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Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"

ID 902 | | Visite: 26624 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/902

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014   Palchi

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 "Palchi"

ID 902 | Update 27.06.2021

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 183 dell'8 agosto 2014.

Vedi la Circolare esplicativa n. 35/2014

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;

VISTO l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

CONSIDERATE le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATA l’opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

DECRETA

CAPO I -SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Articolo 2 Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:

a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2.
b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del /2008 deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81del 2008;
e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II;
g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall'allegato III;
i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.Igs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:
a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 5 Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Articolo 6 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:

a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile
b) strutture allestiti ve bi planari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 mdi altezza rispetto a un piano stabile.

Articolo 7 Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Articolo 8 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2, limitatamente all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81 del 2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall’allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V;
h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008;
i) la recinzione di cantiere di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
j) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
k) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

Articolo 9 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all’articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Articolo 10 Monitoraggio e pubblicazione

1. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 Luglio 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Giuliano Poletti)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Beatrice Lorenzin)

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Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe
Apr 16, 2024 84

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Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe ID 21694 | 16.04.2024 / In allegato Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, 17 gennaio 2024, n. 2- “Adozione delle Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe” ex articolo 14 del D.P.R.… Leggi tutto