FAQ Energy manager
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FAQ Energy manager - Aprile 2022
ID 16496 | 27.04.2022 / In allegato documento FAQ completo
Raccolta FAQ “Energy manager” portale FIRE dedicato agli Energy Manager e agli EGE, così organizzate:
- Cambio del rappresentante legale
- Nomina e procedure collegate
- Energy manager, referente e responsabile locale
- Valutazione dei consumi
- Produzione di energia, cogenerazione e teleriscaldamento
- ESCO ed Energy manager
...
È possibile cambiare il Rappresentante Legale comunicato in precedenza? Con che modalità?
Il nominativo del rappresentante legale può essere cambiato, ma non può farlo l’utente in modo diretto. Per cambiare il nominativo è necessario inviare alla FIRE una PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dall’indirizzo di PEC del soggetto nominante (azienda o ente pubblico che sia) con l’oggetto “cambio Rapp. Legale – nome azienda”. Nel corpo della e-mail vanno specificati:
- partita IVA o, in assenza, codice fiscale del soggetto nominante;
- il nominativo del nuovo rappresentante legale;
- l’indirizzo e-mail personale del nuovo rappresentante legale;
Bisogna inoltre allegare copia di un documento di identità in corso di validità del nuovo rappresentante. Al termine della procedura si riceverà una PEC di conferma avvenuta operazione.
Si ricorda che le credenziali di accesso alla piattaforma NEMO vengono inviate inizialmente al rappresentante legale e al referente, è quindi possibile richiedere – contestualmente alla richiesta di cambio nominativo – il reset della password. In tal caso verrà inviata una nuova password al nuovo rappresentante legale.
In caso contrario si procederà alla sola sostituzione del nominativo.
ATTENZIONE: per visualizzare sulla stampa di riepilogo del modulo di nomina il nominativo del nuovo rappresentante legale è necessario che la nomina dell’energy manager venga inviata successivamente alla ricezione della PEC di conferma avvenuta operazione.
Nomina e procedure collegate
Sono previste delle sanzioni per la ritardata o mancata nomina da parte di soggetti obbligati?
La Legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” specifica all’art. 34 comma 8 che […] L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato emanato il seguente aggiornamento all’art.132 comma 8: […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991, n.10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Non sono previste sanzioni in merito all’errata compilazione del modulo di nomina, l’importante è inviare la nomina (tramite portale NEMO) rispettando le scadenze e compilare il modulo in tutti i suoi campi. Ovviamente è fatto salvo il caso di dichiarazioni false o mendaci. Nel caso in cui il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una ri-approvazione da parte di FIRE. Ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile fa comunque fede l’invio della prima nomina (non della eventuale rettifica).
Chiarimenti sul ruolo dell’energy manager ai fini dell’art.8 del D.Lgs. 192/2005
Ai fini del rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. si richiedono maggiori chiarimenti sul il raggio di azione delle competenze di un energy manager nominato da una Pubblica Amministrazione obbligata ai sensi dell’art.19 della Legge 9 gennaio 1991, n.10.
La gestione dell’energia da parte dell’energy manager nominato è limitata agli edifici e ai centri di consumo afferenti all’Amministrazione nominante.
Entrando nel dettaglio, ricordiamo che l’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. prevede che: “Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti… [omissis]” e che: “[omissis] Ai fini della piu’ estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della Legge 9 gennaio 1991, n.10, negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra’ essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato”.
La relazione citata va integrata dall’attestazione di verifica da parte dell’energy manager nominato solo per gli edifici di proprietà o nella titolarità dell’Amministrazione nominante.
Richiedere all’energy manager dell’Amministrazione di produrre tale attestazione anche per gli edifici di proprietà terza va oltre gli obblighi del D.Lgs. 192/2005 e della Legge 9 gennaio 1991, n.10.
Ciò non impedisce evidentemente all’Amministrazione nominante di prevedere un’estensione delle attività dell’energy manager nominato, qualora lo ritenga opportuno e utile, riconoscendo che si tratta di attività aggiuntive a quelle previste per legge per gli energy manager nominati. Ciò presuppone evidentemente un impegno in termini di giorni uomo superiore per l’energy manager nominato, di cui occorrerebbe tenere adeguatamente conto sotto il profilo contrattuale, in termini di compiti previsti e/o retribuzione economica.
[...] Segue in allegato
Fonte: Portale FIRE dedicato agli Energy Manager e agli EGE
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