Decreto 30 giugno 2021 | Cromo:Nuovi (peggiorativi) valori di parametro aggiornati nuova Direttiva acque (UE) 2020/2184
Appunti Ambiente | |||||||
26 Novembre 2024 | |||||||
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Decreto 30 giugno 2021 | Valore Cromo acque destinate al consumo Valore di parametro limite Cromo acque destinate al consumo: eliminata la misura precauzionale di 10 μg/l(*) prevista dal Decreto 14 novembre 2016, abrogato dopo 6 proroghe 2016/2021. Il Decreto 30 giugno 2021 riporta il valore di parametro a 25 μg/l per le acque in bottiglia e 50 μg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026, (Nota 12) abrogando il Decreto 14 novembre 2016, tali nuovi valori si allineano alla nuova direttiva acque che prevede: Direttiva (UE) 2020/2184 (Nuova Direttiva acque consumo umano) (*) Decreto 14 novembre 2016 - Possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 μg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito. Decreto 30 giugno 2021 (GU n.156 del 01.07.2021) Entrata in vigore: 01.07.2021 Decreto 14 novembre 2016 è abrogato Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 1. Il parametro Cromo di cui all’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:
2. All’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:
Art. 2. 1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato. (N) decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Art. 5 Punti di rispetto della conformità 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. Collegati |
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