Conduzione dei generatori di vapore | Dal 30.09.2021 in vigore DM 07 Agosto 2020
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Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo | 2021 Rev. 2.0 del 21 Febbraio 2021 / Dal 30 Settembre 2021 in vigore il DM 07 Agosto 2020 Un documento, quadro normativo, sull'Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in riferimento a: - D. Lgs. 81/2008 Art. 73-bis Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 (fino al 29 settembre 2021) e dal DM 7 Agosto 2020 (dal 30 settembre 2021). Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto, DM 7 Agosto 2020, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione (30 settembre 2021), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile. Il DM 7 Agosto 2020 all’art. 11 al comma 5 dispone che 5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. Schema 1 – Data abrogazione DM 1° marzo 1974 Patentino di abilitazione Il generatore di vapore è “l’insieme” composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento. Riferimenti: Schema 2- Gradi patentini I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi: a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore; c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore; d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore. Determinazione della producibilità Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore. Se il valore non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti: a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²; b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²; c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²; d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione. Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità. Requisiti di accesso ai corsi di formazione Riferimenti Art. 4 DM 7 Agosto 2020 Schema 3 - Requisiti accesso corso di formazione Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Art 4 co 2 DM 7 Agosto 2020 a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245; d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Percorso formativo per il conseguimento del patentino Riferimenti Allegato III DM 7 Agosto 2020 Tabella 1 – Percorsi formativi
... La Direttiva PED e le norme tecniche UNI/TR 11752:2019 Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei locali in cui sono allocati generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature accessorie in relazione al rischio derivante dall'esercizio in pressione. Si applica ai locali chiusi e, ove pertinente, a quelli aperti nei quali sono allocati i generatori. Sono esclusi dal campo di applicazione del rapporto tecnico i locali che ospitano: - generatori con pressione massima ammissibile (PS) non superiore a 0,5 bar; e comunque generatori aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW a condizione che siano installati singolarmente e non in batteria. EN 12952-3:2012 EN 12953-2:2012 I prodotti e insiemi della Direttiva PED anche se marcati e certificati CE devono essere sottoposti, tranne casi particolari, a verifiche di primo o nuovo impianto e periodiche. Specifiche tecniche e norme di cui all'Art. 3 disposizioni del D.M. n. 329/2004 UNI/TS 11325-3:2018 Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata Questa specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla produzione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura > 110 °C, con pressione massima ammissibile (PS) > 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 329/2004. Estratto TUS D. Lgs. 81/2008 Certifico Srl - IT Rev. 2.0 2021 Matrice Revisioni
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