Responsabilità prodotti difettosi: Quadro normativo
Appunti Marcatura CE | ||
30 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Nell'UE, i consumatori possono richiedere il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi. Dal 1985, le norme sulla responsabilità del prodotto mirano a mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e dei produttori. La legislazione di riferimento è in UE la direttiva 85/374/CEE e in IT il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), che ha recepito in un unico corpus normativo: Legislazione UE sulla responsabilità per prodotti difettosi: Se un prodotto difettoso causa danni fisici ai consumatori o alla loro proprietà, il produttore deve fornire un risarcimento indipendentemente dal fatto che vi sia negligenza o colpa da parte sua. Quali prodotti rientrano nella normativa? Questa legislazione si applica a qualsiasi prodotto commercializzato nello Spazio economico europeo. Il risarcimento del danno materiale è limitato ai beni per uso privato o consumo con una soglia inferiore di 500 euro. Stabilisce un termine di 3 anni per il risarcimento dei danni e vieta clausole che limitano o escludono la responsabilità del produttore. È responsabilità della parte lesa provare il danno, il difetto e la relazione causale tra difetto e danno ai fini del risarcimento. Diritti dei produttori I produttori possono essere esentati dalla responsabilità a determinate condizioni, in particolare se dimostrano che: Azioni della Commissione La Commissione europea segue l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, analizza le informazioni e le denunce ricevute e riferisce ogni cinque anni sull'applicazione della direttiva al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo. Sono già state presentate cinque relazioni di candidatura. La quinta relazione, relativa al periodo 2011-2015, è stata presentata nel 2018. In questo contesto, la Commissione ha effettuato una valutazione formale della direttiva 85/374/CEE supportata da uno studio esterno. Questa valutazione è una valutazione basata su prove per stabilire se la direttiva continui a essere uno strumento adeguato e continui a raggiungere i suoi obiettivi oggi, anche alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. Nell'ambito della valutazione, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva 85/374/CEE. Lo scopo di questa consultazione era raccogliere il feedback delle parti interessate sull'applicazione e le prestazioni della direttiva, compreso il modo in cui questo si collega alle sfide sollevate dai nuovi sviluppi tecnologici. La Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie. Il gruppo ha due formazioni. La "formazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi" aiuterà la Commissione a elaborare orientamenti sulla direttiva. La "formazione di nuove tecnologie" valuterà le implicazioni delle tecnologie digitali emergenti per i più ampi quadri di responsabilità a livello nazionale e dell'UE. Nel 2020 la Commissione ha pubblicato una relazione sulle più ampie implicazioni, potenziali lacune e orientamenti per i quadri di responsabilità e sicurezza per l'intelligenza artificiale, l'Internet degli oggetti e la robotica. Fig. 1 - Evoluzione Normativa Prodotti difettosi/ Sicurezza Generale Prodotti Excursus sulla Direttiva 85/374/CEE La Direttiva 85/374/CEE: responsabilità sul prodotto stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso* provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua. Danni coperti La direttiva si applica a danni: I paesi dell’Unione europea (UE) possono fissare un limite per la responsabilità totale di un produttore in caso di morte o di lesione personale derivanti da articoli identici aventi lo stesso difetto. Responsabilità Il termine produttore designa: Prova del danno Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: - la presentazione del prodotto; L’onere della prova spetta alla persona danneggiata. Essa deve dimostrare: Tuttavia, essa non deve dimostrare la negligenza o la colpa del produttore o dell’importatore. Esclusione di responsabilità Una serie di fattori può esonerare il produttore dalla responsabilità, nel caso in cui: Quando il danneggiato ha colpa, la responsabilità del produttore può essere ridotta. Scadenza della responsabilità - Il danneggiato dispone di tre anni entro i quali chiedere un risarcimento. Il periodo decorre dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore. Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pagg. 29-33) Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
||
www.certifico.com
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “nNewsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter. |
||
Certifico Srl 2000-2020 | VAT IT02442650541 |