Direttiva (UE) 2023/1791
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Direttiva (UE) 2023/1791 / Nuova direttiva sull'efficienza energetica
ID 20428 | 20.09.2023
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955
GU L 231/1 del 20.9.2023
Entrata in vigore: 10.10.2023
La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.
Recepimento IT: 11.10.2025
Applicazione
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.
L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.
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CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.
La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.
Articolo 2 Definizioni
[...]
Articolo 3 Principio «l'efficienza energetica al primo posto»
1. Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:
a) sistemi energetici; e
b) settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza.
2. Entro l'11 ottobre 2027, la Commissione effettua una valutazione delle soglie di cui al paragrafo 1, con l'obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi nell'economia e nel mercato dell'energia. Entro l'11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.
3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dalle autorità competenti, se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.
5. Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:
a) promuovono e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantiscono l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e le rendono pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica;
b) affrontano l'impatto sulla povertà energetica;
c) individuano il soggetto o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche e di pianificazione e di quelle relative ai grandi investimenti di cui al paragrafo 1 sul consumo di energia, sull'efficienza energetica e sui sistemi energetici;
d) riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali, includendovi almeno quanto segue:
i) una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;
ii) un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto».
6. Entro l'11 aprile 2024, la Commissione adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), al fine di garantire la comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi ai contesti nazionali e locali.
Articolo 4 Obiettivi di efficienza energetica
1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si adopera al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui a tale paragrafo. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono i loro contributi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2030. Nel fissare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri tengono conto dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi. A tal fine possono utilizzare la formula che figura nell'allegato I della presente direttiva.
Gli Stati membri comunicano le quote di consumo di energia primaria e le quote di consumo di energia finale dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Gli Stati membri indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle TIC.
3. Nel fissare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto:
a) dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia finale nel 2030, che non deve essere superiore a 763 Mtep, e dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria, che non deve essere superiore a 992,5 Mtep, come stabilito al paragrafo 1;
b) delle misure previste dalla presente direttiva;
c) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;
d) di qualsiasi fattore pertinente che influisca sugli sforzi di efficientamento:
i) le azioni e gli sforzi tempestivi in materia di efficienza energetica;
ii) la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;
iii) l'intensità energetica dell'economia;
iv) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci in termini di costi;
e) di altre circostanze nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:
i) l'evoluzione e la previsione del PIL e in materia di demografia;
ii) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili;
iii) lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio;
iv) la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;
v) il livello di ambizione dei piani nazionali di decarbonizzazione o di neutralità climatica;
vi) il potenziale di risparmio energetico economico;
vii) le condizioni climatiche attuali e le previsioni in materia di cambiamenti climatici.
4. Nell'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro provvede affinché il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I.
5. La Commissione valuta che il contributo collettivo degli Stati membri sia almeno pari all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se conclude che non è sufficiente, nell'ambito della valutazione dei progetti di piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, o al più tardi entro il 1° marzo 2024, tenendo in considerazione lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato a norma del presente paragrafo, la Commissione presenta a ciascuno Stato membro un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale basato sugli elementi seguenti:
a) la restante riduzione collettiva del consumo di energia finale necessaria per conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1;
b) l'intensità relativa di gas a effetto serra per unità di PIL nel 2019 tra gli Stati membri interessati;
c) il PIL di tali Stati membri nel 2019.
Prima di applicare la formula di cui all'allegato I per il meccanismo istituito nel presente paragrafo, e al più tardi entro il 30 novembre 2023, la Commissione aggiorna lo scenario di riferimento UE 2020 sulla base dei più recenti dati Eurostat comunicati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.
Fatto salvo l'articolo 37 della presente direttiva, gli Stati membri che intendono aggiornare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato, notificano il loro contributo nazionale indicativo di efficienza energetica aggiornato al più tardi il 1o febbraio 2024. Qualora uno Stato membro intenda aggiornare il proprio contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, garantisce che il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato.
