Direttiva 2003/59/CE
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Direttiva 2003/59/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio
(GU L 226 del 10.9.2003)
Pubblicata nella GU L 330/46 del 23.12.2022 la Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Entrata in vigore: 13.01.2023
La direttiva 2003/59/CE, come modificata dagli atti di cui alla parte A dell’allegato IV della Direttiva (UE) 2022/2561, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV.
La Direttiva 2003/59/CE è attuata dal Capo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (GU n. 6 del 9 gennaio 2006)
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Articolo 1 Campo di applicazione
La presente direttiva si applica all'attività di guida:
a) dei cittadini di uno Stato membro;
b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati «conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:
- veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente, - veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.
Articolo 2 Deroghe
La presente direttiva non si applica ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
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In allegato Testo Consolidato al 26.07.2019 riservato Abbonati
Modificata da:
Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 L 168 35 1.5.2004
Direttiva 2006/103/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 L 363 344 20.12.2006
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 L 311 1 21.11.2008
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013
Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 L 112/29 del 02.05.2018
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019
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