Legge 5 marzo 1990 n. 46
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Legge 5 marzo 1990 n. 46 / Consolidato 2018
ID 4778 | News e Documenti aggiornati 26/12/2023
Legge 5 marzo 1990 n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
Entrata in vigore della legge: 13/3/1990
(GU n. 59 del 12.03.1990)
Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300
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Art. 3 Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia
- il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
18/06/1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141)
31/10/1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 608 (in G.U. 31/10/1994, n.255)
20/01/1996
LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 (in G.U. 20/01/1996, n.16)
11/08/1997
LEGGE 7 agosto 1997 n. 266 (in G.U. 11/08/1997, n.186)
28/12/2006
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47)
18/01/2018
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223 (in G.U. 18/01/2018, n.14) - Consolidato 2018
Estratto
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Soggetti abilitati
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Art. 14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15 Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione (D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 / ndr). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
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Collegati
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08
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Dichiarazione di conformità alla Regola dell'Arte