EN 671-3 Manutenzione dei naspi ed idranti a muro / Schede di manutenzione
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30 Novembre 2024 | ||
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EN 671-3 Manutenzione naspi / idranti a muro con Schede ID 12046 | 23.12.2020 / Documento e Schede di Manutenzione La norma specifica i requisiti relativi al controllo ed alla manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l’efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d’emergenza di lotta contro l’incendio, in attesa del sopraggiungere di mezzi più potenti. La norma si applica agli impianti di naspi antincendio ed idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall’uso dello stesso. EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili Data entrata in vigore: 11 marzo 2009 La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 671-3:2009, entrata in vigore il 14 maggio 2009. Normativa antincendio Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (abrogato da D.P.R. 151/2011) Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10.3.1998) Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) 3.3 Documentazione inerente all’esercizio Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20.08.2015) S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio Attività persona responsabile La persona responsabile è colui che si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli necessari su naspi ed idranti a muro con cadenza regolare. La persona responsabile potrà anche delegare un suo rappresentante al controllo. Per poter effettuare la verifica di conformità alle istruzioni dei fabbricanti, la persona responsabile dovrà essere in possesso di una planimetria che riporti l’esatta ubicazione delle attrezzature ed i dati tecnici dell’impianto. persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto. Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili. Attività persona competente La persona competente si dovrà occupare di effettuare tutti i controlli previsti dalla EN 671-3 durante le attività di manutenzione/controllo annuale e quinquennale. persona competente: Persona dotata dell’esperienza e dell’addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione pertinenti della presente norma europea. Periodicità controlli Fig. 1 - Periodicità controlli In accordo alla norma tecnica “UNI 10779:2014 Titolo: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio” le reti di idranti devono anche essere sottoposte a verifica semestrale. Scheda manutenzione/controllo annuale ... Segue in allegato (Documento di lavoro | Schede manutenzione/controllo naspi ed idranti a muro) Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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