Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18
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D.lgs 23 febbraio 2023 n. 18 / Attuazione direttiva acque destinate al consumo umano
ID 19157 | 06.03.2023
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
(GU n.55 del 06.03.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023
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Art. 1. Obiettivi
1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.
Art. 2 Definizioni
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Art. 3. Campo di applicazione ed esenzioni
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A e B;
2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell’allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) , e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell’acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) , e, rientrando nell’attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti.
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell’acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idropotabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.
6. I requisiti minimi di cui all’allegato I, Parte A, non si applicano all’acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m 3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti allegati.
Art. 4. Obblighi generali
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.
3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m 3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all’acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, è stabilito un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest’ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.
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Art. 5. Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
Art. 6. Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
Art. 7. Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
Art. 8. Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
Art. 9. Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
Art. 10. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Art. 11. Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.
Art. 12. Controlli
Art. 13. Controlli esterni
Art. 14. Controlli interni
Art. 15. Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso
Art. 16. Deroghe
Art. 17. Accesso all’acqua destinata al consumo umano
Art. 18. Informazioni al pubblico
Art. 19. Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE
Art. 20. Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua
Art. 21. Revisione e modifica degli allegati
Art. 22. Competenze delle regioni speciali e province autonome
Art. 23. Sanzioni
Art. 24. Norme transitorie
1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.
Art. 25. Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Art. 26. Disposizioni finanziarie
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Allegato I
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Allegato II
CONTROLLO E MONITORAGGIO
Allegato III
SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI
Allegato IV
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Allegato V
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Allegato VI
Criteri di approvazione di un Pino di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto.
Allegato VII
Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
Allegato VIII
Classi di strutture prioritarie
Allegato IX
Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.
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Collegati
Codice delle Acque
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
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Direttiva 2000/60/CE
Linea Guida analisi sostanze prioritarie Direttiva 2000/60/CE
Linee guida dispositivi di trattamento acque destinate al consumo umano