Direttiva (UE) 2024/3019
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Direttiva (UE) 2024/3019 / Nuova direttiva acque reflue urbane
ID 23094 | 12.12.2024
Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
GU L 2024/3019 del 12.12.2024
Entrata in vigore: 1° gennaio 2025
Applicazione: Gli articoli 12 e 13 e gli allegati II e IV si applicano a decorrere dal 1° agosto 2027
Recepimento: Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 11 e da 14 a 26 e agli allegati I, III, V e VI entro il 31 luglio 2027.
La direttiva 91/271/CEE, come modificata dagli atti di cui all’allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2027, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato VII, parte B, della presente direttiva.
In relazione a Mayotte, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030 e l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 3, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2040.
L’articolo 3, paragrafo 1 bis, primo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 1 bis, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE continuano ad applicarsi fino al 30 dicembre 2030.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane trattati da impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano carichi di 150 000 a.e. o più, l’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continua ad applicarsi:
a) fino al 31 dicembre 2033 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 1° gennaio 2025;
b) fino al 31 dicembre 2036 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2033;
c) fino al 31 dicembre 2039 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2036.
Fatto salvo il primo comma, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di 10 000 a.e. o più l’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi:
a) fino al 31 dicembre 2033 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 1° gennaio 2025;
b) fino al 31 dicembre 2036 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2033;
c) fino al 31 dicembre 2039 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2036;
d) fino al 31 dicembre 2045 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2039;
e) fino al 31 dicembre 2053 per gli agglomerati ai quali si applica la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della presente direttiva.
4. L’articolo 7 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra 2 000 a.e. e 10 000 a.e. che scaricano in acque costiere e applicano un trattamento adeguato conformemente all’articolo 7 di tale direttiva al 1° gennaio 2025.
5. L’articolo 6 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra che scaricano in zone meno sensibili e applicano un trattamento meno rigoroso conformemente all’articolo 6 di tale direttiva al 1° gennaio 2025.
6. L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 91/271/CEE si applica agli Stati membri fino al 31 dicembre 2028.
7. L’articolo 17 della direttiva 91/271/CEE e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/431/UE si applicano agli Stati membri fino al 1° gennaio 2028.
8. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio One Health, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare. Essa stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio «chi inquina paga».
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «acque reflue urbane»: le acque seguenti:
a) acque reflue domestiche;
b) miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;
c) miscuglio di acque reflue domestiche e deflusso urbano;
d) miscuglio di acque reflue domestiche, non domestiche e deflusso urbano;
2) «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti, servizi e istituzioni di tipo residenziale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche, o da entrambi;
3) «acque reflue non domestiche»: acque reflue, diverse dalle acque reflue domestiche e dal deflusso urbano, scaricate da edifici adibiti ad attività commerciali o industriali o economiche;
4) «agglomerato»: area in cui la popolazione espressa in abitanti equivalenti, combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso uno o più impianti di trattamento di acque reflue urbane o verso uno o più punti di scarico finali;
5) «deflusso urbano»: precipitazione in agglomerati, raccolta in reti fognarie miste o separate;
6) «scolmo causato da piogge molto intense»: scarico in corpi idrici recettori di acque reflue urbane non trattate provenienti da reti fognarie miste a causa di precipitazione o avaria del sistema;
7) «rete fognaria»: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
8) «rete fognaria mista»: singola rete fognaria che raccoglie e convoglia le acque reflue urbane, compreso il deflusso urbano;
9) «rete fognaria separata»: rete fognaria che raccoglie e convoglia separatamente uno dei tipi di acque di scarico seguenti:
a) acque reflue domestiche;
b) acque reflue non domestiche;
c) un miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;
d) deflusso urbano;
10) «1 abitante equivalente» o «(1 a.e.)» il carico organico biodegradabile al giorno, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
11) «trattamento primario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico o chimico, o entrambi, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in ingresso sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in ingresso siano ridotti almeno del 50 %;
12) «trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o un altro processo che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane;
13) «trattamento terziario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce l’azoto o il fosforo, o entrambi, ivi presenti;
14) «trattamento quaternario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti;
15) «fango»: residuo organico e inorganico derivante dal trattamento delle acque reflue urbane da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane, esclusi sabbia, grasso, altri detriti e altri scarti di grigliatura e residui della fase di pretrattamento;
