Slide background




Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

ID 20488 | | Visite: 3093 | Legislazioni costruzioni ITPermalink: https://www.certifico.com/id/20488

Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

Sistemi di trattenimento stradale dei veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

ID 20488 | 29.09.2023 / Download scheda allegata

I sistemi di trattenimento dei veicoli devono essere marcati CE al Regolamento (UE) 305/2011 norma armonizzata UNI EN 1317-5:2007:2012 - Vedi Documento In precedenza prevista l'omologazione ministeriale ai sensi del Decreto 21 giugno 2004.

In allegato elenco sistemi omologati ai sensi del Decreto 21 giugno 2004.

Decreto 28 giugno 2011

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea narmonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».

2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute.

3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della medesima norma europea armonizzata.

4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi.

5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

Art. 2 Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella marcatura ed etichettatura.

3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.

5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi.

6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cuì all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
...

Vedi Documento

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004.pdf)Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
IT373 kB910

Tags: Costruzioni Opere pubbliche

Articoli correlati

Ultimi archiviati Costruzioni

Feb 08, 2025 109

Circolare CNI n. 251/XX Sess./2025

Circolare CNI n. 251/XX Sess./2025 / Aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi ID 23427 | 08.02.2025 / In allegato Circolare CNI n. 251/XX Sess./2025Oggetto: Informativa sugli aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi ... Caro/a Presidente,su proposta della consigliera… Leggi tutto
Feb 08, 2025 393

Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025

Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025 / Superbonus: Mancato invio della dichiarazione catastale ID 23426 | 08.02.2025 / In allegato Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n.… Leggi tutto
Bulloneria per carpenteria
Gen 10, 2025 352

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB ID 23271 | 10.01.2024 Note sulle norme per la Bulloneria per carpenteria di cui alla Serie EN 14399-X ed EN 15048-X e tipologie. Bulloneria adatta a precarico (EN 14399-1) - Download Scheda Per quanto… Leggi tutto
Dic 26, 2024 1150

Legge regionale Umbria 21 gennaio 2015 n. 1

Legge regionale Regione Umbria 21 gennaio 2015 n. 1 ID 23195 | 26.12.2024 / In allegato Testo unico Governo del territorio e materie correlatePubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 S.o. n. 1 del 28/01/2015_______ In allegato: - Legge regionale 21 gennaio 2015, n 1 - Consolidato 03.11.2023- Legge… Leggi tutto
Dic 26, 2024 263

Circolare Regione Umbria n. 235327 del 23.10.2024

Circolare Regione Umbria n. 235327 del 23.10.2024 / Circolare applicativa decreto "Salva Casa" ID 23194 | 26.12.2024 / In allegato Oggetto: Circolare per l'applicazione delle disposizioni attuative dettate dal decreto "Salva Casa" e ricadute sulla LR 1/2015 Il decreto legge 69/2024 del 29 maggio… Leggi tutto

Più letti Costruzioni