Imprese energivore (forte consumo energia elettrica): Elenchi / Note Agosto 2022
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imprese energivore (forte consumo energia elettrica): Elenchi / Note ID 15400 | Rev. 5.0 del 26.08.2022 / Documento completo allegato ed Elenchi 2021/2022 Il Documento allegato illustra la normativa delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette "Imprese energivore" e la procedura per la dichiarazioni per l’ottenimento dello sgravio in bolletta secondo il D.M. 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", che ha riformato il precedente Decreto 5 aprile 2013. A. Disponibili Elenchi imprese energivore 2021/2022. A. Elenchi In data 18/12/2021, CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le pratiche (Ante Riforma D.M. 5 aprile 2013) relative al periodo 2013- 2017, nonchè l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (Post Riforma D.M. 21 dicembre 2017) trasmesso al SII – Anno 2018 – 2022 con indicazione della classe di appartenenza VAL.x FAT.x.
_______ Dichiarazioni 2022 Il Portale (CSEA) è stato aperto dal giorno 5 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 6 dicembre 2021 per la raccolta delle dichiarazioni relative all’2022, per l’ottenimento dello sgravio in bolletta. Dichiarazioni 2023 Il Portale (CSEA) sarà aperto a Novembre 2022 (data attesa). Il DM 21 dicembre 2017 ha ridefinito i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (precedente D.M. 5 aprile 2013) Dal 1° gennaio 2018 vengono classificate a forte consumo di energia le imprese che: - abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (DM 21 dicembre 2017, art. 3), (per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020) e che rispettano uno dei seguenti requisiti: a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) (DM 21 dicembre 2017 art. 3); La percentuale di sgravio cambia in base alla classe energetica VAL o FAT: CLAUSOLA VAL (aziende energivore con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL≥ 20%) ha diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da tabella seguente:
Alle imprese che si possono avvalere della “clausola VAL” si applica un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale rispetto al proprio risultato aziendale. CLASSE FAT (imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%) ricevono una contribuzione in funzione dell’intensità elettrica su fatturato, come riportato nella tabella seguente:
Anche per queste imprese il contributo è proporzionale rispetto al fatturato. Le imprese energivore che presentano questi requisiti accedono, come detto, alle agevolazioni del DM 21 dicembre 2017. B. Obblighi Imprese energivore Diagnosi Energetica e Attuazione interventi della DE o SG ISO 50001 Le imprese energivore (che ricadono nel campo di applicazione del DM 21 dicembre 2017) hanno l’obbligo di effettuare la Diagnosi Energetica ogni quattro anni. Schematicamente: Fig. 1 - Obbligo Diagnosi Energetica (DE) Imprese energivore Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (GU n.165 del 18.07.2014)ha, infatti, introdotto l’obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni quattro anni per le imprese a forte consumo di energia (energivore) e per le grandi imprese come definite all’art. 2. Definizione di grande impresa Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 L'obbligo di effettuare una diagnosi energetica presso i propri siti è scattato il 5 dicembre 2015, da ripetere ogni quattro anni. Terza scadenza: 5 dicembre 2024 / Prossimo La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA, a cui il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 affida il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi. Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 (GU n.175 del 14.07.2020), che ha modificato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese energivore, di attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati nella diagnosi energetica nel periodo che intercorre tra una diagnosi energetica e l’altra. In alternativa a tali obblighi, le imprese energivore possono scegliere di implementare e adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001. Modulo Conversione consumi in tep Il modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina dell'energy manager (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna. Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale (entro il 30 aprile) del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager). Fig. 2 - Obbligo comunicazione Energy Manager ... Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. 1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori. 3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (energivore), recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. Altre informazioni FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017) ... Matrice revisioni
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