16) «eutrofizzazione»: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto o del fosforo, o di entrambi, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate;
17) «microinquinante»: sostanza definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell’ambiente acquatico, nelle acque reflue urbane o nei fanghi, che può essere considerata pericolosa per l’ambiente o la salute umana in base ai criteri pertinenti di cui all’allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, anche a basse concentrazioni;
18) «rapporto di diluizione»: rapporto tra la media sugli ultimi cinque anni della portata annua dei corpi idrici recettori presso il punto di scarico e la media sugli ultimi cinque anni del volume annuo di scarico delle acque reflue urbane nelle acque superficiali;
19) «produttore»: fabbricante, importatore o distributore che immette prodotti sul mercato di uno Stato membro a titolo professionale, anche per mezzo di contratti a distanza come definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
20) «organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: organizzazione riconosciuta a livello nazionale istituita per consentire ai produttori di adempiere agli obblighi loro imposti agli articoli 9 e 10;
21) «servizi igienico-sanitari»: strutture e servizi per la gestione e lo smaltimento sicuro, igienico, protetto e socialmente e culturalmente accettabile di urine e feci umane e per la sostituzione e lo smaltimento di prodotti mestruali, in maniera rispettosa della vita privata e della dignità;
22) «resistenza agli antimicrobici»: capacità dei microrganismi di sopravvivere o crescere in presenza di una concentrazione di agente antimicrobico generalmente sufficiente a inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;
23) «One Health»: One Health definito all’articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio;
24) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti dell’adozione di una decisione per l’attuazione degli obblighi stabiliti all’articolo 6, 7 o 8 della presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tale adozione di decisioni; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente o della salute umana e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di interesse;
25) «supporto per biomasse»: qualsiasi supporto, di solito in plastica, usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue urbane;
26) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
27) «carico»: la quantità di materia organica biodegradabile misurata come BOD5 nelle acque reflue urbane, espressa in a.e., o di qualsiasi inquinante o nutriente, espresso in unità di massa per tempo;
28) «sistema individuale»: una struttura igienico-sanitaria che raccoglie, stocca, tratta o smaltisce le acque reflue domestiche, provenienti da edifici o parti di edifici non collegati a una rete fognaria.
Articolo 3 Reti fognarie e calcolo del carico di un agglomerato
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con 2 000 a.e. o più rispettino le prescrizioni seguenti:
a) sono provvisti di reti fognarie;
b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035.
Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:
a) 8 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma è provvisto di reti fognarie; o
ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma è raccolto in reti fognarie;
b) 10 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o
ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.
Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:
a) 12 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o
ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie;
b) 14 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o
ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.
Laddove deroghino al termine di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’articolo 23 comprenda:
a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 privi di reti fognarie complete al 1° gennaio 2025; e
b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e
c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui al primo comma.
Le proroghe delle scadenze di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028.
3. Il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
4. Le reti fognarie soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte A.
Articolo 4 Sistemi individuali
1. Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3, solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento a essa non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi. Se derogano all’articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché negli agglomerati con 1 000 a.e. o più, o in parte di essi, siano usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui al paragrafo 1 siano tali da realizzare un livello di protezione e dell’ambiente e della salute umana pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi individuali che sono usati in agglomerati di 1 000 a.e. o più siano registrati in un registro. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o qualsiasi altro organismo autorizzato a livello nazionale, regionale o locale effettuino ispezioni periodiche, o attività periodiche di verifica o controllo di tali sistemi con altri mezzi, sulla base di un approccio basato sul rischio.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare i requisiti minimi per:
a) la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 3, compresa la fissazione di una frequenza minima per tali ispezioni in funzione del tipo di sistema individuale e sulla base di un approccio basato sul rischio.
Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
I requisiti relativi alla progettazione di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo non si applicano ai sistemi individuali di cui al paragrafo 1 che sono stati istituiti prima del 1° gennaio 2025.
5. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per raccogliere e/o trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dell’uso di tali sistemi. La motivazione:
a) dimostra che sussistono le condizioni per l’uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;
b) descrive le misure adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3;
c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 4 se la Commissione ha esercitato le competenze di esecuzione a norma del medesimo paragrafo;
d) dimostra che l’uso dei sistemi individuali non impedisce agli Stati membri di rispettare gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 5 Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane
1. Entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
2. Entro sei mesi dopo il primo aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici prodotto a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE dopo il 1° gennaio 2025 ma non oltre il 22 giugno 2028, gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici, la modellizzazione e le proiezioni climatiche allo stato dell’arte, comprese le variazioni stagionali, nonché le pressioni antropogeniche e la valutazione degli impatti effettuata nel quadro del piano di gestione dei bacini idrografici, si applica una o più delle condizioni seguenti:
a) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano un rischio per l’ambiente o la salute umana;
b) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano oltre il 2 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte dei parametri di cui tabella 1 e, se del caso, tabella 2, calcolato sulla portata in condizioni di tempo asciutto;
c) gli scolmi causati da piogge molto intense impediscono di soddisfare uno dei requisiti seguenti:
i) requisiti fissati a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2020/2184;
ii) requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE;
iii) requisiti stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
iv) obiettivi ambientali sanciti all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
v) requisiti stabiliti all’articolo 1 della direttiva 2008/56/CE;
vi) requisiti stabiliti all’articolo 3 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) sono stati individuati punti pertinenti in reti fognarie separate in cui si prevede che il deflusso urbano sia inquinato in modo tale che il suo scarico nei corpi idrici recettori possa essere considerato un rischio per l’ambiente o la salute umana o impedisca il rispetto di uno dei requisiti o obiettivi ambientali di cui alla lettera c).
Gli Stati membri riesaminano l’elenco di cui al primo comma ogni sei anni dopo la sua redazione e all’occorrenza lo aggiornano.
3. Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.
4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.
5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all’allegato V e danno priorità, ove possibile, a soluzioni per le infrastrutture verdi e blu.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare:
a) metodologie per l’individuazione delle misure di cui all’allegato V, punto 3;
b) metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell’obiettivo indicativo di riduzione dell’inquinamento di cui all’allegato V, punto 2, lettera a);
c) il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati almeno ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all’occorrenza aggiornati. A seguito di un aggiornamento dell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti piani integrati di gestione per gli agglomerati entro sei anni dalla loro inclusione nell’elenco.
Articolo 6 Trattamento secondario
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue di agglomerati di 2 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, figura nell’allegato I, parte C e tabella 4.
Per gli agglomerati con un numero di a.e. di 2 000 o più ma inferiore a 10 000 che scaricano in acque costiere quali definite dalla direttiva 2000/60/CE e che applicano un trattamento appropriato conformemente all’articolo 7 della direttiva 91/271/CEE al 1° gennaio 2025, l’obbligo di cui al primo comma non si applica fino al 31 dicembre 2037.
2. Per gli agglomerati che scaricano acque reflue urbane in aree meno sensibili di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE al 1° gennaio 2025, gli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano a partire dal 31 dicembre 2037.
3. Entro il 31 dicembre 2035, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento secondario di cui all’allegato I, parte B e tabella 1, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. Fatta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi di cui all’allegato I, parte C, punto 1, il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, parte B, tabella 1, figura nell’allegato I, parte C, tabella 4.
Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:
a) 8 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o
ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1;
b) 10 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o
ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1.
Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di:
a) 12 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) in meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi delle acque reflue urbane siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o
ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1;
b) 14 anni qualora al 1° gennaio 2025:
i) in meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma gli scarichi siano sottoposti a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1; o
ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia sottoposto a trattamento secondario sul loro territorio, in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 1.
Qualora gli Stati membri deroghino ai termini di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’articolo 23 comprenda:
a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 privi di trattamento secondario al 1°gennaio 2025; e
b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro i termini prorogati; e
c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino le proroghe dei termini di cui al primo comma.
Le proroghe dei termini di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028.
4. Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere sottoposti a un trattamento meno spinto di quello previsto ai paragrafi 1 e 3 fino al 31 dicembre 2045, se sono scaricati in:
a) acque situate in regioni d’alta montagna, ossia superiore a un’altitudine di 1 500 m, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace;
b) acque marine profonde, ove tali scarichi di acque reflue urbane provengano da agglomerati con meno di 150 000 a.e. situati in regioni ultraperiferiche meno popolate ai sensi dell’articolo 349 TFUE, dove la topografia e la geografia del territorio rendono difficile l’applicazione di un trattamento biologico efficace; o
c) acque provenienti da piccoli agglomerati con un numero di a.e. compreso di 1 000 o più ma inferiore a 2 000, situate in regioni con clima freddo in cui è difficile applicare un trattamento biologico efficace date le basse temperature se la temperatura media trimestrale dell’acqua ai punti di ingresso è inferiore a 6 °C.
Il primo comma è applicato a condizione che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione studi dettagliati che dimostrino che tali scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana e non incideranno sulla conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni di altro diritto dell’Unione pertinente.
5. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
Articolo 7 Trattamento terziario
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più e che non applicano il trattamento terziario al 1o gennaio 2025 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:
a) 31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 30 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:
b) 31 dicembre 2036 per gli scarichi provenienti dal 70 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2.
2. Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle aree del loro territorio sensibili all’eutrofizzazione. Con tale elenco indicano anche se le aree siano sensibili al fosforo o all’azoto, o a entrambi. Lo aggiornano ogni sei anni a decorrere dal 31 dicembre 2033.
L’elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell’allegato II.
L’obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull’intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 5.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane in provenienti da agglomerati con 10 000 a.e o più soddisfino, prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:
a) 31 dicembre 2033 per il 20 % di tali agglomerati;
b) 31 dicembre 2036 per il 40 % di tali agglomerati;
c) 31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;
d) 31 dicembre 2045 per l’integrità di tali agglomerati.
4. Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al paragrafo 3, lettera d), per un periodo massimo di otto anni a condizione che:
a) almeno il 50 % degli agglomerati interessati non applichi il trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva al 1° gennaio 2025; e
b) il primo programma nazionale di attuazione presentato a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, comprenda:
i) il numero di agglomerati di cui al paragrafo 3, privi di trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non conformi ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva in data 1° gennaio 2025; e
ii) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro il termine prorogato; e
iii) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga del termine di cui al paragrafo 3, lettera d).
Le proroghe dei termini di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150 000 a.e. o più rispettano comunque i termini di cui al paragrafo 1.
5. Gli scarichi delle acque reflue urbane di cui ai paragrafi 1 e 3 soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte B e tabella 2, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. La media annuale dei campioni per ciascun parametro di cui all’allegato I, tabella 2, è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella.
6. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in costruzione, in fase di profonda rinnovazione del loro trattamento terziario o commissionati dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 1° gennaio 2025, i requisiti del parametro relativo all’azoto di cui al presente articolo si applicano al più tardi cinque anni dai termini di cui ai paragrafi 1 e 3.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per modificare l’allegato I, parte C, al fine di adattare i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati per quanto riguarda il trattamento terziario al progresso scientifico e tecnico.
8. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 non deve essere soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:
a) almeno 75 % per il fosforo totale e almeno 75 % per l’azoto totale dal 1° gennaio 2025;
b) 82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2039;
c) 87,5 % per il fosforo totale e 82,5 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2045.
9. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un’area sensibile all’eutrofizzazione inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti anche ai paragrafi 3, 5 e 8.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 dopo l’aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 entro sette anni dall’inclusione nell’elenco.
11. Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che devono essere ristrutturati per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza tra due numeri interi, il numero è arrotondato per difetto.
Articolo 8 Trattamento quaternario
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C, entro il:
a) 31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
b) 31 dicembre 2039 per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
c) 31 dicembre 2045 per tutti gli scarichi provenienti da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, tabella 3, figura nell’allegato I, parte C, e tabella 4.
2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rappresenta un rischio per l’ambiente o per la salute umana. Gli Stati membri riesaminano tale elenco nel 2033, e successivamente ogni sei anni e all’occorrenza lo aggiornano.
L’elenco di cui al primo comma include le aree seguenti:
a) bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano, la cui caratterizzazione è conforme all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184, a meno che la valutazione del rischio a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non costituisce un possibile rischio diche potrebbe causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana;
b) acque di balneazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE, a meno che il profilo delle acque di balneazione di cui all’articolo 6 e all’allegato III di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non influisce sulle acque di balneazione, né danneggia la salute dei bagnanti;
c) aree in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che le autorità nazionali competenti abbiano accertato che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali.
L’elenco di cui al primo comma comprende anche le aree seguenti in base a una valutazione dei rischi per l’ambiente o per la salute umana associati allo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane:
a) laghi, come definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2000/60/CE;
b) fiumi, come definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2000/60/CE, o altri corsi d’acqua con rapporto di diluizione inferiore a 10;
c) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE;
d) zone speciali di conservazione quali definite all’articolo 1, lettera l), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (38) e zone di protezione speciale classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), che fanno parte della rete ecologica Natura 2000;
e) acque costiere, come definite all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE;
f) acque di transizione, come definite all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/60/CE;
g) acque marine, come definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE.
La valutazione del rischio di cui al terzo comma è trasmessa alla Commissione su richiesta.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, terzo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C, entro il:
a) 31 dicembre 2033 per il 10 % di tali agglomerati;
b) 31 dicembre 2036 per il 30 % di tali agglomerati;
c) 31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;
d) 31 dicembre 2045 per il 100 % di tali agglomerati.
Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, tabella 3, figura nell’allegato I, parte C, e tabella 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per modificare l’allegato I, parte C, al fine di adattare i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati in relazione a trattamento quaternario al progresso scientifico e tecnico.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, dopo l’aggiornamento periodico di tale elenco a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 e all’allegato I, parte B e tabella 3, entro sette anni dall’inclusione nell’elenco, ma non più tardi dei termini fissati al paragrafo 4.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all’allegato I, tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
7. Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che deve essere ristrutturato per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza tra due numeri interi, il numero deve essere arrotondato per difetto.
8. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, al fine di garantire che il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate sia sicuro per l’ambiente e per la salute umana, gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, le acque reflue urbane riutilizzate o di cui è previsto il riutilizzo siano trattate conformemente ai requisiti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto dell’esito delle valutazioni del rischio effettuate a norma del regolamento (UE) 2020/741 qualora le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate a fini agricoli.
Articolo 9 Responsabilità estesa del produttore
1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che entro il 31 dicembre 2028 i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.
Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:
a) almeno l’80 % dei costi totali di conformità agli obblighi imposti dall’articolo 8, compresi i costi di investimento e operativi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a);
b) costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e
c) altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.
2. Gli Stati membri esentano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che:
a) la quantità di sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato dell’Unione è inferiore a 1 tonnellata l’anno;
b) le sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue o non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore tramite un’organizzazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 10.
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) tali produttori siano tenuti a trasmettere una volta l’anno alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:
i) quantità annue delle sostanze contenute nei prodotti elencati nell’allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale;
ii) informazioni sulla pericolosità delle sostanze contenute nei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue urbane e sulla loro biodegradabilità a fine vita;
iii) se del caso, elenco dei prodotti esentati conformemente al paragrafo 2;
b) tali produttori siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;
c) il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato;
d) le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 1, la qualità e l’adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l’adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b);
e) siano adottate le misure necessarie per informare i consumatori riguardo alle misure di prevenzione dei rifiuti, ai sistemi di ritiro e di raccolta e all’impatto che modalità inadeguate di smaltimento dei prodotti elencati nell’allegato III, nonché il loro uso scorretto o eccessivo, hanno sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane.
4. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i produttori di cui al paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, i gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le autorità locali competenti;
b) siano stabiliti obiettivi di gestione delle acque reflue urbane per rispettare gli obblighi e i termini fissati all’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, e qualsiasi altro obiettivo quantitativo o qualitativo ritenuto rilevante per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore;
c) sia predisposto un sistema di comunicazione per raccogliere dati sui prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato dai produttori e sul trattamento quaternario delle acque reflue urbane, nonché altri dati pertinenti ai fini del presente paragrafo, lettera b);
d) le autorità competenti comunichino e scambino periodicamente i dati necessari con altre autorità competenti pertinenti al fine di soddisfare i requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 10.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti e alla loro biodegradabilità o pericolosità della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2, al più tardi il 31 dicembre 2027.
Articolo 10 Requisiti minimi per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore istituita a norma dell’articolo 9, paragrafo 3:
a) abbia una copertura geografica chiaramente definita che sia coerente con le prescrizioni dell’articolo 8;
b) disponga dei mezzi finanziari e organizzativi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa dei produttori che vi aderiscono, comprese garanzie finanziarie volte ad assicurare, in tutte le circostanze, la continuità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in conformità dell’articolo 8;
c) metta a disposizione del pubblico le informazioni seguenti:
i) proprietà e membri;
ii) contributi finanziari versati dai produttori in linea con i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera c);
iii) attività svolte ogni anno, comprese informazioni chiare su come sono impiegati i suoi mezzi finanziari.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure comprendano una procedura nazionale di riconoscimento che certifichi la conformità delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore ai requisiti di cui al presente paragrafo prima della loro istituzione e della loro entrata in funzione effettive.
La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commerciali in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell’attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi in maniera trasparente, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
3. Se sul territorio di uno Stato membro coesistono più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione dell’articolo 9.
4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro o in un paese terzo che immettono prodotti sul mercato di tale Stato membro:
a) designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o
b) adottino misure equivalenti alla lettera a).
5. Al fine di garantire che il sistema di responsabilità estesa del produttore sia attuato nel miglior modo possibile, in particolare sotto il profilo dei costi-benefici, gli Stati membri organizzano dialoghi periodici sulla sua attuazione. Ciò può includere un sostegno all’individuazione delle misure che le autorità competenti devono adottare, tra l’altro, al fine di:
a) ridurre alla fonte la pressione dei microinquinanti e
b) determinare le tecnologie più appropriate per il trattamento quaternario.
