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Bonifica serbatoi interrati: la situazione normativa

ID 5869 | | Visite: 97900 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/5869

Bonifica dismissione serbatoi interrati   Situazione normativa 2022

Bonifica/dismissione serbatoi interrati: la situazione normativa / Rev. 2022

ID 5869 | Rev. 2.0 2022 del 19.01.2022 / Documento completo allegato

Quadro normativo, legislazione e norme d'interesse per la bonifica/dismissione serbatoi interrati.

Update 19.01.2022

Con il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 è stata data attuazione a quanto previsto dall'Art. 252 c. 4 dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per quanto riguarda le procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.

Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (di seguito denominati PV).

In particolare il Decreto:

- individua i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione (allegato 1)
- definisce i criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi del rischio alla rete carburanti (allegato 2)

Vedi il Documento in allegato B o al link:

Messa in sicurezza e bonifica punti vendita carburanti: Checklist e analisi del rischio

Update 02.01.2020

Serbatoi interrati a servizio centrali termiche - UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione

La UNI 8364-3:2007 fornisce le istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici ad acqua calda alimentati con combustibile solido, liquido e gassoso, aventi potenza termica del focolare maggiore di 35 kW e destinati ad usi civili.

In particolare al punto 5.5.2 è riporta la frequenza di pulizia interna dei serbatoi e la frequenza delle ispezioni delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra. Altro al punto 5.5.

Non è presente una norma tecnica o indicazioni legislative sulla frequenza di pulizia e ispezione di serbatoi interrati, quanto riportato nella UNI 8364-3 può essere trasposta a serbatoi destinati ad altri usi oltre al servizio di centrali termiche contenenti oli combustibili o gasolio.

Vedi il Documento in allegato A.

Dopo l'annullamento del Decreto Ministeriale 24/05/1999 da parte della CC e l'assenza del Decreto di cui all'Art. 19 del Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale, non esistono attualmente a livello nazionale, salvo l'applicazione del D.Lgs 152/2006 per i siti contaminati, un archivio e disposizioni per la bonifica o dismissione di serbatoi interrati. La gestione è effettuata livello di Enti locali e ARPA territoriali, creando situazioni disomogenee da Regione a regione, se non da Comune a Comune.

Il Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati“ ha costituito, fino alla data di annullamento, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n.266/2001, la disposizione legislativa di riferimento in materia di serbatoi interrati.

Esso conteneva le specifiche relative alla realizzazione, all’installazione ed all’utilizzo dei serbatoi ai fini della salvaguardia e della prevenzione dall’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, potenzialmente causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi. Questa legge definiva nuove funzioni di indirizzo, stabilendo che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ex APAT oggi ISPRA), avvalendosi delle ARPA-APPA, realizzasse e gestisse un sistema informativo nazionale con i dati derivanti dal censimento e dalla registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze in essi contenuti.

Nel Decreto, venivano inoltre definite le autorità competenti in materia e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle nuove installazioni, alla conduzione degli impianti esistenti, nonché alla dismissione dei vecchi serbatoi interrati. Particolare importanza rivestivano, pertanto, le disposizioni relative ai requisiti dei nuovi impianti, alla registrazione obbligatoria dei serbatoi interrati esistenti, all’obbligo di adeguamento dei serbatoi in utilizzo in funzione dell’età di esercizio ed alla durata massima di mantenimento in esercizio. Erano, infine, determinate le modalità di esecuzione dei controlli mediante prove di tenuta sui serbatoi e sulle tubazioni ed istituito l’obbligo di mantenimento di un libretto specifico per ciascun serbatoio, contenente i dati relativi all’impianto ed alle verifiche eseguite.

La Corte Costituzionale, su ricorso della Provincia autonoma di Trento, ha annullato il Decreto Ministeriale sopracitato, con sentenza n. 266 del 19/07/2001, dichiarando che “...non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/1999 e conseguentemente annulla lo stesso decreto...”.

Con la Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, viene stabilito (art.19)(1) che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio deve definire, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La legge indica specificatamente che le disposizioni dovranno avere particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti ed alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi non più operativi nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.

Legge 31/07/2002 n.179 Disposizioni in materia ambientale
...
Art. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati)

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

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Non risulta, ad oggi, essere stata emanato il decreto previsto dall'art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ne altra norma a livello nazionale in materia di gestione ambientale dei serbatoi interrati.

La mancanza dello strumento normativo di riferimento previsto dal citato art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ha determinato una situazione territoriale disomogenea, in ordine alla correlazione con altri riferimenti normativi nazionali e a quanto previsto dalle norme regionali e dalle previgenti norme regolamentarie locali.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2002 “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione” (G.U. n. 293 del 14/12/2002), può essere un riferimento per i serbatoi interrati, ma non risulta specificatamente formulato per fini di carattere ambientale ma per la determinazione dei criteri tecnico esecutivi di realizzazione e conduzione dei manufatti.

