Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR) | Rev. 1.0 Aprile 2021
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR) ID 11071 | Rev. 1.0 del 28.04.2021 Documenti e riferimenti sulle Fibre Ceramiche Refrattarie (FRC) alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che introduce nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 quali agenti cancerogeni, le fibre ceramiche refrattarie, definendone il valore limite di esposizione professionale. Update Rev. 1.0 del 28.04.2021 Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate nel settore industriale per l’isolamento di altoforni, di forni, di stampi di fonderia, di condutture e di cavi ma anche nel settore automobilistico, aeronautico e nella protezione incendio. Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004) Entrata in vigore: 19.07.2004 Direttiva modificata da: - Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014 Direttiva (UE) 2017/2398 Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Entrata in vigore: 16.01.2018 (GUUE L 345/87 del 27.12.2017). La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la Direttiva 2004/37/CE modificando l’Allegato III introduce: Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020 Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008: - 11 nuovi agenti cancerogeni nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), definendone il Valore limite di esposizione professionale. ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale NB Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come sostituito dal Decreto 11 Febbraio 2021. Fibre ceramiche refrattarie - FCR Classificazione CE (CLP n.1272/2008) La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in completa attuazione dal 1° giugno 2015. Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono classificate nell'Allegato VI del Regolamento CLP: I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi. L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi. Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1 B oppure di classe 2, a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi. Le fibre ceramiche (Numero Indice 650-0 17-00-8) si classificano come cancerogene 1 B in quanto il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%. Lo schema sottostante illustra la classificazione secondo CLP come riportata in allegato VI del CLP. Tabella. Classificazione delle FCR (tratta da tabella 3.1 Allegata VI del CLP) Nota A Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generate del tipo «composti di ... » o «solidi ... ». In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4. Nota R La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm. L'applicazione delle nota R alla FCR, ai fini della loro possibile declassificazione come cancerogeno, è rappresentata graficamente in figura: Figura. Classificazione delle FCR (*) per Diametro si intende il diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) ©Copia Autorizzata Abbonati Matrice Revisioni
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