Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): Normativa / Update 27.01.2023
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Carta di qualificazione del conducente (CQC) / Rev. 5.0 2023 ID 13711 | Rev. 5.0 del 27.01.2023 / Documento di lavoro allegato Il riassetto normativo in materia di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore è avvento con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Attuazione della direttiva 2003/59/CE / abrogata e codificata con la Direttiva (UE) 2022/2561). Il Capo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 regolamenta la qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (introduzione della Carta di Qualificazione del Conducente - CQC). Rev. 5.0 del 27.01.2023 - Circolare del 26 gennaio 2023 Prot. n. 2525 Nuova Direttiva (UE) 2022/2561 - Codifica Pubblicata nella GU L 330/46 del 23.12.2022 la Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Entrata in vigore: 13.01.2023 La direttiva 2003/59/CE, come modificata dagli atti di cui alla parte A dell’allegato IV della Direttiva (UE) 2022/2561, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV. Fig. 1 - Direttiva (UE) 2022/2561 che abroga la Direttiva 2003/59/CE (Codifica) Con il DM 30 luglio 2021 emanato un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi. Update 27.01.2023: Circolari CQC - Circolare MIMS Prot. n 28444 del 14 Settembre 2021 - Circolare MIMS Prot. n. 32137 del 13 ottobre 2022 - Circolare MIMS Prot. n. 40747 del 27 dicembre 2022 - Circolare MIMS prot. n. 41095 del 29 dicembre 2022 - Circolare MIT Prot. n. 962 del 12 gennaio 2023 Circolare del 26 gennaio 2023 Prot. n. 2525 Update 15.09.2021: pubblicato il Decreto CQC Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645. (GU n.221 del 15-09-2021) La Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003), ha previsto che, l'attività di guida: a) dei cittadini di uno Stato membro, e b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati «conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di: sia effettuata attraverso una specifica qualificazione e formazione (obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica). La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (GU n. 6 del 9 gennaio 2006) e prevede all'Art. 16 il rilascio di una Carta di qualificazione del conducente che comprova la qualificazione e formazione del conducente di autotrasporto di persone e di cose. Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Art. 14. (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti). 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo. Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale) 1. La carta di qualificazione del conducente e' conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneita'. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e' conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis. 4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. 4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non e' richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E. 5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni. 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche' ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell'altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe. Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma, al contrario, non può sostituire il CAP di tipo KB. Il titolare di CAP tipo KD, fino alla scadenza della patente, può utilizzare anche tale documento per condurre taxi o auto a noleggio. Successivamente sarà convertito in CAP tipo KB. La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze. L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 Settembre 2008 per il trasporto di persone; Con l'entrata in vigore, a regime, del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 il possesso della CQC sarà attestato dall'indicazione sulla patente di guida di un codice UE armonizzato (95). Chi la rilascia L'istanza di rilascio della Carta di qualificazione per conducenti professionali può essere presentata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. La decurtazione dei punti Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti, anziché sulla patente di guida del conducente. La previsione normativa sopraindicata è entrata in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008. ... Circolare Ministero dell'Interno - 04/09/2020 - PROT. N. 6220 - CQC Iniziale e periodica OGGETTO: Disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamenlo europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida", che ha apportato modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286. Tra le suindicate modifiche riveste particolare interesse per l'attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale, quelle degli artt. 14, 15 e 16 relativi all'obbligo della qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Per migliorare la sicurezza sulle strade europee ed innalzare gli standard per i nuovi conducenti di autocarri, autotreni, autoarticolati, autobus ed autosnodati, la direttiva 2003/59/CE (di seguito definita "Direttiva") stabilisce le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di autocarri e autobus (di seguito definita per brevità "CQC"). Il suo obiettivo è quello di aumentare le competenze professionali dei conducenti già attivi in tutta l'Unione europea. La Direttiva