(1) Legge 179/02 Art. 19 (Nuove norme per la costruzione, installazione e l’esercizio di serbatoi interrati):

“1. Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministri dell’interno, della salute e della attività produttive, stabilisce con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto delle normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano.”

La "gestione dei serbatoi interrati" è in generale gestita a livello di Enti locali, ARPA Territoriali.

Dismissione / bonifica serbatoi interrati

L’atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell’area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali. La dismissione di un serbatoio interrato deve essere  accompagnata da accertamenti sull'integrità del serbatoio e/o indagini ambientali, volti a verificare la presenza di contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali.

Risulta necessario predisporre le necessarie misure di prevenzione (come definite dall'art. 240 comma 1 lett. i) D.Lgs 152/06) e dar corso a interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) (come definita da art. 240 comma 1 lett. m) ) o Urgenza (MISU) laddove né ricorra la necessità in base alle evidenze riscontrate.

Occorre effettuare un'indagine ambientale prevista dall'art. 242 comma 2 D.Lgs 152/06 e renderne gli esiti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferendo inoltre sulle misure di prevenzione, emergenza o urgenza adottate.

Così ad esempio deve ritenersi che, accertate perdite (prova di tenuta negativa) da serbatoi o annesse strutture, costituisca, come già in precedenza accennato, elemento sufficiente agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs 152/06 e conseguenti interventi riparatori.

La bonifica, perchè sia svolta con i necessari standard di sicurezza e nel rispetto del DPR 177/11 relativo agli spazi confinati o a rischio inquinamento, deve essere effettuata da personale specializzato dotato di idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e Permessi di lavoro.

Serbatoi datati e in condizioni di criticità

La mancata effettuazione di verifiche su serbatoi datati e in condizioni di criticità, possa prefigurare, a prescindere dalle sanzioni derivanti dalle inottemperanze, una condizione di potenziale rischio ambientale da sottoporre ad adeguati approfondimenti.

Uno sversamento accidentale, dovuto ad esempio ad un’errata manovra di carico o al malfunzionamento di un sistema di controllo o all’involontaria rottura di tubazioni o di sistemi di contenimento o strutture interrate, ivi compreso il serbatoio stesso, costituiscono elementi sufficienti all’avvio delle procedure previste all’art. 242 del D.Lgs 152/06

Nei casi di sola dismissione le comunicazioni vanno indirizzate all'Ente locale competente/ARPA territoriale; nel caso di pericolo concreto e attuale di contaminazione o accertata contaminazione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06.

D.Lgs. 152/2006 Titolo V - Bonifica di siti contaminati
...
Art. 239 - Princìpi e campo di applicazione 

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si a s su m o n o pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.

Art. 240 - Definizioni
Art. 241 - Regolamento aree agricole
Art. 241-bis - Aree Militari
Art. 242 - Procedure operative ed amministrative
Art. 242-bis - Procedura semplificata per le operazioni di bonifica
Art. 243. Gestione delle acque sotterranee emunte.
Art. 244. Ordinanze
Art. 245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
246. Accordi di programma
247. Siti soggetti a sequestro
248. Controlli
249. Aree contaminate di ridotte dimensioni
250. Bonifica da parte dell'amministrazione
251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
252. Siti di interesse nazionale
252-bis. Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
253. Oneri reali e privilegi speciali 

Le fasi della bonifica possono sintetizzarsi in: 

1) Verifica GAS Free questa come prima fase,
2) apertura passo d'uomo con strumentazione antiscintille;
3) ventilazione con 
ATEX antideflagranti”;
4) svuotamento serbatoio e trasporto del materiale allo smaltimento;
5) bonifica serbatoio;
6) prova di tenuta serbatoio.

La prova “gas free” può essere effettuata in accordo con la Nota 
DCPREV prot.n. 12026 del 5 agosto 2010

Solo dopo la verifica deve essere rilasciata un'attestazione di avvenuta bonifica, dove si certifica che la cisterna è stata regolarmente bonificata e il contenuto è stato smaltito in accordo con il D.Lgs 152/06. 

Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall’art. 242 del D.Lgs 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata. Analogamente in caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, in quanto condizione di pericolo concreto e attuale di contaminazione, si ritiene necessario procedere alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all’attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06.

Per ulteriori info vedasi Linee Guida serbatoi interrati Regione Lombardia
.
..
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 19.01.2022 Messa in sicurezza/bonifica PV carburanti: Checklist / Analisi del rischio Certifico Srl
1.0 02.01.2020 Serbatoi interrati CT - UNI 8364-3:2007 Certifico Srl
0.0 29.03.2018 -- Certifico Srl

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