Dichiarazione ai sensi Art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
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Dichiarazione ai sensi Art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) / Installazione o modifica impianti termici civili P > 35 kW
ID 18399 | 18.12.2022 / In allegato Nota Dichiarazione e Modelli
L'art. 284 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per l'installazione o modifica impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW - vedi Art. 283 lett. g)) e fino a 3 MW, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.
In caso di modifica di impianti termici fuori produzione l'installatore deve dichiarare che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi previsti dall'articolo 284 comma 2.
Tale dichiarazione deve essere espressamente riportata in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
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Allegati:
- Dichiarazione ai sensi Art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)
- Modello Dichiarazione Art. 284 comma 1 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 / Nuovo impianto termico / modifica impianto termico in produzione (Art. 282 c. 2-bis)
- Modello Dichiarazione Art. 284 comma 1 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 / Modifica impianto termico fuori produzione (Art. 284 c. 2)
In sintesi, la Dichiarazione di cui all’Art. 284 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da parte dell’installatore di impianti termici, è prevista per:
1. installazione di nuovi impianti termici civili > 35 kW (caso A)
2. modifica di impianti termici civili in produzione > 35 kW (caso A)
3. modifica di impianti termici civili fuori produzione > 35 kW (caso B)
Schemi:
Schema 1 - Obblighi installatore nuovi impianti / modifica impianti termici in produzione > 35 kW
Schema 2 – Obblighi installatore modifica impianti termici fuori produzione > 35 kW
Per gli impianti termici in esercizio era in vigore l'adempimento che il libretto di centrale doveva essere integrato da tale Dichiarazione (Art. 284 c.2) a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e trasmissione della denuncia all'autorità competente entro il 31.12.2015 (vedi art. 11 comma 7 dal Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 (G.U. n. 144 del 24.06.2014) convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U.n. 192 del 20.08.2014, n. 192)
Il termine per l'adempimento di cui sopra era stato prorogato al 31 dicembre 2015 dal Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Decreto milleproroghe 2014) (GU n.302 del 31.12.2014), convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n. 49 del 28.02.2015).
Altresì il comma 5 dell'Art. 35 del D.Lgs. 128/2010 ha previsto che e denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto (26.08.2010) potevano essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.
Si resta in attesa del Modello di Dichiarazione Unica di conformità degli impianti di sui all'Art. 9 della Legge 4 aprile 2012 n. 35.
Legge 4 aprile 2012, n. 35
(G.U. n. 82 del 06.04.2012 – S.O. n. 69)
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Art. 9. Dichiarazione unica di conformità degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
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TITOLO I PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'
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TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI
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Articolo 282 Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.
2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformita' alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286.
L'idoneita' deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio e' accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.
Art. 283 (definizioni)
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g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW (35 kW / ndr);
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Art 284 Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW / ndr), l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.
In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi previsti dal comma 2.
Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012 (prorogato al 31.12.2015 / ndr) da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.
Entro il 31 dicembre 2012 (prorogato al 31.12.2015 / ndr), il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.
2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita' titolare del registro, entro un termine non inferiore a)) sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta.
Il termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029.
A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita' titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla Parte Quinta.
2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.
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Art. 11 (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di verifica per gli impianti termici civili)
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7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015.
Sanzioni
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Art. 288 (controlli e sanzioni)
1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato 2022
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412
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