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Classificazione Rifiuti HP14 e ADR Classe 9

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Classificazione Rifiuti HP14 e ADR Classe 9

Rifiuti HP 14 e ADR Classe 9

Update Luglio 2018

Il Regolamento (UE) 2017/997 in vigore dal 5 luglio 2017 e che si applica dal 5 luglio 2018 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento (UE) 1357/2014
Il Regolamento, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR. 

In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:

a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o

b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o

c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di

- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411 e H412

ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o

d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di

- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411, H412 e H413.

....

ALLEGATO D D.lgs 152/2006 (TUA)

Il Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'Allegato D.

ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Vedi Articolo Attribuzione caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico dal 5 Luglio 2018

Update Agosto 2015

Classificazione dei rifiuti valutazione dell’ecotossicità HP 14 conforme all’Accordo ADR Classe 9 M6 e M7.

La legge 24 marzo 2012, n. 28 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», introduce nuove rilevanti disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Rispetto al quadro previgente, la novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale la caratteristica di pericolo HP 14 (ecotossico) deve essere attribuita ai rifiuti in conformità a quanto stabilito dall’accordo ADR per la classe 9 M6 e M7.

Valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti
"La caratteristica di pericolo HP 14 deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’Accordo ADR per la classe 9 ­ M6 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide») e M7 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide»).
Questo criterio di classificazione dovrà essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino all’adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell’ecotossicità".

Con la Legge n. 125/2015 di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, in vigore dal 15 agosto 2015, che all’art. 7, comma 9 ter, le indicazioni della Legge 24 marzo 2012, n. 28 e la modalità di valutazione è stata ancora prolungata:

"Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR ) per la classe 9 - M6 e M7".

La Legge n. 125/2015 rimette quindi (in maniera provvisoria) la caratteristica di pericolo HP14 all’interno dei criteri ADR già introdotti dalla Legge 28/2012.

Fonte: Il sole 24 ore

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Rifiuti: HP14 4 Classe 9
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