, manutenzione e controllo e, infine, la conservazione della documentazione relativa alle verifiche per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 attribuisce alle ASL il compito di provvedere in via esclusiva alle omologazioni degli impianti particolarmente pericolosi e di verifica in concorso agli organismi notificati per l'accertamento della sicurezza degli impianti. Al pari, l'articolo 86, rubricato « Verifiche e controlli », del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 attribuisce alle ASL il ruolo di organismo di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.
In conclusione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a stabilimenti e impianti sensibili, rappresenta una responsabilità condivisa che richiede l'impegno congiunto di datori di lavoro, lavoratori e istituzioni. Solo attraverso una collaborazione attiva e una costante attenzione alle misure di prevenzione è possibile garantire un ambiente di lavoro sicuro, in cui ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in serenità e sicurezza. Un ambiente di lavoro sicuro non solo tutela la salute dei lavoratori, che costituisce sempre la priorità, ma contribuisce anche all'efficienza e alla produttività aziendale. Investire nella sicurezza significa, infatti, investire nel futuro dell'azienda, promuovendo un contesto lavorativo protetto e produttivo.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
Gli articoli 2 e 3 regolamentano le verifiche periodiche, stabilendo i requisiti per l'accreditamento e le incompatibilità dei soggetti autorizzati a eseguire tali verifiche.
L'articolo 4 sottolinea l'autonomia che deve essere garantita al personale delle ASL, mentre l'articolo 5 identifica le competenze tecniche richieste ai soggetti abilitati alle ispezioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 6 disciplina gli incarichi nei dipartimenti di prevenzione e l'articolo 7 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
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Atto Senato n. 1347-2025
Norme in materia di verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nelle strutture sanitarie, nei luoghi di interesse ambientale e in quelli con rischio di esplosione, nonché disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
Iter: 15 gennaio 2025 da assegnare
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Art. 1. (Campo di applicazione e definizioni)
1. La presente legge disciplina il campo di applicazione e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, e dall'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti che le eseguono, esclusivamente all'interno di:
a) strutture sanitarie;
b) luoghi di interesse ambientale;
c) luoghi con installazioni elettriche soggetti a rischio di esplosione.
2. Ai fini della presente legge si definisce «personale tecnico competente» il personale appartenente al ruolo tecnico delle aziende sanitarie locali (ASL) in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di ingegnere o perito industriale, con abilitazione professionale specifica;
b) specializzazione in meccanica o elettrotecnica per i controlli sulle macchine previste dall'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) specializzazione in elettrotecnica per i controlli sugli impianti elettrici di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
d) esperienza decennale nelle verifiche oggetto della presente normativa.
Art. 2. (Verifiche periodiche e requisiti per l'accreditamento)
1. Le verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici presso strutture sanitarie private devono essere effettuate con cadenza biennale, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, esclusivamente dal personale tecnico competente dell'ASL territorialmente competente.
2. In caso di mancata effettuazione della verifica periodica da parte dell'ASL, di cui al comma 1, la struttura sanitaria privata non può ottenere l'accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale (SSN) ed eventuali accreditamenti già concessi devono essere revocati immediatamente.
3. Le verifiche periodiche biennali di macchine e impianti elettrici in luoghi di interesse ambientale, quali stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR), depuratori, centri di tritovagliatura e centrali di compostaggio, devono essere effettuate dal personale tecnico competente dell'ASL territorialmente competente.
4. Gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione devono essere omologati e verificati con periodicità biennale, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. Tali verifiche devono essere svolte dal personale tecnico competente dell'ASL o da un ufficio regionale appositamente organizzato, che disponga di personale certificato con esperienza decennale nelle verifiche e omologazioni di impianti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).
Art. 3. (Incompatibilità e competenze)
1. Le strutture sanitarie pubbliche non possono essere sottoposte a verifiche da parte dell'ASL territorialmente competente. Tali verifiche devono essere effettuate con cadenza biennale dal personale tecnico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in virtù delle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. L'INAIL, in caso di carenza di personale, può avvalersi del supporto di soggetti privati per le verifiche periodiche, mantenendo piena responsabilità sulla qualità e sui tempi di esecuzione delle verifiche.
Art. 4. (Autonomia e competenze del personale tecnico delle ASL)
1. Al personale tecnico delle ASL con esperienza specifica superiore ai dieci anni e in possesso dei requisiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità deve essere garantita adeguata autonomia per l'elaborazione degli atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza.
2. Nelle regioni nelle quali le funzioni di verifica sono affidate alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), i compiti assegnati alle ASL dalla presente legge si intendono trasferiti all'ARPA.
Art. 5. (Ruoli per le ispezioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Le ispezioni sui luoghi di lavoro devono essere eseguite:
a) per gli aspetti tecnici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), dal personale del ruolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 2;
b) per gli aspetti sanitari e di medicina del lavoro, dal personale del ruolo sanitario, quali medici e tecnici della prevenzione.
Art. 6. (Incarichi nei dipartimenti di prevenzione)
1. Gli incarichi di responsabile di unità operativa complessa (UOC) nei dipartimenti di prevenzione non possono essere prorogati più di una volta.
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi dei livelli essenziali di assistenza (LEA) relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro determina la decadenza immediata dei dirigenti responsabili delle UOC, delle unità operative semplici (UOS) e delle posizioni organizzative, con esclusione da tali incarichi per i successivi dieci anni.
3. L'incarico di dirigente di UOC non può essere esercitato nella propria provincia di nascita o residenza, in tale caso è previsto il trasferimento d'ufficio.
4. L'assunzione degli incarichi di UOS e UOC è subordinata al consenso della prefettura di riferimento, previo consulto con le questure competenti.
Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[...]
Fonte: Senato della Repubblica
Collegati
Decreto 17 gennaio 1997 n. 58
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