Gli Stati membri provvedono affinché tali dialoghi coinvolgano i portatori di interessi pertinenti e, se del caso, le associazioni che partecipano all’attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi produttori e distributori, organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorità locali e organizzazioni della società civile.
6. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione provvede all’organizzazione dello scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra gli Stati membri sull’attuazione dell’articolo 9 e del presente articolo, e in particolare per quanto riguarda:
a) le misure volte a verificare l’istituzione, il riconoscimento e il funzionamento delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore;
b) le misure di controllo del rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi definiti nella presente direttiva;
c) l’effettiva attuazione:
i) della copertura dei costi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e
ii) dei controlli dei metodi di calcolo dei contributi dei produttori da parte dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c);
d) le esenzioni previste a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;
e) qualsiasi altra questione relativa all’effettiva attuazione dell’articolo 9 e del presente articolo.
f) i possibili impatti dell’applicazione dei requisiti di cui all’articolo 9 sulla disponibilità e sull’accessibilità, anche economica, dei medicinali immessi sul mercato dell’Unione.
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi su questi e altri aspetti pertinenti e, se del caso, formula raccomandazioni o orientamenti, o entrambi, agli Stati membri.
7. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione redige e aggiorna periodicamente un elenco delle richieste di esenzione da parte dei produttori ricevute dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tale elenco è messo a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 11 Neutralità energetica
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici, quali definiti all’articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791, degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie in funzione. Gli audit individuano tra l’altro le possibilità di misure efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre l’uso di energia e intensificare l’utilizzo e la produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione all’individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas o di recupero e uso del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra. I primi audit energetici sono effettuati:
a) entro il 31 dicembre 2028 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;
b) entro il 31 dicembre 2032 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di a.e. di 10 000 o più ma inferiore a 100 000 e le reti fognarie ad essi collegate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, a livello nazionale, l’energia totale annua da fonti rinnovabili quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, generata in loco o altrove da parte o per conto dei proprietari o dei gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, indipendentemente dal fatto che tale energia sia utilizzata in loco o altrove dai proprietari o gestori di tali impianti, sia equivalente almeno:
a) al 20 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030;
b) al 40 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035;
c) al 70 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2040;
d) al 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2045.
L’energia rinnovabile generata da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane non può comprendere l’acquisto di energia rinnovabile.
3. In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure necessarie per migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo del 35 % di energia da combustibili non fossili in relazione all’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d).
4. In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure volte a migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo di 5 punti percentuali dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c). Tale deroga è concessa solo agli Stati membri che possono dimostrare entro il 31 dicembre 2040 che il 35 % di energia esterna da combustibili non fossili di cui al paragrafo 3, dovrà essere acquistato per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), tenendo conto di tutte le misure di efficienza energetica e di tutte le misure necessarie per migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca i metodi per valutare se gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono stati raggiunti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 12 Cooperazione transnazionale
1. Fatti salvi i pertinenti accordi o le pertinenti intese internazionali vigenti relativi a questioni ambientali in materia di acque, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo notifica le circostanze del caso allo Stato membro o al paese terzo responsabile e alla Commissione.
Tale notifica è immediata in caso di inquinamento che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle. In caso di scarico che incida sulla salute o sull’ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato lo scarico provvede affinché l’autorità competente dell’altro Stato membro e la Commissione siano informate immediatamente.
2. Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, in funzione del tipo, dell’importanza e delle possibili conseguenze dell’incidente, dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare alla fonte per proteggere i corpi idrici recettori al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’eventuale cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione vi prende parte su richiesta degli Stati membri interessati.
Articolo 13 Condizioni climatiche locali
Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. Fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, le variazioni stagionali di carico e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici sono valutate e prese in considerazione nella progettazione, nella costruzione e nel funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie.
Articolo 14 Scarichi di acque reflue non domestiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue non domestiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano subordinati a regolamentazioni o autorizzazioni specifiche, o a entrambi, preventive da parte dell’autorità competente o dell’organismo abilitato.
In caso di autorizzazioni specifiche per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a) consulti e informi i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali sono scaricate le acque reflue non domestiche prima di rilasciare tali autorizzazioni specifiche;
b) su richiesta, permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare tali autorizzazioni specifiche per i loro bacini idrografici preferibilmente prima della loro concessione.
In caso di regolamentazioni preventive per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui sono scaricate le acque reflue non domestiche siano consultati prima dell’adozione di tali regolamentazioni preventive.
2. Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1 garantiscono che:
a) siano rispettate le prescrizioni in materia di qualità dell’acqua stabilite in altro diritto dell’Unione, comprese le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, e, se del caso, che siano monitorate la qualità e la quantità dei pertinenti scarichi di acque reflue non domestiche; in particolare, che il carico inquinante presente negli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane non porti ad alterare lo stato del corpo idrico ricettore né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
b) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolino il funzionamento dell’impianto di gestione delle acque reflue urbane, non danneggino le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane o le apparecchiature associate, e non limitino l’eventuale capacità di recuperare risorse, compreso il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei nutrienti o di altri materiali dalle acque reflue urbane o dai fanghi;
c) le sostanze inquinanti scaricate non danneggino la salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
d) l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sia progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
e) se l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un’installazione che detiene un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall’installazione e rispettassero i valori limite di emissione applicabili conformemente alla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché, per lo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano nei bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano, non siano concesse autorizzazioni specifiche, o nessuna regolamentazione preventiva consenta tale scarico di acque reflue non domestiche senza tenere conto della valutazione e della gestione dei rischi dei bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano di cui all’articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 e delle misure di gestione del rischio sulla base di tale articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati adottino le misure opportune, compreso il riesame e, se del caso, la revoca delle regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:
a) nel contesto del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 3, sono stati individuati inquinanti ai punti di ingresso e ai punti di scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
b) i fanghi risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono destinati a essere utilizzati conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio;
c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741 o a essere riutilizzate a fini diversi da quelli agricoli;
d) i corpi idrici recettori sono utilizzate per la captazione di acque destinate al consumo umano, come definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;
e) l’inquinamento delle acque reflue non domestiche scaricate nella rete fognaria o nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane mette a repentaglio il funzionamento della rete o dell’impianto.
4. Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1 rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 27 per modificare le prescrizioni di cui al paragrafo 2, al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico nel campo della protezione dell’ambiente.
5. Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate e se necessario adeguate almeno ogni dieci anni.
Le regolamentazioni preventive di cui al paragrafo 1 sono riesaminate a intervalli regolari e se necessario adeguate.
In caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico ricettore, le autorizzazioni specifiche sono riesaminate e adattate a tali cambiamenti.
Articolo 15 Riutilizzo dell’acqua e scarichi di acque reflue urbane
1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, se opportuno, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati. Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate è valutato in modo tale da tenere conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE («piani di gestione dei bacini idrografici») e delle decisioni degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate o quando ne è previsto il riutilizzo, ciò non comprometta il flusso ecologico nei corpi idrici recettori e non vi siano effetti negativi per l’ambiente o la salute umana. Le acque reflue trattate riutilizzate per l’irrigazione agricola sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2020/741. Qualora a livello degli Stati membri siano disponibili strategie sulla resilienza idrica, nell’ambito di tali strategie è considerata la possibilità di misure volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate e il riutilizzo.
Se le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate per l’irrigazione agricola, gli Stati membri possono derogare ai requisiti per il trattamento terziario di cui all’allegato I, parte B, e tabella 2, per la frazione di acque reflue urbane trattate destinata esclusivamente al riutilizzo nell’irrigazione agricola, se è possibile dimostrare quanto segue:
a) il contenuto di nutrienti nella frazione riutilizzata non supera la domanda di nutrienti delle colture interessate;
b) non vi sono rischi per l’ambiente, in particolare in relazione all’eutrofizzazione delle acque dello stesso bacino idrografico;
c) non vi sono rischi per la salute umana, in particolare in relazione agli organismi patogeni;
d) l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane dispone di una capacità sufficiente per trattare o immagazzinare le acque reflue urbane al fine di evitare scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, secondo i metodi di controllo e di valutazione dei risultati di cui all’allegato I, parte C.
2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 1 000 a.e. o più siano subordinati a regolamentazioni o autorizzazioni specifiche preventive, o entrambe. Tali regolamentazioni e autorizzazioni specifiche garantiscono il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
3. Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 2 sono riesaminate almeno ogni dieci anni e se necessario adeguate. Onde garantire che i requisiti di cui all’allegato I, parte B, continuino a essere rispettati, le disposizioni delle autorizzazioni specifiche sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue urbane in ingresso o degli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ovvero del corpo idrico ricettore.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per far fronte all’aumento dei carichi di acque reflue domestiche, compresa la costruzione di nuove infrastrutture, ove necessario.
