Legge 12 dicembre 2019 n. 141 | Legge clima
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Legge 12 dicembre 2019 n. 141 | Legge clima
Legge 12 dicembre 2019 n. 141 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
(GU Serie Generale n.292 del 13-12-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2019
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Articolato del Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111 coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019 n. 141
Art. 1. Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.
Art. 1 - bis Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Art. 1 - ter Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell’ambito delle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull’insegnamento dell’educazione civica.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2. Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
Art. 3. Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
Art. 4. Azioni per la riforestazione
Art. 4 - bis Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 - ter Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani
Nell’ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all’articolo 19, comma 6, lettere a) , b) , d) , d -bis ) e h) , del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefìci concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, lettere a) , b) , d) , d -bis ) e h) , del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell’aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
Art. 4 - quater Programma Italia verde
Art. 4 - quinquies Programma sperimentale Mangiaplastica
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all’acquisto di eco-compattatori, ai fini dell’ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale
Art. 5 - bis Attività di supporto dell’Unità Tecnica-Amministrativa
Art. 6. Pubblicità dei dati ambientali
Art. 7. Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Art. 8. Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Art. 8 - bis Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Art. 9. Entrata in vigore
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