Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo
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Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo
ID 9552 | 21.11.2019
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti attua nel contesto del diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE.
Le procedure di spedizione dipendono dal tipo di rifiuto, dalla sua destinazione e dal trattamento cui è sottoposto.
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti («regolamento sulle spedizioni di rifiuti») attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante).
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti:
- tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi;
- importati nell’UE da paesi terzi;
- esportati dall’UE verso paesi terzi;
- in transito nel territorio dell’UE, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi (Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019), spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del del 21 ottobre 2009), talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc.
A norma degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, è vietata l'esportazione di rifiuti per un'operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA, nonché l'esportazione di rifiuti pericolosi provenienti dall'UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE.
Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
Sezione 1 Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Articolo 36 Divieto di esportazione
1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.
3. Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.
Esistono due procedure di controllo per la spedizione di rifiuti, ossia:
1. gli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 che solitamente si applicano alle spedizioni per il recupero di rifiuti elencati nell'allegato III (rifiuti inclusi nell'«elenco verde») o IIIA; e
2. la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per qualsiasi altro tipo di spedizione di rifiuti. Nel contesto dell'identificazione dei rifiuti ai fini di una corretta procedura e documentazione, si applica la classificazione secondo gli elenchi contenuti negli allegati III e IV del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (gli elenchi integrati derivanti da accordi internazionali).
Tali elenchi prevedono un approccio di classificazione diverso da quello dell'elenco dei rifiuti. Tuttavia, la classificazione in base alla direttiva quadro sui rifiuti e all'elenco dei rifiuti è pertinente anche nel contesto del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, ad esempio come criterio per stabilire se i rifiuti in esame possano essere esportati verso taluni paesi extra-UE e non appartenenti all'OCSE (articolo 36, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti).
La classificazione dei rifiuti in conformità alle voci di cui agli allegati III e IV (ossia i codici della convenzione di Basilea e dell'OCSE) nonché alle voci dell'elenco dei rifiuti (parte 2 dell'allegato V del regolamento sulle spedizioni di rifiuti) deve essere indicata sul documento di notifica e di movimento utilizzato nel quadro della procedura di notifica e in conformità con le istruzioni di cui al punto 25 dell'allegato IC.
Analogamente, l'identificazione dei rifiuti deve essere effettuata nel documento di cui all'allegato VII in caso di spedizioni soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda il caso di spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, i codici da utilizzare per le caratteristiche di pericolo (codici H) e le operazioni di trattamento (codici D e R) nei documenti di notifica e di movimento (allegati IA e IB) sono quelli elencati rispettivamente negli allegati III e IV della convenzione di Basilea.
Con la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica.
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Collegati
Decision of the council C(2001)107/Final
Convenzione di Basilea rifiuti pericolosi
Regolamento (CE) N. 1013/2006
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti
Linee guida sulla spedizione di rifiuti: Guide ufficiali UE
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