Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Linee di indirizzo emissioni odorigene da impianti ed attività industriali

ID 19911 | | Visite: 2946 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19911

Linee indirizzo emissioni odorigene da impianti ed attivit  industriali

Linee di indirizzo emissioni odorigene da impianti ed attività industriali / Giugno 2023

ID 19911 | 01.07.2023 / In allegato

Gli indirizzi forniscono un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo, precisamente:

- Allegato 1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione
- Allegato 2 Campionamento olfattometrico
- Allegato 3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo
- Allegato 4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene
- Allegato 5 IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)

_________

Dlgs 152/2006

Articolo 272-bis Emissioni odorigene

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita' presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

Vedi Emissioni odorigene: Quadro normativo

Fonte: MASE

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Indirizzi emissioni odorigene.pdf
MASE Giugno 2023
491 kB 200
Allegato riservato Allegato 1.pdf
Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione
345 kB 135
Allegato riservato Allegato 2.pdf
Campionamento olfattometrico
316 kB 131
Allegato riservato Allegato 3.pdf
Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo
415 kB 118
Allegato riservato Allegato 4.pdf
Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene
189 kB 122
Allegato riservato Allegato 5.pdf
IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)
83 kB 114
Allegato riservato Decreto 309 del 28.06.2023.pdf
 
174 kB 136

Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Raccomandazione  UE  2024 1722
Giu 19, 2024 116

Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione del 17.06.2024

Raccomandazione (UE) 2024/1722 | Recepimento nuova direttiva sull'efficienza energetica ID 22089 | 19.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione, del 17 giugno 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo… Leggi tutto
UNMIG databook 2024
Giu 11, 2024 130

UNMIG databook 2024

UNMIG databook 2024 ID 22042 | 11.06.2024 / In allegato La pubblicazione riporta i dati riferiti alle attività 2023 svolte dagli Uffici territoriali dell’UNMIG e dai Laboratori chimici e mineralogici, unitamente ai dati relativi alla situazione in Italia, al 31 dicembre 2023, delle attività di… Leggi tutto
Linee guida per i Soggetti attuatori MASE v2 0 del 07 06 2024
Giu 10, 2024 182

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 07.06.2024)

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 7 giugno 2024) ID 22040 | 10.06.2024 / In allegato Adottata la nuova versione 2.0 delle Linee Guida per i soggetti attuatori - Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 1590
Giu 04, 2024 185

Raccomandazione (UE) 2024/1590

Raccomandazione (UE) 2024/1590 ID 21990 | 04.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione, del 28 maggio 2024, sul recepimento degli articoli 8, 9 e 10 recanti le disposizioni relative all'obbligo di risparmio energetico della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Alberi monumentali italia
Giu 03, 2024 179

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf ID 21986 | 03.06.2024 / Brochure allegata Brochure informativa degli Alberi monumentali d'Italia realizzata con lo scopo di illustrare in sintesi cos'è un Albero monumentale e quali sono i criteri per dichiararne la monumentalità, come segnalare un albero… Leggi tutto

Più letti Ambiente