Gli Stati membri ai quali la Commissione ha presentato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto aggiornano i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale, unitamente a un aggiornamento della loro traiettoria indicativa per tali contributi e, se del caso, alle loro misure supplementari, nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Conformemente a tale regolamento, la Commissione richiede agli Stati membri di presentare senza indugio il contributo indicativo di efficienza energetica corretto e, se del caso, le misure aggiuntive per garantire l'applicazione del meccanismo previsto al presente paragrafo.
Se uno Stato membro ha notificato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica in materia di consumo di energia finale espresso in Mtep pari o inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I, la Commissione non modifica tale contributo.
Nell'applicare il meccanismo previsto dal presente paragrafo, la Commissione garantisce che non vi sia differenza tra la somma dei contributi nazionali di tutti gli Stati membri e l'obiettivo vincolante dell'Unione indicato al paragrafo 1.
6. Se, sulla base della valutazione a norma dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie indicative in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché entro un anno dalla data di ricevimento della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, almeno una delle misure seguenti:
a) misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;
b) l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8 della presente direttiva;
c) l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;
d) il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 30 della presente direttiva o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria indicativa.
Lo Stato membro il cui consumo di energia finale si situi al di sopra della sua traiettoria indicativa in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo include, nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, una spiegazione delle misure che adotterà per colmare il divario al fine di garantire il raggiungimento dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica e del volume di risparmi energetici che dovrebbero essere conseguiti.
La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti, la Commissione, ove opportuno, propone misure ed esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.
7. La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
CAPO II RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO
Articolo 5 Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica
Articolo 6 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
Articolo 7 Appalti pubblici
CAPO III EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA
Articolo 8 Obbligo di risparmio energetico
Articolo 9 Regimi obbligatori di efficienza energetica
Articolo 10 Misure politiche alternative
Articolo 11 Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici
Articolo 12 Centri dati
Articolo 13 Contabilizzazione del gas naturale
Articolo 14 Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
Articolo 15 Contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
Articolo 16 Obbligo di lettura da remoto
Articolo 17 Informazioni di fatturazione per il gas naturale
Articolo 18 Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
Articolo 19 Costi dell'accesso alle informazioni sulla contabilizzazione e sulla fatturazione del gas naturale
Articolo 20 Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
CAPO IV INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 21 Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
Articolo 22 Informazione e sensibilizzazione
Articolo 23 Partenariati per l'efficienza energetica
Articolo 24 Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica
CAPO V EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA
Articolo 25 Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento
Articolo 26 Fornitura di riscaldamento e raffrescamento
Articolo 27 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
CAPO VI DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
Articolo 28 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 29 Servizi energetici
Articolo 30 Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico
Articolo 31 Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32 Sanzioni
Articolo 33 Atti delegati
Articolo 34 Esercizio della delega
Articolo 35 Riesame e monitoraggio dell'attuazione
Articolo 36 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, agli articoli da 5 a 11, all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, agli articoli da 21 a 25, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 14, all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 29 a 32 e agli allegati I, da III a VII, X, XI e XV entro l'11 ottobre 2025.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafo 6, entro le date ivi indicate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 37 Modifiche del regolamento (UE) 2023/955
All'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/955, il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) “povertà energetica”: la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 38 Abrogazione
La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.
Articolo 39 Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.
L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.
Articolo 40 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Allegati
ALLEGATO I CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA
ALLEGATO II PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE
ALLEGATO III METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE
ALLEGATO IV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI
ALLEGATO V METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 14
ALLEGATO VI CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA
ALLEGATO VII REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DATI
ALLEGATO VIII REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FATTURAZIONE E INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE BASATA SUL CONSUMO EFFETTIVO DI GAS NATURALE
ALLEGATO IX REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO
ALLEGATO X POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO
ALLEGATO XI ANALISI COSTI-BENEFICI
ALLEGATO XII GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
ALLEGATO XIII CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA
ALLEGATO XIV REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
ALLEGATO XV ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO
ALLEGATO XVI
ALLEGATO XVII Tavola di concordanza
...
Collegati
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