Codice delle Acque 2024 / Ed. 7.0 del 12 Dicembre 2024
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Codice delle Acque 2024 / Ed. 7.0 del 12 Dicembre 2024 Normativa sulla protezione e qualità delle Acque ID 11449 | Ed. 7.0 del 12 Dicembre 2024 Il Codice delle Acque raccoglie la normativa europea e italiana di attuazione in materia di protezione e qualità delle Acque e nello specifico: - Direttiva 2000/60/UE - Direttiva quadro sulle Acque (DQA) (Recepita D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) I testi normativi contenuti tengono conto delle modifiche e abrogazioni fino a Gennaio 2024. Download Indice Ed. 7.0 Dicembre 2024 Ed. 7.0 del 12 Dicembre 2024 Ed. 6.0 del 24 Gennaio 2024 Ed. 5.0 del 09 Marzo 2023 Ed. 4.0 del 02 Luglio 2021 Ed. 3.0 del 23 Dicembre 2020 Ed. 2.0 del 31 Agosto 2020 Inseriti: Ed. 1.0 del 31 Agosto 2020 Direttiva Quadro sulle Acque - DQA La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La Direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: - ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: - un’analisi delle caratteristiche del distretto Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. Gli obblighi comunitari inerenti l’elaborazione dei piani di gestione sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l’articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006 il quale, nell’ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l’obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione. Acque destinate al consumo umano Pubblicata nella GU L 435/1 del 23.12.2020 la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano Entrata in vigore: 12.01.2021 Recepimento: 12.01.2023 Periodo transitorio: Entro il 12.01.2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS e uranio. Fino al 12.01.2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 01.07.2021 - Il Decreto 30 giugno 2021 Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo (in GU n.156 del 01.07.2021) porta il valore di parametro del Cromo a 25 µg/l per le acque in bottiglia e 50 µg/l per le altre in deroga fino all'11 gennaio 2026. Abrogazione La "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" è disciplinata dal novello Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, in GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023. Secondo l’art. 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, per acque destinate al consumo umano (acque potabili), si intendono: Il provvedimento è emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) e attua la direttiva 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 rivede ed introduce norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria, stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento, introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali, migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura ed assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano. Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 abroga dal 21 marzo 2023 il Decreto Legislativo n.31 del 2001. Acque minerali La normativa attuale delle acque minerali naturali è quella regolata dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che recepisce la Direttiva Europea 2009/54/CE. Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. Art. 2 Definizione e caratteristiche di un’acqua minerale naturale 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e la sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. 3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano: a) geologico ed idrogeologico; 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata. Secondo la normativa un’acqua minerale naturale deve quindi possedere i seguenti requisiti: - L’origine sotterranea e protetta È il Ministero della Salute, come previsto dallo stesso Decreto Legislativo che riconosce e autorizza un’acqua "minerale naturale" in quanto tale. È sempre il Ministero della Salute che, dopo una valutazione degli studi clinicifarmacologici, autorizza con decreto di riconoscimento le indicazioni favorevoli alla salute che possono essere riportate in etichetta, secondo alcune espressioni previste dal Decreto Legislativo 176/2011 (come per esempio "stimola la digestione", "può favorire le funzioni epatobiliari"). Uno dei fattori fondamentali, sempre previsto dalla legge, che garantisce la preservazione dell’acqua minerale nella sua purezza e caratteristiche originarie è inoltre l’imbottigliamento alla fonte, che sigilla tutte le proprietà con cui l’acqua sgorga. Ogni acqua minerale è diversa dalle altre grazie ai sali minerali e agli oligoelementi che acquisisce lungo il suo percorso sotterraneo verso la fonte. La tipologia e la quantità di questi ultimi è strettamente correlata alle caratteristiche delle rocce e dei terreni percorsi che conferiscono gusto e proprietà distintive all’acqua, rendendola una risorsa unica. Poiché la loro composizione è stabile e garantita, è sufficiente leggere l’etichetta apposta sulla bottiglia per sapere quello che un’acqua minerale contiene esattamente. Codice delle Acque 2024 - Normativa sulla protezione e qualità delle Acque Elenco testi Il testo nativo: Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUUE n. L 327 del 22/12/2000) Modifiche e abrogazioni: - Decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 Rettifiche: Rettifica, GU L 017, 19.1.2001, pag. 39 (2000/60/CE) Il testo nativo: Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006). Modifiche e abrogazioni: - Direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 Il testo nativo: D.lgs. 16 marzo 2009 n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (GU n.79 del 4 aprile 2009) Il testo nativo: Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007) Il testo nativo Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (GU del 2 aprile 2010 n. 77) - Legge 6 agosto 2013 n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) Il testo nativo: Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84-97) Modifiche e abrogazioni: - Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 Il testo nativo Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 dell'5.12.1998, pag. 32 Modifiche e abrogazioni: - Regolamento (CE) N. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 Il testo nativo: Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020) [Ed. 6.0 2024] Rettifica: Il testo nativo Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. 52 del 3 marzo 2001 S.O. n. 41) Modifiche: - Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (in G.U. 09/03/2002, n.58) Il testo nativo - Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU n.55 del 06.03.2023) Il testo nativo Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009) Il testo nativo - Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU n.258 del 05.11.2011) Il testo nativo - Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (GU L 2024/3019 del 12.12.2024) ... Formato: pdf |
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