Conduzione dei generatori di vapore / Rev. 5.0 del 09 Febbraio 2024
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo | Febb. 2024 ID 3677 | Rev. 5.0 del 09 Febbraio 2024 / Dal 30 Sett. 2021 in vigore il DM 07 Agosto 2020 Un documento, quadro normativo, sull'Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in riferimento a: - D. Lgs. 81/2008 Art. 73-bis ________ Update Rev. 5.0 del 09.02.2024 - Aggiunto paragrafo 4.1 Metodologia di insegnamento e apprendimento ________ Update Rev. 4.0 del 23.10.2023 - INL 29 Istanza ammissione esami conduttori generatori vapore Update Rev. 3.0 del 12.01.2023 - DM 7 Agosto 2020 Premessa Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 (fino al 29 settembre 2021) e dal DM 7 Agosto 2020 (dal 30 settembre 2021). Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto, DM 7 Agosto 2020, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione (30 settembre 2021), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile. Il DM 7 Agosto 2020 all’art. 11 al comma 5 dispone che 5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. Schema 1 – Data abrogazione DM 1° marzo 1974 1. Patentino di abilitazione Il generatore di vapore è “l’insieme” composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento. Riferimenti: Schema 2- Gradi patentini I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi: a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore; c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore; d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore. Determinazione della producibilità Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore. Se il valore non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti: a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²; b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²; c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²; d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione. Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità. 2. Procedura rilascio patentino / INL Chiunque abbia intenzione di ottenere il rilascio del patentino per la conduzione dei generatori di vapore deve superare un apposito esame presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il candidato presenta apposita domanda per la partecipazione alla sessione di esami all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nella cui circoscrizione territoriale essa ha luogo, secondo le modalità previste nel bando. È possibile partecipare alla sessione di esami solo dopo aver frequentato appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II al DM 7 Agosto 2020. Per partecipare alla sessione di esami è necessario presentare la domanda di ammissione all’esame, compilando il modulo “INL 29” da firmare e trasmettere insieme alla documentazione ivi richiesta. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del proprio patentino, è possibile presentare una richiesta di duplicato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha rilasciato il patentino compilando il modulo “INL 29.2”. Chi è in possesso di un patentino di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può presentare istanza all’Ispettorato Territoriale del lavoro compilando il modulo “INL 29.3”, che deve essere firmato e trasmesso insieme alla documentazione ivi richiesta. 4. Requisiti di accesso ai corsi di formazione Riferimenti Art. 4 DM 7 Agosto 2020 Schema 3 - Requisiti accesso corso di formazione Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Art 4 co 2 DM 7 Agosto 2020 a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245; d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali: a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003; b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 5. Percorso formativo per il conseguimento del patentino Riferimenti Allegato III DM 7 Agosto 2020 Tabella 1 – Percorsi formativi
[...] 6. Contenuti dei corsi per il conseguimento del patentino 7. Validità del corso pratico 8. Esonero Patente 9. Tipologie di generatori di vapore / norme tecniche UNI EN 12952-1:2015 UNI EN 12952-2:2022 UNI EN 12952-3:2022 UNI EN 12953-1:2012 UNI EN 12953-2:2012 UNI EN 12953-3:2016 10. La Direttiva PED e le norme tecniche UNI EN 12952-1:2015 UNI EN 12952-2:2022 UNI EN 12952-3:2022 UNI EN 12953-1:2012 UNI EN 12953-2:2012 UNI EN 12953-3:2016 Vedi tutte le norme armonizzate PED UNI/TR 11752:2019 Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei locali in cui sono allocati generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature accessorie in relazione al rischio derivante dall'esercizio in pressione. Si applica ai locali chiusi e, ove pertinente, a quelli aperti nei quali sono allocati i generatori. Sono esclusi dal campo di applicazione del rapporto tecnico i locali che ospitano: - generatori con pressione massima ammissibile (PS) non superiore a 0,5 bar; e comunque generatori aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW a condizione che siano installati singolarmente e non in batteria. UNI studia e promuove la specifica tecnica UNI/TS 11325-3 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata", che fa parte della serie di specifiche e norme elaborate in conformità alle indicazioni dell‘art. 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all‘articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93". Specifiche tecniche e norme di cui all'Art. 3 disposizioni del D.M. n. 329/2004 UNI/TS 11325-3:2021 / cd rilevanti Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata Questa specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla produzione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura > 110 °C, con pressione massima ammissibile (PS) > 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 329/2004. UNI TS 11325-10:2018 / cd limitata potenzialità Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar [0,05 Mpa] rientranti nel campo di applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n. 329 ed esclusi dalla UNI/TS 11325-3, ed inoltre aventi le seguenti caratteristiche: d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, temperatura massima dell'acqua ≤ 120 °C e potenzialità ≤ 2 t/h; La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore. 11. Estratto TUS D. Lgs. 81/2008 11.3 Efficienza energetica 12. Prevenzione Incendi Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015 INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015 Nota INL prot.3395 del 23.10.2020 Certifico Srl - IT Rev. 5.0 2024 Matrice Revisioni
Collegati: Esonero conduzione generatori di vapore / Note Locali per generatori di vapore e/o acqua surriscaldata RD 12 maggio 1927 n. 824 RDL 9 luglio 1926 n. 1331 D.M. 01 Marzo 1974 Decreto 7 Agosto 2020 Direttiva PED 2014/68/UE (Decreto attuazione D. Lgs 26/2016) UNI/TR 11752:2019 UNI/TS 11325-3:2021 - Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata |
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