Decreto RoHS (D.Lgs. n. 27/2014) Testo consolidato Febbraio 2023
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Decreto RoHS (D.Lgs. n. 27/2014) Testo consolidato Febb. 2023 ID 1079 | 10.02.2023 / In allegato Testo consolidato Febbario 2023 del Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU n.62 del 15.3.2014) con la modifica apportata dal Decreto 16 gennaio 2023 (GU n.34 del 10.02.2023) in vigore dal 1° Marzo 2023. Update 10.02.2023 - Ed. 8.0 Febbraio 2023 Decreto 16 gennaio 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.34 del 10.02.2023. In allegato Testo consolidato, Riservato Abbonati, con tutte le modifiche dal 2014 al 2023 Aggiornamenti atto 01/10/2015 12/07/2016 15/03/2017 11/04/2018 31/05/2019 08/06/2020 14/09/2020 14/09/2020 26/11/2021 15/02/2022 31/08/2022 10/02/2023 Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni; f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese. 3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti. [...] Collegati: |
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