Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Aprile 2024
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24 Novembre 2024 | ||
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Spedizioni di rifiuti: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Aprile 2024 ID 9552 | Update Rev. 1.0 del 22.04.2024 Il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti attua nel contesto del diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE. Le procedure di spedizione dipendono dal tipo di rifiuto, dalla sua destinazione e dal trattamento cui è sottoposto. Update Rev. 1.0 del 22.04.2024 Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti («regolamento sulle spedizioni di rifiuti») attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della Convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (ovvero quando un rifiuto viene trattato per recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante). Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, stabilisce le procedure, le condizioni e i requisiti da rispettare nel corso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ivi comprese le spedizioni tra Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti: - tra i paesi dell’UE all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi; Disciplina quasi tutte le tipologie di rifiuti, ad eccezione di rifiuti radioattivi (Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019), spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del del 21 ottobre 2009), talune spedizioni di rifiuti provenienti dall’Antartico, importazioni nell’UE di taluni rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi ecc. Articolo 1 Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. 2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi; 3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti; 4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49. A norma degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, è vietata l'esportazione di rifiuti per un'operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA, nonché l'esportazione di rifiuti pericolosi provenienti dall'UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE. Con la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica. Regolamento (CE) n. 1013/2006 Modifiche: - Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 (L 309 7 27.11.2007) Rettificato da: - Rettifica, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 50 (1379/2007) ______ CAPO 1 Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA CAPO 2 Esportazioni di rifiuti destinati al recupero 1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE: a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi; 2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24. 4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento. 5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58. Procedure di controllo Sono previste due procedure di controllo per le spedizioni di rifiuti, vale a dire: 1. gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, che sono normalmente applicabili alle spedizioni di recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti dell’«elenco verde» non pericolosi, come la carta o le materie plastiche) o IIIA, e 2. la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per altri tipi di spedizioni di rifiuti, tra cui: - le spedizioni di rifiuti elencate nell’allegato IV (rifiuti dell’«elenco ambra» contenenti componenti sia pericolosi che non pericolosi) o nella parte 2 dell’allegato V (Elenco europeo dei rifiuti, ad esempio rifiuti provenienti da estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali), e - spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti elencati nell’allegato III («elenco verde»). Altre disposizioni - Tutte le parti coinvolte devono garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali, durante tutto il processo di spedizione e quando questi sono recuperati o smaltiti. - La procedura di notifica richiede il preventivo consenso scritto delle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paese di spedizione, paese di transito e paese di destinazione) entro 30 giorni. - Il notificatore ha il dovere di riprendere le spedizioni di rifiuti considerate illegali o che non possono essere effettuate come previsto (compreso il recupero o lo smaltimento dei rifiuti). Sistemi di ispezione La legge è stata modificata nel 2014 per rafforzare i sistemi di controllo dei paesi dell’UE. Essa stabilisce i requisiti minimi di ispezione con particolare attenzione ai flussi di rifiuti problematici (come i rifiuti pericolosi e i rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati non conformemente). I paesi dell’UE dovranno predisporre piani di ispezione entro il 2017. Revisione del Regolamento spedizioni di rifiuti Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti recepisce nel diritto dell'UE le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la relativa decisione dell'OCSE. La Commissione ha reso pubblica la sua proposta di aggiornamento del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti il 17 novembre 2021. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione nel gennaio 2023, mentre il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale nel marzo 2023. Il 17 novembre 2023 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori, confermato dalle delegazioni degli Stati membri in sede di Coreper il 6 dicembre 2023 e dalla commissione ENVI l'11 gennaio 2024. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 27 febbraio 2024. Il 25 Marzo 2024 il Consiglio ha adottato la revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. La votazione del 25 marzo 2024 del Consiglio conclude la procedura di adozione. Il regolamento sarà ora firmato dai colegislatori. Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento riveduto punta a ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell'UE, ad aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell'economia circolare e della neutralità climatica, a ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, a migliorare il controllo dell'applicazione e a contrastare le spedizioni illegali. Stabilisce inoltre misure volte a garantire che i rifiuti siano inviati solo verso destinazioni in cui siano trattati adeguatamente in modo ecologicamente corretto. In base alle nuove norme, i rifiuti non possono essere inviati verso paesi non appartenenti all'OCSE a meno che il paese non indichi la propria volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare una loro gestione ecologicamente corretta attraverso un audit preliminare condotto da soggetti indipendenti e un monitoraggio effettuato dalla Commissione. Elementi principali del regolamento Il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se convenuto e autorizzato nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all'esportazione, i notificatori all'interno dell'UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente. Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei "rifiuti verdi" continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione. Il testo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE. Il regolamento riveduto introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall'UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato. I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all'OCSE nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione. ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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