Nell’adottare misure di cui al primo comma, si ritiene che gli Stati membri adempiano gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la costruzione o l’ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per trattare carichi maggiori o carichi altrimenti non trattati di acque reflue domestiche è subordinato ad autorizzazione preventiva conformemente alla presente direttiva;
b) i benefici dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla lettera a) non possono, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere conseguiti con altri mezzi, compreso l’esame dei punti di scarico alternativi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che contribuirebbero a conseguire gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
c) sono adottate, e sono indicate nelle autorizzazioni specifiche di cui all’articolo 14 della presente direttiva e al presente articolo della presente direttiva, tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo gli impatti negativi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati; tali misure comprendono, ove necessario, requisiti di trattamento più rigorosi di quelli applicati prima dell’aumento del carico di acque reflue domestiche, al fine di soddisfare i requisiti delle direttive di cui all’allegato I, parte B, punto 6 della presente direttiva;
d) sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo l’impatto negativo di altre attività che provocano pressioni analoghe sugli stessi corpi idrici.
Se la mancata prevenzione del deterioramento o il mancato conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE in un corpo idrico superficiale è il risultato di una previa autorizzazione di cui alla lettera a), tale autorizzazione specifica sono specificate e le condizioni di cui al secondo comma sono illustrate nei piani di gestione dei bacini idrografici.
Articolo 16 Acque reflue non domestiche biodegradabili
1. Per lo scarico di acque reflue non domestiche biodegradabili gli Stati membri fissano prescrizioni adeguate al tipo di industria interessata e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applicano in presenza delle condizioni seguenti:
a) le acque reflue provengono da impianti che trattano un carico di 4 000 a.e. o più, appartengono ai settori industriali di cui all’allegato IV e non svolgono alcuna attività figurante nell’allegato I della direttiva 2010/75/UE; e
b) le acque reflue non sono addotte a un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di essere scaricate nei corpi idrici recettori («scarico diretto»).
[...]
Articolo 23 Programma nazionale di attuazione
Articolo 24 Informazioni per il pubblico
Articolo 25 Accesso alla giustizia
Articolo 26 Indennizzo
Articolo 27 Esercizio della delega
Articolo 28 Procedura di comitato
Articolo 29 Sanzioni
Articolo 30 Valutazione
Articolo 31 Riesame
Articolo 32 Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La direttiva 91/271/CEE, come modificata dagli atti di cui all’allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2027, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato VII, parte B, della presente direttiva.
2. In relazione a Mayotte, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030 e l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 3, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2040.
L’articolo 3, paragrafo 1 bis, primo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 1 bis, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE continuano ad applicarsi fino al 30 dicembre 2030.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane trattati da impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano carichi di 150 000 a.e. o più, l’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continua ad applicarsi:
a) fino al 31 dicembre 2033 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 1° gennaio 2025;
b) fino al 31 dicembre 2036 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2033;
c) fino al 31 dicembre 2039 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2036.
Fatto salvo il primo comma, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di 10 000 a.e. o più l’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi:
a) fino al 31 dicembre 2033 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 1° gennaio 2025;
b) fino al 31 dicembre 2036 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2033;
c) fino al 31 dicembre 2039 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2036;
d) fino al 31 dicembre 2045 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2039;
e) fino al 31 dicembre 2053 per gli agglomerati ai quali si applica la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della presente direttiva.
4. L’articolo 7 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra 2 000 a.e. e 10 000 a.e. che scaricano in acque costiere e applicano un trattamento adeguato conformemente all’articolo 7 di tale direttiva al 1° gennaio 2025.
5. L’articolo 6 della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra che scaricano in zone meno sensibili e applicano un trattamento meno rigoroso conformemente all’articolo 6 di tale direttiva al 1° gennaio 2025.
6. L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 91/271/CEE si applica agli Stati membri fino al 31 dicembre 2028.
7. L’articolo 17 della direttiva 91/271/CEE e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/431/UE si applicano agli Stati membri fino al 1° gennaio 2028.
8. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Articolo 33 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 11 e da 14 a 26 e agli allegati I, III, V e VI entro il 31 luglio 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 34 Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 12 e 13 e gli allegati II e IV si applicano a decorrere dal 1° agosto 2027.
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Allegati
ALLEGATO I REQUISITI RELATIVI ALLE ACQUE REFLUE URBANE
ALLEGATO II AREE SENSIBILI ALL’EUTROFIZZAZIONE
ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
ALLEGATO IV SETTORI INDUSTRIALI
ALLEGATO V CONTENUTO DEI PIANI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE
ALLEGATO VI INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII Tavola di concordanza
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