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Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo

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Spedizioni di rifiuti   Quadro normativo

Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo / Update Rev. Aprile 2024

ID 9552 | Update Rev. 1.0 del 22.04.2024

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti attua nel contesto del diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE.

Le procedure di spedizione dipendono dal tipo di rifiuto, dalla sua destinazione e dal trattamento cui è sottoposto.

Update Rev. 1.0 del 22.04.2024
Aggiornamento:
Revisione del Regolamento spedizioni di rifiuti
Aggiornamenti grafici

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti («regolamento sulle spedizioni di rifiuti») attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante).

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti:

- tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi;
- importati nell’UE da paesi terzi;
- esportati dall’UE verso paesi terzi;
- in transito nel territorio dell’UE, con un itinerario da e verso paesi terzi.

Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi (Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019), spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del del 21 ottobre 2009), talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc.

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;
d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.
5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.

Con la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica.

Regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. (GU L 190/1 del 12.07.2006)

Modifiche:

- Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (L 309 7 27.11.2007)
- Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 (L 188 7 16.7.2008)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (L 87 109 31.3.2009)
- Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (L 97 8 16.4.2009)
- Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (L 140 114 5.6.2009)
- Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 (L 119 1 13.5.2010)
- Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 (L 182 2 12.7.2011)
- Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione del 16 febbraio 2012 (L 46 30 17.2.2012)
- Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (L 79 19 21.3.2013)
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (L 330 1 10.12.2013)
Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 135 27.6.2014)
- Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (L 332 15 19.11.2014)
- Regolamento (UE) n. 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 (L 294 1 11.11.2015) 
- Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 (GU L 433/11 del 22.12.2020) 

Rettificato da:

- Rettifica, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
- Rettifica, GU L 145 del 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
- Rettifica, GU L 334 del 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 277 del 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
- Rettifica, GU L 90 del 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
- Rettifica, GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

Spedizioni di rifiuti   Quadro normativo

A norma degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, è vietata l'esportazione di rifiuti per un'operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA, nonché l'esportazione di rifiuti pericolosi provenienti dall'UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE.

CAPO 1 Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:

a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

CAPO 2 Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

Sezione 1 Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 36 Divieto di esportazione

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

3. Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.

Procedure di controllo

Sono previste due procedure di controllo per le spedizioni di rifiuti, vale a dire:

1. gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, che sono normalmente applicabili alle spedizioni di recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti dell’«elenco verde» non pericolosi, come la carta o le materie plastiche) o IIIA, e

2. la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per altri tipi di spedizioni di rifiuti, tra cui:

- le spedizioni di rifiuti elencate nell’allegato IV (rifiuti dell’«elenco ambra» contenenti componenti sia pericolosi che non pericolosi) o nella parte 2 dell’allegato V (Elenco europeo dei rifiuti, ad esempio rifiuti provenienti da estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali), e

- spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti elencati nell’allegato III («elenco verde»).

Altre disposizioni

- Tutte le parti coinvolte devono garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali, durante tutto il processo di spedizione e quando questi sono recuperati o smaltiti.

- La procedura di notifica richiede il preventivo consenso scritto delle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paese di spedizione, paese di transito e paese di destinazione) entro 30 giorni.

- Il notificatore ha il dovere di riprendere le spedizioni di rifiuti considerate illegali o che non possono essere effettuate come previsto (compreso il recupero o lo smaltimento dei rifiuti).

Sistemi di ispezione

La legge è stata modificata nel 2014 per rafforzare i sistemi di controllo dei paesi dell’UE. Essa stabilisce i requisiti minimi di ispezione con particolare attenzione ai flussi di rifiuti problematici (come i rifiuti pericolosi e i rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati non conformemente). I paesi dell’UE dovranno predisporre piani di ispezione entro il 2017.

Revisione del Regolamento spedizioni di rifiuti

Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti recepisce nel diritto dell'UE le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la relativa decisione dell'OCSE.

La Commissione ha reso pubblica la sua proposta di aggiornamento del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti il 17 novembre 2021. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione nel gennaio 2023, mentre il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale nel marzo 2023. Il 17 novembre 2023 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori, confermato dalle delegazioni degli Stati membri in sede di Coreper il 6 dicembre 2023 e dalla commissione ENVI l'11 gennaio 2024. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 27 febbraio 2024.

Il 25 Marzo 2024 il Consiglio ha adottato la revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. La votazione del 25 marzo 2024 del Consiglio conclude la procedura di adozione. Il regolamento sarà ora firmato dai colegislatori. Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il regolamento riveduto punta a ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell'UE, ad aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell'economia circolare e della neutralità climatica, a ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, a migliorare il controllo dell'applicazione e a contrastare le spedizioni illegali.

Stabilisce inoltre misure volte a garantire che i rifiuti siano inviati solo verso destinazioni in cui siano trattati adeguatamente in modo ecologicamente corretto. In base alle nuove norme, i rifiuti non possono essere inviati verso paesi non appartenenti all'OCSE a meno che il paese non indichi la propria volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare una loro gestione ecologicamente corretta attraverso un audit preliminare condotto da soggetti indipendenti e un monitoraggio effettuato dalla Commissione.

Elementi principali del regolamento

Il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se convenuto e autorizzato nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all'esportazione, i notificatori all'interno dell'UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente.

Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei "rifiuti verdi" continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.

Il testo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE. Il regolamento riveduto introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall'UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato.

I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all'OCSE nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.
...

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Aprile 2024 Aggiornamento:
Revisione del Regolamento spedizioni di rifiuti
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