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Risoluzione 2020/C 76/22

ID 10338 | | Visite: 4123 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/10338

Direttiva 2009 125 CE ERP Risoluzione

Direttiva 2009/125/CE ERP: Risoluzione del Parlamento europeo 31 Maggio 2018 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) (2017/2087(INI)) (2020/C76/22)

GU L 67/109 del 09.03.2020 (2020/C76/22)

Il Parlamento europeo,

A. considerando che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è aumentare l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale attraverso requisiti armonizzati che garantiscano il funzionamento del mercato interno e favoriscano la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti connessi all'energia; che tali misure hanno anche un impatto positivo sulla sicurezza energetica grazie alla riduzione del consumo energetico;
B. considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede l'adozione di misure per ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia; che, finora, le decisioni adottate in base alla direttiva sono state perlopiù incentrate sulla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo;
C. considerando che l'applicazione della direttiva potrebbe contribuire maggiormente agli sforzi dell'UE per migliorare l'efficienza energetica e concorrere alla realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante l'azione per il clima;
D. considerando che la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti energetici in fase di ecoprogettazione, mediante la previsione di criteri minimi sulla loro durata e sul loro potenziale di aggiornamento, riparabilità, riciclo e riuso, può generare notevoli opportunità in quanto alla creazione di posti di lavoro;
E. considerando che, all'inizio del 2018, si contavano 29 regolamenti specifici di progettazione ecocompatibile riguardanti diverse categorie di prodotti e che, inoltre, sono stati adottati tre accordi volontari riconosciuti a norma della direttiva;
F. considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile riconosce gli accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, quando sono soddisfatti determinati criteri; che non tutti gli accordi volontari esistenti hanno dimostrato di essere più efficaci delle misure di regolamentazione;
G. considerando che la progettazione ecocompatibile comporta vantaggi economici per l'industria e i consumatori e contribuisce positivamente alle politiche dell'Unione in materia di clima, di energia e di economia circolare;
H. considerando che la legislazione in materia di progettazione ecocompatibile è strettamente connessa alla legislazione dell'UE sull'etichettatura energetica e che, secondo le stime, le misure adottate a norma di queste due direttive dovrebbero generare 55 miliardi di EUR di entrate supplementari annue per l'industria e il commercio all'ingrosso e al dettaglio e consentire risparmi annui di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà dell'obiettivo dell'Unione in materia di risparmio energetico per il 2020 e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia; che la normativa contribuisce, inoltre, in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi climatici dell'Unione europea riducendo le emissioni di gas a effetto serra di 320 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno; che il potenziale di risparmio energetico è persino maggiore nel lungo termine;
I. considerando che, secondo la "Ecodesign Impact Accounting report" (Relazione sull'impatto contabile della progettazione ecocompatibile) della Commissione europea (2016) si stima che entro il 2020 i consumatori dell'Unione risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di euro, vale a dire 490 euro l'anno, per famiglia;
J. considerando che più dell'80% dell'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia è individuato in fase di progettazione;
K. considerando che per la maggior parte dei soggetti interessati i tre principali ostacoli alla piena attuazione della legislazione sono: la mancanza di un chiaro sostegno e orientamento politico, la lentezza dei processi normativi e l'inadeguatezza della vigilanza del mercato negli Stati membri;
L. considerando che, secondo le stime, il 10-25% dei prodotti sul mercato non è conforme alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, e che ciò comporta una perdita di circa il 10% dei risparmi energetici previsti e una concorrenza sleale;
M. considerando che l’esenzione dai regolamenti (CE) n. 244/2009 (7) e (UE) n. 1194/2012 (8) della Commissione in vigore per la fase di illuminazione è stato un mezzo appropriato ed efficace per rispettare le esigenze e le circostanze particolari per i teatri e l’intera industria dell’intrattenimento e dovrebbe essere mantenuta;
N. considerando che, sebbene l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stato ampliato nel 2009 per includere tutti i prodotti connessi all'energia (esclusi i mezzi di trasporto), i prodotti che non consumano energia non sono ancora soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile;
O. considerando che nell'UE tutti i prodotti dovrebbero essere progettati, fabbricati e commercializzati facendo un uso minimo di sostanze pericolose, pur garantendo la sicurezza del prodotto in modo da facilitarne il riutilizzo e mantenendo al tempo stesso livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente;
P. considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che la sua complementarità con il regolamento REACH sulle sostanze chimiche dovrebbe contribuire ad aumentare il loro rispettivo impatto e a stabilire prescrizioni coerenti da far applicare ai fabbricanti; che le prescrizioni connesse con l'uso di sostanze chimiche pericolose e il loro riciclaggio sono state finora limitate;
Q. considerando che è in fase di sviluppo una nuova banca dati nel quadro del nuovo regolamento sull'etichettatura energetica e che la base dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) è utilizzata in alcuni, ma non in tutti, gli Stati membri;
R. considerando che uno degli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (settimo PAA) consiste nel trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; che il PAA afferma che il quadro politico dell'Unione dovrebbe garantire che i prodotti prioritari immessi sul mercato dell'Unione siano "progettati in modo ecocompatibile” al fine di ottimizzare l'efficienza delle risorse e dei materiali;
S. considerando che il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare comprende l'impegno a porre l'accento sugli aspetti dell'economia circolare nei futuri requisiti di progettazione dei prodotti previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile analizzando sistematicamente aspetti come la riparabilità, la durabilità, la possibilità di upgrading, la riciclabilità o l'identificazione di determinati materiali o sostanze;
T. considerando che l'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; che l'UE è impegnata a contribuire equamente a tali obiettivi attraverso riduzioni delle emissioni in tutti i settori;
U. considerando che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero coprire l'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione, tenendo conto del fatto che oltre l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, cosa che svolge un ruolo molto importante ai fini di favorire gli aspetti inerenti all'economia circolare, alla durabilità, alla possibilità di aggiornamento, alla riparabilità, al riutilizzo e alla riciclabilità di un prodotto;
V. considerando che, oltre a rendere i prodotti più sostenibili e più efficienti in termini di risorse, occorre rafforzare i principi dell'economia della condivisione e dell'economia dei servizi, mentre gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti e dei servizi più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, comprese quelle a rischio di povertà energetica;
W. considerando che l'Unione è parte della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ed è pertanto tenuta ad adottare provvedimenti in merito all'eliminazione progressiva di dette sostanze pericolose, anche limitandone l'utilizzo nella fase di progettazione del prodotto;

Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi

1. ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stata uno strumento efficace per il miglioramento dell'efficienza energetica e che abbia prodotto una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e comportato vantaggi economici per i consumatori;
2. raccomanda alla Commissione di continuare ad includere un maggior numero di gruppi di prodotti selezionati in base al loro potenziale di progettazione ecocompatibile, compreso il loro potenziale di efficienza sia energetica che dei materiali nonché altri aspetti ambientali, impiegando la metodologia di cui all'articolo 15 della direttiva, e di tenere aggiornate le norme esistenti per sfruttare appieno il potenziale dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della direttiva;
3. sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile migliora il funzionamento del mercato interno dell'UE attraverso la definizione di norme di prodotto comuni; sottolinea che la continua adozione di requisiti di prodotto armonizzate a livello dell'UE sostiene l'innovazione, la ricerca e la competitività dei produttori dell'UE e garantisce una concorrenza leale, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;
4. ricorda che la direttiva impone alla Commissione di presentare misure di attuazione se un prodotto risponde ai criteri, ossia volumi importanti di prodotti venduti, impatto ambientale significativo e potenzialità di miglioramento; sottolinea la responsabilità che grava sulla Commissione di rispettare tale mandato e garantire che siano effettivamente realizzati vantaggi per i consumatori, l'economia circolare e l'ambiente, riconoscendo che tali norme sui prodotti possono essere applicate soltanto a livello di Unione e che gli Stati membri si affidano pertanto alla Commissione affinché adotti le misure necessarie;
5. ritiene che il coordinamento con le iniziative connesse all'economia circolare rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia della direttiva; chiede, pertanto, un ambizioso piano d'azione in materia di progettazione ecocompatibile e di economia circolare, che fornisca vantaggi per l'ambiente e opportunità di crescita sostenibile e posti di lavoro, anche nel settore delle PMI, nonché vantaggi per i consumatori; prende atto delle grandi potenzialità che offrono una maggiore efficienza delle risorse e l'utilizzo di materie prime secondarie nella fabbricazione dei prodotti in termini di riduzione dei rifiuti e risparmio delle risorse;
6. sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile rientra in un più ampio insieme di strumenti e che la sua efficacia dipende dalle sinergie con altri strumenti, in particolare relativi all'etichettatura energetica; ritiene che si debba evitare la sovrapposizione delle regolamentazioni;

...

Elenco argomenti trattati Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE):

- Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi
- Rafforzare il processo decisionale
- Dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse
- Migliorare la vigilanza del mercato
- Altre raccomandazioni

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