Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.620
/ Documenti scaricati: 34.635.047
/ Documenti scaricati: 34.635.047
ID 20681 | 29.10.2023
Circolare 2 marzo 1992 n. 219
Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
(GU n.57 del 09.03.1992)
Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.Legge 9 gennaio 1991 n. 10
...
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
Collegati

ID 21564 | 23.03.2024
This handbook aims to assist public authorities in planning, implementing, and monitoring broadband projects within their territories. It primari...

ID 15666 | 17.06.2022 / Testo consolidato allegato
Aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 recante, tra l’altro, la “Regola tecnic...

ID 16995 | 03.07.2022 / Documento completo in allegato (portfolio pdf)
Vedi la nuova pagina:
Linee guida CIG (Nuova rac...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024