Prevenzione Incendi: Deroga generale e Istituto della deroga | Norme e Procedimenti / Rev. 1.0 Genn. 2024
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Prevenzione Incendi: ID 10017 | Rev. 1.0 del 30.01.2024 Il Documento allegato illustra la Deroga generale e l'Istituto della deroga nella Prevenzione Incendi, negli ambiti delle Attività soggette All.I del DPR 151/2011, nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 e nelle attività Seveso III D.Lgs n.105/2015. Inserite Circolari e norme di esempio, illustrazioni grafiche. Excursus Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo “deterministico-prescrittivo”. A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle norme. Con la deroga è possibile sanare queste situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. Presupposti fondamentali: E' possibile suddividere le Deroghe in 2 tipi di Procedimenti/Percorsi: Fig. 1 - Possibili percorsi Deroga A. Deroga in via generale Le deroghe generali sono intrinseche alle RTV o riportate tramite precisazioni VVF e non necessitano della presentazione dell'Istanza di Deroga di cui all'Art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.(Circolari, ecc). Lettera Circolare prot. n. P1563/4108 sott 28 29 agosto 1995 - D.M. 01/02/1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 37.2. Decreto Ministeriale del 01/02/1986 3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Lettera Circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 - D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2. ... Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività. B. Istituto della deroga D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Art. 7. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 con l'Art. 7, ha introdotto l'Istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, nel caso in cui le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. La Deroga è prevista nei casi di Al posto delle misure di sicurezza che non risultano osservate si possono proporre misure alternative tali da raggiungere un grado di sicurezza equivalente. Nella richiesta di deroga è necessario: 1. specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative; B1. Criteri di ammissibilità L'impossibilità di ottemperare alle norme può derivare da: L'art. 7 del DPR 151/2011 (Regolamento di semplificazione di prevenzione incendi) ha introdotto l'istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, con l'obiettivo di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica. Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione Fig. 1 - Flusso Istanza di deroga Il DM 7 agosto 2012 è provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze (tra le quali quella di deroga): Art. 6. Istanza di deroga 1. L’istanza di deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; 2. All’istanza sono allegati: a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; 3. In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall’indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA. Fig. 2 - Documentazione Istanza di deroga all'integrale osservanza RTV B2. Circolari di riferimento: - Lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 - Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi Indirizzi sui criteri di ammissibilità. - Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga B3. Esempio di Circolare che precisa l'uso del procedimento di Deroga Art. 7 DPR 151/2011 Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie. In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati: 1. ubicazione dell’ edificio; Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori. Ciò premesso, si inviano in allegato le linee di guida contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell’ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica instituita ai sensi del protocollo d’intesa del 7 Marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali – Segretariato Generale e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 Ottobre 2012 Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell’operato degli Uffici competenti, ferma restando l’autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all’applicazione del D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”. Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio. 2. Caratteristiche costruttive Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio in cui è ubicata l’attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga per l’individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate. Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico. Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali 3. Sistemi di vie di esodo Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati lungo dette vie di esodo. Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga. C. Codice di Prevenzione Incendi Nel Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, il ricorso alla deroga è parte integrante del Codice stesso per il fatto che il codice ha un approccio di tipo prestazionale alla prevenzione incendi ed eventuali compensazioni possono essere effettuate direttamente con la FSE. Con l’eliminazione del doppio binario (D.M. 12.04.2019) è obbligatorio il solo uso del Codice per le attività rientranti nell’ambito di applicazione e quindi la deroga è dettagliatamente contemplata. L’istituito della Deroga è previsto al Capitolo G.2.6.5.3 (Applicazione di soluzioni in deroga) Per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione del Codice la richiesta di deroga è ammessa solo per le attività dotate di specifica norma tecnica di prevenzione incendi. Circolare prot. n. 3277 del 16 mar 2016 - Chiarimenti sulle procedure di deroga L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive, spiega il Dipartimento VVF e condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno, non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo. Chiarimenti Prot. n. 0009723 del 26.06.2019 - Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle “attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”. D. Attività RIR Gli stabilimenti e/o depositi in cui sono presenti sostanze pericolose (esplosive, infiammabili, tossiche, comburenti, etc.) in quantità superiore a determinati limiti vengono costituiscono le cosiddette attività a rischio di incidente rilevante. Tali attività allo stato attuale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105. L’allegato I al decreto stabilisce le soglie dei quantitativi di sostanze pericolose che rendono gli stabilimenti e/o i depositi in cui tali sostanze sono presenti all’assoggettabilità degli stessi alla disciplina del D.Lgs. 105/2015. In relazione ai valori di soglia, le attività a rischio di incidente rilevante sono classificate in due categorie: Le attività soggette a Rapporto di Sicurezza erano precedentemente escluse dal DPR 151/2011, il D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito in legge 30/10/2013, n. 125 a decorrere dal 1/1/2014, con l’art. 8 co. 7 ha previsto l’estensione delle disposizioni di cui al DPR 151/2011 anche tutte le attività soggette a notifica e rapporto di sicurezza. D.L. 31/8/2013, n. 101 Pertanto: Seveso III e Deroga PI Tutte le attività Seveso III rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” ed è applicabile l'Istituto della deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011. Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/2011. 6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 Matrice revisioni
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