Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI
Appunti Prevenzione Incendi | ||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
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Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI ID 12984 | Rev. 00 del 02.03.2021 / Documento completo allegato Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 02.03.2021, dopo l'emanazione dell'ultma proroga di cui al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21. Decreto 16 luglio 2014 Entrata in vigore: 28 Agosto 2014 02.03.2021: Stato proroghe Adeguamento asili esistenti stabilito dal Decreto 16 luglio 2014 come prorogato da:
________ 02.03.2021: 5a Proroga al 31 dicembre 2022 La proroga disposta dall'Art. Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2022 Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano: - Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024) - Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2027) 21.02.2021: Stato proroghe La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019 Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano: - Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021) - Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2024) Decreto cultura 2019: 4a Proroga al 31 dicembre 2019 Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019. 22 settembre 2018: 3a Proroga al 31 dicembre 2018 Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244: Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) 29 marzo 2018: Adeguamento programmatico prioritario Decreto 21 marzo 2018 Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica: livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014; 30 Dicembre 2016: 2a Proroga al 31 dicembre 2017 Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi. 30 Dicembre 2014: 1a Proroga al 7 ottobre 2016 D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis: Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011) Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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