mira in particolare a sensibilizzare maggiormente i conducenti sui rischi, al fine di ridurre questi ultimi e di migliorare la sicurezza stradale. Essa stabilisce inoltre norme sulle competenze professionali al fine di garantire condizioni di concorrenza eque nell'UE. Nel periodo 2007-2009 è stata data piena attuazione alla Direttiva che impone a tutti i conducenti professionali di autocarri e autobus operanti sul territorio dell'UE, nonché agli autotrasportatori commerciali autonomi, di seguire una formazione di base obbligatoria e conseguire la relativa qualificazione iniziale. La Direttiva ha trovato recepimento in Italia attraverso il D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 che è stato modificato dal D.lgs. 10 giugno 2020, n. 50. Per effetto della modifica dell'art. 14 del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, l'obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell'esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Pertanto, salvo i casi di esenzioni e deroghe specifiche di cui si dirà più avanti, l'obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche ai veicoli immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì, alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C. A seguito della modifica dell'art. 15 del D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, l'obbligo di qualificazione iniziale e della formazione è imposto ai cittadini italiani, ai cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Il nuovo testo dell'art. 15 del D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, non fa più espresso riferimento all'attività di conducente per il trasporto di cose o persone, pertanto, richiamando anche quanto previsto nell'art. 14 suindicato, si deve ritenere obbligato alla CQC qualsiasi persona, fatte salve le deroghe di cui si dirà più avanti, che, nel territorio dell'Unione o SEE si ponga alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una delle patenti di guida sopra richiamate. 2. DIMOSTRAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE L'assolvimento dell'obbligo della CQC, può essere dimostrato attraverso il possesso di una carta di qualificazione del conducente, conforme al modello di cui all'allegato II della Direttiva ovvero attraverso la presenza del codice unionale "95" sulla patente di guida posseduta. Mentre in Italia, fin dalla prima attuazione della Direttiva, si è optato per consegnare a tutti i conducenti prima una carta di qualificazione e, poi, una patente con il codice unionale "95", nella prima fase di applicazione delle regole in argomento, alcuni Stati membri dell'UE, nel pieno rispetto della Direttiva, avevano previsto che i conducenti titolari di patenti di guida di categoria C o CE conseguita prima del 09.09.2009, ovvero ai titolari di patente di categoria D o DE rilasciata prima del 09.09.2008 rilasciate in quei paesi, fossero ancora valide ai fini del possesso della CQC per l'abilitazione al trasporto professionale. Pertanto, nella circolazione sul territorio nazionale non poteva essere richiesto il possesso della CQC. La disciplina sopra descritta riguardava, sostanzialmente la prima fase transitoria che, visto il trascorre del tempo e visto, in particolare, l'art. 10, paragrafi 1 e 2 della Direttiva, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/645, deve considerarsi attualmente superata. Infatti, secondo le indicazioni dell'art. 10 della Direttiva come modificato dalla Direttiva (UE) 2018/645, a tutti i conducenti che hanno la CQC, gli Stati membri devono apporre il codice "95" sulla patente di guida e, qualora non possano farlo, devono rilasciare al conducente una carta di qualificazione. Pertanto, in tutti i casi in cui è prescritta, qualsiasi conducente europeo, deve provare la qualificazione iniziale e la formazione periodica attraverso il possesso di una carta di qualificazione o del codice unionale "95" sulla patente di guida. Per i conducenti extracomunitari che dipendono da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa la qualificazione iniziale e la formazione possono essere dimostrati anche attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95". [...] 4. REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLA CQC La mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica sono punite con sanzioni amministrative dal Codice della Strada. Le sanzioni trovano applicazione anche nei confronti dei conducenti stranieri che circolano in Italia quando, secondo le disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, sono tenuti ad avere una valida CQC. 4.1 Sanzioni per mancanza della CQC Il conducente che guida un veicolo che circola sulla strada, per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 16 CdS. La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la CQC stessa lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone. La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della patente di guida con il codice “95" entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame. 4.2 Incauto affidamento a conducente privo della qualificazione Nei confronti di chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha conseguito la CQC, quando ne è prescritto il possesso per la guida in Italia ai sensi degli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 116, comma 14, CdS. 4.3 Sanzioni per qualificazione non rinnovata