Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo CEI 64-8/7 Sez. 752 / Aggiornata Ed. 2021
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28 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
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Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo CEI 64-8/7 Sez. 752 ID 6657 | Rev. 1.0 del 04.03.2022 / Documento completo allegato Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / 2021 Nella Rev. 1.0 di Marzo 2022 del Documento allegato, predisposta tavola di concordanza tra l'Ed. 2012 e 2021 della CEI 64-8/7 Sez. 752 La Sez. 752 della norma CEI 64-8/7 detta le prescrizioni riguardanti l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento. La Parte 7 ("Ambienti ed applicazioni particolari") della Norma CEI 64-8, tratta le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati negli ambienti e per le applicazioni particolari elencate nell'indice di questa Parte 7. La norma è stato dell'arte per la Prevenzione incendi (Attività N. 65 del D.P.R. 151/2011) e norma tecnica verticale DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO).
Infatti, il DM 19 agosto 1996, riporta per gli impianti elettrici e sistemi di allarme: TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI 13.1 GENERALITA' Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. 186/68). In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: - non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (ndr - abrogata dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37) e successivi regolamenti di applicazione. 13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione e allarme: 30 minuti; L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. 13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio. TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME CEI 64-8/7 Sez. 752 (Ed. 2021) Commento Le prescrizioni della presente Sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento come definiti in 752.2.1 e sono integrative di quelle contenute nella Sezione 751 e Capitolo 56.752.1 Campo di applicazione 752.2 Definizioni 752.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento Ai fini della presente Norma si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. 752.2.2 Personale autorizzato Personale addestrato cui sono affidati l’esercizio e/o la manutenzione dell’impianto elettrico. 752.3 Caratteristiche generali 752.3.1 Limitazione dell’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V L’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V è ammesso soltanto nei locali di consegna dell’energia elettrica (752.3.2 e 752.3.3) e per l’alimentazione di lampade a scarica a catodo freddo subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui in 752.55.4. 752.3.2 Trasformazione dell’energia elettrica Quando la fornitura dell’energia elettrica è a tensione nominale superiore a 400 V, la cabina di trasformazione deve costituire compartimento antincendio ed essere direttamente accessibile dall’esterno o da locale di disimpegno non accessibile al pubblico. 752.3.3 Suddivisione dei circuiti L’impianto deve essere suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione, per esempio: b) per il palcoscenico: c) per altri ambienti; NOTA 752.3.4 Continuità del servizio I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti devono essere tali da prevenire l’insorgere di panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione. Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021 Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021 segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 Matrice Revisioni
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