Disposizioni di prevenzione incendi inerenti le scuole
ID 4343 | 26.04.2019
Le norme di Prevenzione Incendi nelle scuole e la loro evoluzione con Legislazione, Circolari, Guide, altri documenti 2019.
3 Update 26.04.2019
Aggiunti:
- Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 (link)
- Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
- Decreto 12 aprile 2019 (link)
2 Update 22.09.2018
Proroga termini decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108
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Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
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2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
RTV D.M. 26 agosto 1992: Testo coordinato 2017 VVF
1 Update 30.03.2018
Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2017, ha portato il termine al 31 dicembre 2017.
Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Art. 85).
Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido con oltre 30 persone presenti.
Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997, la RTV è:
Decreto 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
Con il Decreto 7 Agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n. 197 del 24 agosto 2017), è possibile applicare, in alternativa al decreto 26 agosto 1992, le norme tecniche di cui all’art. 1.
Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n.74 del 29-03-2018
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Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) ; 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
Decreto 21 marzo 2018
D.M. 12 maggio 2016
D.M. 12 maggio 2016
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica
GU n. 121 del 25.05.2016
Entrata in vigore: 26 maggio 2016
Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992
1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12; 26 Agosto 2016
b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto: 26 Novembre 2016
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4- 3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;
c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti.
Con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
Das ultimo con l'art. 4, co. 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.
Testo coordinato PI scuole VVF
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2017
Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti:
1. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
2. D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
3. lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
4. Quesiti scuole 2017
5. D.L. 30/12/2016, n. 244 art. 4, co. 2 del coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.
6. Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018
DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
6. Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995
I controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione.
Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
Con la nota VVF 2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole sono almeno 4/anno.
Le norme:
1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).
2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).
Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
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Codice di Prevenzione Incendi
Con il Decreto 12 Aprile 2019, per le attività di "nuova realizzazione" è obbligatorio l'uso del Codice (ad esclusione degli asili nido):
Le possibili strade per la progettazione antincendio
NB
Con il Decreto 12 Aprile 2019, dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore, per le attività n. 67 di "nuova realizzazione" è obbligatorio l'uso del Codice DM 3 Agosto 2015 (ad esclusione degli asili nido).
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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)
Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)
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Collegati
Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
Decreto 12 aprile 2019
Decreto 21 marzo 2018
Decreto 7 agosto 2017
D.M. 12 maggio 2016
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Titolarita’ adempimenti sicurezza antincendio edifici scolastici