La Direttiva ha integrato nell'attività di conducente professionale il principio della formazione permanente, attraverso l'obbligo di partecipare, a intervalli regolari, ad un certo numero di misure di formazione professionale, secondo quanto previsto nella Direttiva stessa, allo scopo di mantenere la qualificazione. La normativa prevede che la CQC ha validità di 5 anni dalla data di conseguimento e, alla scadenza, va rinnovata frequentando un corso di formazione periodica. La guida con una CQC non rinnovata attraverso la formazione periodica è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126, comma 11, CdS. Tuttavia, questa norma prevede un diverso regime sanzionatorio sulla base del Paese in cui è stata emessa la patente e dell'impiego in attività di autotrasporto professionale. Chiunque, diverso dal conducente titolare di patente di guida italiana nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose, guida un veicolo per cui è richiesto il possesso di CQC ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 286/2005, con la stessa CQC scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di cui all'art. 126, comma 11, primo periodo, CdS. La sanzione si applica: Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato membro. La sanzione accessoria si applica perciò solo alla carta di qualificazione che documentata l'abilitazione professionale in modo autonomo rispetto alla patente comunitaria posseduta. Il documento ritirato deve essere trasmesso alla Prefettura competente e può essere restituito, a richiesta dall'interessato, soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa e, cioè, dopo che ha documentato l'adempimento degli obblighi di fonnazione periodica. In alternativa, a richiesta dell'interessato, il documento è restituito all'Autorità competente dello Stato che lo ha emesso, attraverso i canali diplomatico-consolari. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose, guida in Italia veicoli per i quali è richiesta la CQC ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 286/2020, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano, invece, le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, CdS. In tali casi, analogamente a quanto avviene per i titolari di patente non italiana, la patente di guida che documenta l'abilitazione professionale attraverso il codice "95" non deve essere ritirata, a meno che non sia scaduta anche la patente stessa. Si applica, invece, la sanzione accessorie del fermo amministrativo del veicolo, ovvero, in caso di recidiva biennale, della confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC (20); pertanto, in caso di scadenza della patente e scadenza anche della CQC, avendo una diversa oggettività giuridica, si applicano le sanzioni previste dall'art. 126 CdS in concorso tra loro. In tale caso, anche quando la qualificazione sia documentata con il codice "95" sulla patente, il documento deve essere sempre ritirato ai sensi dell'art. 126 CdS. 4.4 Mancato possesso della qualificazione durante la guida Il conducente deve sempre avere con sé la patente con il codice "95" ovvero una valida carta di qualificazione insieme alla patente a cui si associa, che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. I conducenti extracomunitari che dipendono da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa che possono dimostrare la qualificazione anche attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009, devono avere sempre con sé il predetto attestato sul quale deve essere riportato il codice "95". In caso di impossibilità momentanea ad esibire la predetta documentazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180, comma 7, CdS. Per i conducenti non titolari di patente italiana, nel verbale di contestazione di questa violazione deve essere indicato l'obbligo di esibire il documento ai sensi dell'art. 180, comma 8, CdS. 4.5 Decurtazione di punti dalla CQC Secondo l'art. 23 del D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la CQC, la decurtazione di punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida posseduta. Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la titolarità della CQC e nell'esercizio dell'attività in cui è obbligatoria. Quando, invece, il titolare di una CQC commette la violazione alla guida di un veicolo in circostanze diverse da quelle descritte, la decurtazione di punti interessa solo la patente di guida e non la CQC. 4.6 Indicazioni sul verbale di contestazione Per tutte le violazioni indicate al punto precedente per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC, il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 CdS deve contenere, qualora il conducente ne sia titolare, l'indicazione del numero di CQC e nello spazio riservato alla categoria della patente si dovrà indicare "CQC". In questi casi, la categoria ed il numero della patente di guida, dovranno essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione. 4.7 Raddoppio dei punti per neopatentati Quando la decurtazione di punti interessa la CQC, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis CdS che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla qualificazione posseduta. Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC. [...] segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023 Matrice Revisioni
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