Bonifica/dismissione serbatoi interrati: la situazione normativa | Rev. 1.0 2020
Appunti Ambiente | |||||||||||||
12 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Bonifica/dismissione serbatoi interrati: la situazione normativa ID 5869 | Scheda tecnica allegata Rev. 1.0 2020 Update 02.01.2020 Serbatoi interrati a servizio centrali termiche - UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione La UNI 8364-3:2007 fornisce le istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici ad acqua calda alimentati con combustibile solido, liquido e gassoso, aventi potenza termica del focolare maggiore di 35 kW e destinati ad usi civili. In particolare al punto 5.5.2 è riporta la frequenza di pulizia interna dei serbatoi e la frequenza delle ispezioni delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra. Altro al punto 5.5. Dopo l'annullamento del Decreto Ministeriale 24/05/1999 da parte della CC e l'assenza del Decreto di cui all'Art. 19 del Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, non esistono attualmente a livello nazionale, salvo l'applicazione del D.Lgs 152/2006 per i siti contaminati, un archivio e disposizioni per la bonifica o dismissione di serbatoi interrati. La gestione è effettuata livello di Enti locali e ARPA territoriali, creando situazioni disomogenee da Regione a regione, se non da Comune a Comune. Il Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati“ ha costituito, fino alla data di annullamento, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n.266/2001, la disposizione legislativa di riferimento in materia di serbatoi interrati. Nel Decreto, venivano inoltre definite le autorità competenti in materia e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle nuove installazioni, alla conduzione degli impianti esistenti, nonché alla dismissione dei vecchi serbatoi interrati. Particolare importanza rivestivano, pertanto, le disposizioni relative ai requisiti dei nuovi impianti, alla registrazione obbligatoria dei serbatoi interrati esistenti, all’obbligo di adeguamento dei serbatoi in utilizzo in funzione dell’età di esercizio ed alla durata massima di mantenimento in esercizio. Erano, infine, determinate le modalità di esecuzione dei controlli mediante prove di tenuta sui serbatoi e sulle tubazioni ed istituito l’obbligo di mantenimento di un libretto specifico per ciascun serbatoio, contenente i dati relativi all’impianto ed alle verifiche eseguite. La Corte Costituzionale, su ricorso della Provincia autonoma di Trento, ha annullato il Decreto Ministeriale sopracitato, con sentenza n. 266 del 19/07/2001, dichiarando che “...non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/1999 e conseguentemente annulla lo stesso decreto...”. Con la Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, viene stabilito (art.19)(1) che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio deve definire, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La legge indica specificatamente che le disposizioni dovranno avere particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti ed alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi non più operativi nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali. Legge 31/07/2002 n.179 Disposizioni in materia ambientale 1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali. Non risulta, ad oggi, essere stata emanato il decreto previsto dall'art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ne altra norma a livello nazionale in materia di gestione ambientale dei serbatoi interrati. La mancanza dello strumento normativo di riferimento previsto dal citato art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ha determinato una situazione territoriale disomogenea, in ordine alla correlazione con altri riferimenti normativi nazionali e a quanto previsto dalle norme regionali e dalle previgenti norme regolamentarie locali. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2002 “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione” (G.U. n. 293 del 14/12/2002), può essere un riferimento per i serbatoi interrati, ma non risulta specificatamente formulato per fini di carattere ambientale ma per la determinazione dei criteri tecnico esecutivi di realizzazione e conduzione dei manufatti. (1) Legge 179/02 Art. 19 (Nuove norme per la costruzione, installazione e l’esercizio di serbatoi interrati): La "gestione dei serbatoi interrati" è in generale gestita a livello di Enti locali, ARPA Territoriali. Dismissione / bonifica serbatoi interrati L’atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell’area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali. La dismissione di un serbatoio interrato deve essere accompagnata da accertamenti sull'integrità del serbatoio e/o indagini ambientali, volti a verificare la presenza di contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali. Risulta necessario predisporre le necessarie misure di prevenzione (come definite dall'art. 240 comma 1 lett. i) D.Lgs 152/06) e dar corso a interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) (come definita da art. 240 comma 1 lett. m) ) o Urgenza (MISU) laddove né ricorra la necessità in base alle evidenze riscontrate. Così ad esempio deve ritenersi che, accertate perdite (prova di tenuta negativa) da serbatoi o annesse strutture, costituisca, come già in precedenza accennato, elemento sufficiente agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs 152/06 e conseguenti interventi riparatori. Serbatoi datati e in condizioni di criticità Uno sversamento accidentale, dovuto ad esempio ad un’errata manovra di carico o al malfunzionamento di un sistema di controllo o all’involontaria rottura di tubazioni o di sistemi di contenimento o strutture interrate, ivi compreso il serbatoio stesso, costituiscono elementi sufficienti all’avvio delle procedure previste all’art. 242 del D.Lgs 152/06. Nei casi di sola dismissione le comunicazioni vanno indirizzate all'Ente locale competente/ARPA territoriale; nel caso di pericolo concreto e attuale di contaminazione o accertata contaminazione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06. D.Lgs. 152/2006 Titolo V - Bonifica di siti contaminati 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; Art. 240 - Definizioni Le fasi della bonifica possono sintetizzarsi in: Solo dopo la verifica deve essere rilasciata un'attestazione di avvenuta bonifica, dove si certifica che la cisterna è stata regolarmente bonificata e il contenuto è stato smaltito in accordo con il D.Lgs 152/06. Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall’art. 242 del D.Lgs 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata. Analogamente in caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, in quanto condizione di pericolo concreto e attuale di contaminazione, si ritiene necessario procedere alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all’attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06. Per ulteriori info vedasi Linee Guida serbatoi interrati Regione Lombardia Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 Matrice revisioni
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