Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Protocollo di Montreal

ID 10159 | | Visite: 7823 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/10159

Protollo di Montreal

Protocollo di Montreal

ID 10159 | 15.02.2020

Update 09.02.022

Legge 21 gennaio 2022 n. 8

Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (GU n.33 del 09.02.2022).

Il Protocollo di Montreal è lo strumento operativo dell'UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, per l'attuazione della Convenzione di Vienna "a favore della protezione dell'ozono stratosferico". Entrato in vigore nel gennaio 1989, ad oggi, è stato ratificato da 197 Paesi tra i quali  l’Italia (dicembre 1988).

Il Protocollo stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d’ozono stratosferico (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano). Il Protocollo, inoltre, disciplina gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l’assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Nel 1990, il Protocollo di Montreal ha istituito il Fondo Multilaterale Ozono per aiutare i Paesi in via di Sviluppo a raggiungere i loro impegni di conformità rispetto all’eliminazione della produzione e del consumo di sostanze ozono lesive. Il Fondo finanzia progetti di investimento, assistenza tecnica, formazione, capacity building, trasferimento tecnologico e riconversione industriale in 147 Paesi in Via di Sviluppo (definiti “Paesi Art. 5” ai sensi del Protocollo). Dalla sua istituzione ad oggi, il Fondo ha erogato finanziamenti per un totale di 3.2 miliardi di dollari eliminando più di 463.000 tonnellate metriche di sostanze ozono lesive attraverso 7000 progetti. L’Italia ha contribuito al bilancio del Fondo Multilaterale Ozono per il periodo 2015 - 2017 con 25.508.856,30 dollari (6.559.157,00 euro l’anno).

L’Italia ha favorito la cessazione dell'impiego delle sostanze ozono lesive, nonché la disciplina delle fasi di raccolta, riciclo e smaltimento con la legge 549/93, successivamente modificata dalla n. 179 del 1997 e ha stabilito la partecipazione al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal con la legge n. 409 del 29 dicembre 2000. I successivi decreti ministeriali del 26 marzo 1996 e del 10 marzo 1999 hanno disciplinato il recupero delle sostanze ozono lesive per il loro riciclo, riutilizzo e distruzione. Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 ottobre 2001 (GU Serie Generale n.249 del 25-10-2001) ha completato il programma di dismissione degli halon e iniziato il recupero dei cluorofluorocarburi (CFC) dagli impianti e dalle apparecchiature di condizionamento e di refrigerazione, in attuazione dell'art.16 del Regolamento (CE) 2037/2000 (oggi art. 22 del Regolamento (CE) n. 1005/2009). Con il decreto vengono istituiti i "Centri di raccolta autorizzati" che provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei CFC, degli HCFC e degli Halon.

Il 15 ottobre 2016 a Kigali (Ruanda), alla 28esima Riunione delle Parti, i 197 Paesi, Parti del Protocollo, hanno approvato un emendamento che sancisce l’eliminazione progressiva della produzione e dell’utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC). L’uso di gas HFC era stato introdotto, a seguito dell’adozione del protocollo di Montréal nel 1987, in sostituzione dei clorofluorocarburi, principali responsabili della distruzione dello strato di ozono. Successivamente è stato tuttavia constatato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono-lesive, sono potenti gas serra che possono avere un impatto sul cambiamento climatico migliaia di volte maggiore rispetto all’anidride carbonica. Grazie all’emendamento di Kigali, le Parti si sono impegnate a ridurre la produzione e il consumo di HFC di oltre l’80% nel corso dei prossimi 30 anni. Tale programma di riduzione dovrebbe impedire il rilascio in atmosfera di emissioni equivalenti a oltre 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050, continuando al tempo stesso a proteggere lo strato di ozono. In questo modo il Protocollo di Montreal contribuirà alla lotta al cambiamento climatico in linea con l’Accordo di Parigi.

I nuovi obblighi adottati a Kigali sono già rispettati dagli Stati Membri attraverso l’attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 (cosiddetto Regolamento F-gas) e del Regolamento (UE) di esecuzione n.1191/2014, salvo lievi interventi di adeguamento in via di adozione a livello comunitario.

L’Unione Europea ha ratificato l’emendamento il 26 settembre 2018.

A livello nazionale è stata pubblicata la Legge 21 gennaio 2022 n. 8- Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (GU n.33 del 09.02.2022).

Fonte: Min ambiente

Il Protocollo di Montreal

Il Protocollo di Montreal è stato il primo trattato internazionale ratificato da tutti i paesi del mondo. Entrato in vigore il primo gennaio del 1989, si è rivelato uno strumento efficace contro il progressivo assottigliamento della fascia di ozono atmosferico.

Vedi Documento:

Protezione ozono   Quadro normativo

Vedi Documento:

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Montreal Protocol Handbook 2020 EN.pdf)Montreal Protocol Handbook 2020 EN
 
EN6859 kB242
Scarica questo file (Montreal Protocol 1987 EN.pdf)Montreal Protocol 1987 EN
 
EN582 kB455
Scarica questo file (Montreal Protocol Handbook 2020 FR.pdf)Montreal Protocol Handbook 2020 FR
 
FR7965 kB646

Tags: Chemicals Ozono

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 33

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 31

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 35

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 37

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente