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Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT

ID 11070 | | Visite: 38486 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/11070

Efficienza energetica   Quadro normativo   Recepimenti IT

Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT / Aggiornamento Maggio 2024 (Direttiva (UE) 2024/1275 / Nuova direttiva EPBP)

ID 11070 | Update Rev. 6.0 dell'08 maggio 2024

Update Rev. 6.0 dell'08 maggio 2024

Pubblicata in GU L 2024/1275 dell'8.5.2024, la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, con entrata in vigore il 28.05.2024.

Applicazione: Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.

Abrogazione

La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B

Update Rev. 5.0 del 20.09.2023

Pubblicata in GU L 231/1 del 20.9.2023 la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, con entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

Recepimento IT: 11.10.2025

Abrogazione
La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.

Applicazione
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.
L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.

Update Rev. 4.0 del 09.04.2023

Aggiornato Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 consolidato 04.2023.

Update Rev. 3.0 del 14.02.2023

Aggiornato Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 consolidato 02.2023.

Update Rev. 2.0 del 12 Dicembre 2021

In GU n. 294 dell'11 Dicembre 2021 pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (GU n.294 del 11.12.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021

In allegato Documento completo con tutte le Direttive Efficienza Energetica EED / EPBD / ErPD con modifiche ed atti di recepimento emanati / attesi suddivisi (titolo e linkweb). Il Documento sarà aggiornato nel tempo in relazione alla emanazione di nuovi atti / altre modifiche, tale da avere un quadro di evoluzione normativa / altro aggiornato nel tempo.

E' possibile suddividere l'Efficienza Energetica in 3 macro azioni: Generale, Costruzioni/Impianti, Prodotti.

A. Quadro generale

Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE (EED) / Direttiva 2023/1791 (Nuova EED)

La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, entrata in vigore nel dicembre 2012, impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per garantire che l'UE raggiunga il suo obiettivo principale di ridurre il consumo energetico del 20% entro il 2020. Gli Stati membri sono liberi di adottare requisiti minimi più rigorosi per promuovere il risparmio energetico. La direttiva introduce inoltre una serie di misure vincolanti per aiutare gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo e stabilisce norme giuridicamente vincolanti per gli utenti finali e i fornitori di energia

Pubblicata in GU L 231/1 del 20.9.2023 la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, con entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

La Direttiva (UE) 2023/1791 stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.

La Direttiva (UE) 2023/1791 stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.

La Direttiva (UE) 2023/1791 contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

I requisiti stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/1791 sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.

Note modifica / recepimenti riportati in allegato XVI della Direttiva (UE) 2023/1791

La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.

Allegato XVI Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 39)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all'articolo 2

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all'articolo 54

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all'articolo 1

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione

 

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all'articolo 70

Allegato XVI Parte B Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 39)

Direttiva

Termine di recepimento

Direttiva 2012/27/UE

5 giugno 2014

Direttiva (UE) 2018/844

10 marzo 2020

Direttiva (UE) 2018/2002

25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10,
e dell'allegato, punti 3 e 4

25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4

Direttiva (UE) 2019/944

31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)

25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4

31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lett. b), e punto 6

B. Prestazione energetica nell'edilizia

Direttiva Prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/UE (EPBD) / Direttiva (UE) 2024/1275 (Nuova EPDB)

La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia contiene diverse disposizioni volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici nuovi ed esistenti. Le disposizioni fondamentali della direttiva comprendono requisiti per quanto riguarda:

- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, stabilendo, ad esempio, che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020;

- l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica in particolare a edifici esistenti, elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti e sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

- la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Pubblicata in GU L 2024/1275 dell'8.5.2024, la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, con entrata in vigore il 28.05.2024.

Applicazione: Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026.

La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni riguardano:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;

e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f) l’energia solare negli edifici;

g) i passaporti di ristrutturazione;

h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;

j) gli edifici intelligenti;

k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;

m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;

n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

I requisiti stabiliti dalla sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.

Abrogazione

La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.

ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 36)

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

limitatamente all’articolo 53

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo 36)

Direttiva

Termine di recepimento

Date di applicazione

2010/31/UE

9 luglio 2012

per le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27: il 9 gennaio 2013;

per le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, 14, 15 e 16: il 9 gennaio 2013 per gli edifici occupati da enti pubblici e il 9 luglio 2013 per gli altri edifici

Direttiva (UE) 2018/844

10 marzo 2020

 

C. Progettazione ecocompatibile dei prodotti 

Direttiva Progettazione ecocompatibile dei prodotti 2009/125/CE (ErPD)

In relazione all'efficienza energetica dei prodotti, sono state introdotte numerose misure a livello di UE, tra cui misure per:

- le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia disciplinate dalla direttiva quadro 2009/125/CE riguardante la rifusione della direttiva 2005/32/CE, modificata dalla direttiva 2008/28/CE.

I regolamenti d'applicazione coprono un'ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchi di riscaldamento, aspirapolvere, computer, apparecchi per il condizionamento, lavastoviglie, prodotti per illuminazione, frigoriferi e congelatori, televisori e motori elettrici.

- l'indicazione, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia, a norma del regolamento sull'etichettatura energetica (regolamento (UE) 2017/1369). Direttive e regolamenti specifici definiscono i requisiti di vari elettrodomestici. L'etichettatura delle apparecchiature per ufficio e l'etichettatura degli pneumatici sono oggetto di regolamenti a parte;

D. Cogenerazione

La direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione (è stata abrogata con l'entrata in vigore della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE nel dicembre 2012. La direttiva sull'efficienza energetica obbliga gli Stati membri a valutare, e comunicare alla Commissione, il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento urbani sul loro territorio, nonché a effettuare un'analisi costi-benefici basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e la sostenibilità tecnica (con alcune eccezioni)

[...]

Direttive Efficienza Energetica con Acronimi e Recepimenti IT

Fig. 1 - Direttive Efficienza Energetica con Acronimi e Recepimenti IT

EED Atti
Direttiva EU Recepimento
Stati membri
Recepimento IT Entrata in vigore
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
(GU L 315/1 del 14.11.2012). Abrogata dal 12.10.2025 dalla Direttiva (UE) 2023/1791
05.06.2014 Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto legislativo 18 luglio 2016 n. 141 (Infrazione)
19.07.2014
26.07.2016
Modifiche:      
Direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 141 28 28.5.2013) 01.07.2013 Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 19.07.2014
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 75 19.6.2018) 10.03.2020 Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 25.06.2020
Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 210 21.12.2018) 25.06.2020 Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 29.07.2020
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 1 21.12.2018) 24.12.2018 (N) ---
Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione del 4 marzo 2019 (GU L 137 3 23.5.2019) 12.06.2019 (N) ---
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 158 125 14.6.2019) 31.12.2020 Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 26.12.2021
Rettifiche:      
Rettifica, (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 24)  (2012/27/UE) --- --- ---
Rettifica (GU L 31 del 4.2.2020, pag. 10) (2018/2002) --- --- ---
Rettifica (GU L 387 del 19.11.2020, pag. 23) (2018/2002) --- --- ---
Rettifica (GU L 387 del 19.11.2020, pag. 24) (2018/2002) --- --- ---
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955. (GU L 231/1 del 20.9.2023). Entrata in vigore: 10.10.2023 11.10.2025 ---  --- 

 

EPBD Atti
Direttiva EU Recepimento
Stati membri
 
Recepimento IT Entrata in vigore
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010
(GU L153/13 del 18.06.2010)
09.07.2012 Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 (Infrazione)
convertito con modificazioni
dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90
19.07.2014
26.07.2016
Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia. (GU L 2024/1275 dell'8.5.2024). entro il 29.05.2026    
Modifiche:      
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 75 19.6.2018) 10.03.2020 Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 25.06.2020
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 1 21.12.2018) 24.12.2018 (N) --- 
Rettifiche:      
--- --- --- --- 

 

ErPD Atti
Direttiva EU Recepimento
Stati membri
Recepimento IT Entrata in vigore
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
(GU L 285/10 del 31.10.2009)
20.11.2009 Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15 23.03.2011
Modifiche:      
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 315 1 14.11.2012) 05.06.2014 Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto legislativo 18 luglio 2016 n. 141 (Infrazione)
19.07.2014
26.07.2016
Rettifiche:      
---   --- ---

(N) I Regolamenti riportati non necessitano di atto di recepimento

...
Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
6.0 08.05.2024 Direttiva (UE) 2024/1275 Certifico Srl
5.0 20.09.2023 Direttiva (UE) 2023/1791 Certifico Srl
4.0 09.04.2023 Aggiornato DL 4 n.63/2013 Consolidato 04.2023 Certifico Srl
3.0 14.02.2023 Aggiornato DL 4 n.63/2013 Consolidato 02.2023 Certifico Srl
2.0 12.12.2021 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 210 Certifico Srl
1.0 14.07.2020 D.Lgs 14 luglio 2020 n. 73 Certifico Srl
0.0 25.06.2020 --- Certifico Srl

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Decreto 7 febbraio 2024
Feb 24, 2024 402

Decreto 7 febbraio 2024

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