Emissioni odorigene: Quadro normativo Rev. 5.0 Luglio 2023
Appunti Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emissioni odorigene: Quadro normativo / Rev. 5.0 Luglio 2023 ID 7212 | Update Rev. 5.0 Luglio 2023 / Documento completo PDF allegato all'articolo. Update 01.07.2023 In vigore a partire dal 28 agosto 2020 il Decreto Legislativo 30 Luglio 2020 n. 102 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 102 Il Decreto Legislativo 30 Luglio 2020 n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13.08.2020, reca le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che a sua volta modificava il codice ambientale, attuando la direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera e riordinando il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Il nuovo decreto legislativo opera delle modifiche soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo. Le novità introdotte: Definizione emissioni odorigene All’articolo 268 del D.Lgs 152/2006 viene inserita la definizione di “emissioni odorigene” tramite la novella lettera: “f-bis)”: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.” Inseriti i comma 11-bis e ter all’ art. 269 concernenti precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente. All’ art. 271 viene inserito il comma 7-bis che previsa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. All’art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame. Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. All’ art. 281 viene inserito il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’articolo 272 del dD.Lgs 152/2006. In particolare, il comma 10-bis specifica che: “Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW. Con l'emanazione del D.Lgs. 183/2017 attuativo della direttiva 2015/2193 sulle emissioni da impianti di combustione, è stato introdotto l'Art. 272-bis nel D.Lgs 152/2006. L'introduzione dell'articolo, stabilisce (1) e conseguentemente (2): Il D.Lgs. 183/2017 è il Decreto attuativo della direttiva 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. La direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio. Dal 19 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto attuativo è modificato il “Testo Unico Ambientale” con l'introduzione del nuovo art. 272-bis: “1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271: a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; Impianti solo odorigeni e autorizzazione Art. 269 Nell'ordinamento italiano, fra le norme di primo livello erano assenti disposizioni volte a disciplinare le emissioni odorigene e gli impatti olfatti mediante criteri quantitativi; vi erano solo criteri qualitativi: D.Lgs 152/2006 La normativa regionale già presente:
L'APAT nel 2003 ha pubblicato: Metodi di misura delle emissioni olfattive APAT 2003 Cassazione con sentenza n. 36905 del 14/9/2015 La Cassazione con sentenza n. 36905 del 14/9/2015 ha affermato principi chiarissimi: Consiglio di Stato sentenza n. 4588 del 10/9/2014 La Sentenza del Consiglio di Stato sentenza n. 4588 del 10/9/2014 afferma il principio che: Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023 Matrice revisioni
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