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Regolamento (CE) N. 1013/2006

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Regolamento  CE  N  1013 2006

Regolamento (CE) N. 1013/2006 Spedizione transfrontaliera rifiuti / Consolidato 01.2021

ID 2462 | 23.01.2021 / Testo consolidato 01.2021

Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

(GU L 190/1 del 12.07.2006)

Nuovo Regolamento spedizione di rifiuti

Pubblicato nella GU L 2024/1157 del 30.4.2024, il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024 

Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.

Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.

Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.

L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.

_______

In allegato Testo consolidato 01.2021 con tutte le modifiche ed integrazioni dal 2006 al 2021 (ultimo: Regolamento delegato (UE) 2020/2174)

Articolo 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;
d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (1);
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49. 5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.
...

Regolamento delegato (UE) 2020/2174

Pubblicato nella GU L 433/11 del 22.12.2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Entrata in vigore: 11.01.2021

Testo consolidato 20201, con le modifiche apportata da:

- M1 Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (L 309 7 27.11.2007)
- M2 Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 (L 188 7 16.7.2008)
- M3 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (L 87 109 31.3.2009)
- M4 Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 (L 97 8 16.4.2009)
- M5 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (L 140 114 5.6.2009)
- M6 Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010 (L 119 1 13.5.2010)
- M7 Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 (L 182 2 12.7.2011)
- M8 Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione del 16 febbraio 2012 (L 46 30 17.2.2012)
- M9 Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione del 20 marzo 2013 (L 79 19 21.3.2013)
- M10 Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (L 330 1 10.12.2013)
- M11 Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (L 189 135 27.6.2014)
- M12 Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 (L 332 15 19.11.2014)
- M13 Regolamento (UE) n. 2015/2002 della Commissione del 10 novembre 2015 (L 294 1 11.11.2015) Testo consolidato 01.2018
- M14 Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 (GU L 433/11 del 22.12.2020) Testo consolidato 01.2021

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
- C2 Rettifica, GU L 145 del 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
- C3 Rettifica, GU L 334 del 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
- C4 Rettifica, GU L 277 del 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
- C5 Rettifica, GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
- C6 Rettifica, GU L 90 del 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
- C7 Rettifica, GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)

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