Regolamento (UE) 2024/1157 / Nuovo Regolamento spedizioni di rifiuti
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26 Novembre 2024 | ||
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Regolamento (UE) 2024/1157 Nuovo Regolamento spedizioni rifiuti ID 21780 | 30.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 GU L 2024/1157 del 30.4.2024 Entrata in vigore: 20.05.2024 Applicazione a decorrere dal 21 maggio 2026. Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti: a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020; b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024; c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026; d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026. e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024. Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per: a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024; b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027; c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026. Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026. L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024. Articoli: Articolo 1 Oggetto Allegati: ALLEGATO I A Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi; c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi; d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. 2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento: a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti; b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio; d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE; e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio o da altra legislazione dell’Unione pertinente; f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono; g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37); h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38); i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che: i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti. 3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5. 4. Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59. 5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36. [...] Articolo 4 Quadro procedurale generale 1. Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1. 2. Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1: a) i rifiuti elencati nell’allegato IV; b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV; c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A; d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE; e) i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da: i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto; f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi. 3. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate. 4. Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18: a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B; b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A. 5. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione; b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova. [...] Articolo 10 Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione 1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni sono debitamente motivate e possono fondarsi su una o più delle condizioni di cui all’articolo 11 o dei motivi di cui all’articolo 12. 2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per i trasporti di rifiuti effettuati interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali. 3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3. 4. Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall’autorità competente che le stabilisce. 5. L’autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell’impianto e sono presentate all’autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento notificata. Articolo 11 Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento 1. In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell’articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l’autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il notificatore dimostra che: i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale; ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti; iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59; b) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l’invio della notifica; c) le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; d) lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II di detta convenzione; e) la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l’autorità competente; f) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione; g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell’ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell’Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, e l’impianto che rientri nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli; h) i rifiuti non sono rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera (a), se il notificatore dimostra che i rifiuti in questione sono prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantità complessive annue talmente ridotte che la messa a disposizione di nuovi impianti specializzati di smaltimento all’interno di tale Stato membro non sarebbe economicamente sostenibile, non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). 3. Se un’autorità competente di transito dà la sua autorizzazione a una spedizione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, sono considerate soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), del presente articolo. 4. Le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono menzionate nella relazione di cui all’articolo 73. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle autorizzazioni rilasciate nell’anno civile precedente. 5. Entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. [...] Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024. 2. Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per: a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024; b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027; c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. 3. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni. 4. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027. 5. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026. 6. Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026. 7. L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024. 8. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII. Articolo 86 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026. 3. Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti: a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020; b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024; c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026; d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026. e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. 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