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Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

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Sistemi di trattenimento stradale veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

Sistemi di trattenimento stradale dei veicoli omologati Decreto 21 giugno 2004

ID 20488 | 29.09.2023 / Download scheda allegata

I sistemi di trattenimento dei veicoli devono essere marcati CE al Regolamento (UE) 305/2011 norma armonizzata UNI EN 1317-5:2007:2012 - Vedi Documento In precedenza prevista l'omologazione ministeriale ai sensi del Decreto 21 giugno 2004.

In allegato elenco sistemi omologati ai sensi del Decreto 21 giugno 2004.

Decreto 28 giugno 2011

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea narmonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli».

2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute.

3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della medesima norma europea armonizzata.

4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi.

5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

Art. 2 Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella marcatura ed etichettatura.

3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.

5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi.

6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cuì all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
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