Ponteggi fissi: quadro normativo / Rev. 3.0 del 11 Gennaio 2023
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||
13 Novembre 2024 | ||||||||||||||||
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Ponteggi fissi: quadro normativo / Rev. 3.0 Gennaio 2023 ID 6110 | Rev. 3.0 del 11.01.2023 In allegato Documento quadro normativo sui ponteggi fissi, in relazione all'autorizzazione alla costruzione e impiego, con Decreti e Circolari e altra documentazione. I ponteggi fissi (sistema di ponteggio secondo UNI EN 12810-1), sono attrezzature di lavoro, e non macchine, e salvo assenza di movimenti, non sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE (macchine), e non sono rientranti nel campo di applicazione di altre direttive di prodotto. Non sono quindi soggetti a Marcatura CE. Per essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego è previsto il solo regime di autorizzazione ministeriale di cui all’Art. 131 del D.Lgs. 81/2008. Rev. 3.0 del 11 Gennaio 2023 Inseriti i seguenti riferimenti prassi: Rev. 2.0 del 2 Dicembre 2022 Inseriti i seguenti riferimenti normativi: Inseriti i seguenti riferimenti prassi: Inserito Interpello n. 16/2015 del 29.12.2015 Aggiornate norme tecniche: Inseriti link normativi: http://www.tussl.it Il 28 maggio 2018 è stata pubblicata la Circolare n. 10 MLPS recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 Autorizzazione ponteggio I ponteggi fissi di cui all'Art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante deve richiede al MLPS autorizzazione alla costruzione ed all'impiego (libretto), corredando la domanda di una relazione i cui contenuti sono riportati nell'Art. 132: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. La domanda di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego di ponteggi va rivolta, dal fabbricante al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, via Fornovo 8, Roma, utilizzando il seguente modello di istanza. Gruppo di lavoro ponteggi fissi Art. 131 e opere provvisionali Art. 122 La relazione tecnica dove includere almeno un indice generale e una premessa, vedi un modello esempio, in cui l'azienda richiedente indica il luogo di produzione e i nomi dei fornitori, e si impegna produrre all'interno dei suoi stabilimenti, almeno i componenti fondamentali del ponteggio specificati nella Circolare MLPS n. 30 del 29/09/2003. Le istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche sono contenute nei seguenti documenti: - Ponteggio a tubi e giunti (PTG) | Circolare MLPS n. 85 del 09/11/1978; Durante la stesura delle relazioni occorre tener conto anche di quanto disposto da: Ai sensi del D.P.C.M. n. 46 del 18/02/2011, tabella A n. prog. 13, la durata totale del procedimento di autorizzazione non può superare i 120 giorni. Documentazione in cantiere Il libretto di Autorizzazione Ministeriale da tenere in cantiere ed esibire agli organi di vigilanza è composto da: Norme tecniche Il MLPS, in aggiunta alla documentazione di autorizzazione, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, può richiedere la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. UNI EN 12810-1:2004 Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-2 (edizione dicembre 2003). La norma definisce le regole per la progettazione e l analisi strutturale dei sistemi di ponteggi di facciata attraverso calcoli e prove in conformità con UNI EN 12810-1. Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro. Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: Informazioni sui materiali
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-2 (edizione febbraio 2004). La norma fornisce una guida su dove trovare le informazioni sui materiali usati di solito nei lavori temporanei. Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 12811-3 (edizione novembre 2002). La norma specifica le regole per le prove di carico, la documentazione e la valutazione dei risultati di prova nel campo delle attrezzature di lavoro provvisionali ad azionamento non meccanico.
Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 4: Parasassi per ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione del prodotto
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12811-4 (edizione novembre 2013). La norma specifica i requisiti del prodotto, i metodi di progettazione strutturale e generale e le prove relativi a parasassi per ponteggi, destinati a proteggere i lavoratori e i passanti dalla caduta di oggetti dai ponteggi. La norma si applica solamente a parasassi per i ponteggi che sono utilizzati come luoghi di lavoro. UNI EN 74-1:2022 La norma specifica per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli: UNI EN 74-2:2022 La norma specifica: Giunti, spinotti e basette per l utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 3: Basette piane e spinotti - Requisiti e procedimenti di prova
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 74-3 (edizione aprile 2007). La norma specifica per basette piane e sagomate e spinotti sciolti da utilizzare con tubi con diametro di 48,3 mm in ponteggi e strutture di sostegno per opere permanenti: - materiali, - requisiti di progetto, - procedimenti di prova, - verifica. Attrezzature provvisionali di lavoro - Copertura ed incapsulamento temporanei delle costruzioni - Requisiti prestazionali e di progettazione
La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione sia per le coperture temporanee sia per gli incapsulamenti temporanei delle costruzioni.
È possibile proteggere le costruzioni in diversi modi, mediante: copertura sostenuta da una costruzione permanente esistente, copertura sostenuta da un ponteggio, copertura sostenuta da un'altra costruzione temporanea (esempio: struttura in acciaio), parete sostenuta da una costruzione separata, incapsulamento costituito da una struttura temporanea completa (includente una copertura, le pareti ed i corrispondenti sostegni temporanei). Esempio libretto (Fonte Marcegaglia)
D.Lgs. 81/2008 Sezione IV Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII. Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. Art. 125. Disposizione dei montanti 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato. 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. 2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. Art. 130. Andatoie e passerelle 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Sezione V Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego 1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione. 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. 4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica. 5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. 1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. 3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1. 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. Art. 135. Marchio del fabbricante 1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. Art. 136. Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) Lettera soppressa dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI. Art. 137. Manutenzione e revisione 1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (...); b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; d) Lettera soppressa dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. ... Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023 Vedi Documento Matrice revisioni
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