Formatori sicurezza: Decreto Interministeriale 06 marzo 2013
ID 5876 | Update News: 07.09.2022
Documenti, Interpelli, sintesi e precisazioni della qualificazione sulla figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
(GU n. 65 del 18 marzo 2013)
Vedi Documento 2022
I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP.
Conseguentemente nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 relativo sempre ai percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nell’indicazione dei Requisti del Docente sono espressamente riportati i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6/03/2013.
Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ... m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
Sintesi
Il decreto 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014 definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti dei servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
Tale decreto, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabiliva la periodicità dell’aggiornamento.
La materia della sicurezza, infatti, prevede crediti formativi da acquisire nel corso di specifici archi temporali, per tutti gli attori della sicurezza, compresi ovviamente gli stessi formatori, per i quali tale periodicità è a carattere triennale.
Rispetto alle modalità con cui svolgere l’aggiornamento, per i “docenti-formatori” vi sono tre interpelli:
- Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014; Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015. Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015 Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013
Prerequisito
Istruzione: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
REQUISITI DEL DOCENTE FORMATORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.I. 2013
CONOSCENZA /FORMAZIONE
ESPERIENZA LAVORATIVA
CAPACITÀ DIDATTICA
1
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell'area tematica oggetto della docenza
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell’area tematica oggetto della docenza
---
2
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
---
Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (ad esempio, corso di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
ovvero, in alternativa, (*)
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ovvero, in alternativa, (*)
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia
Ovvero, in alternativa, (*)
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualsiasi materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
3
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008)
Esperienza lavorativa o professionale di almeno dodici mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
4
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i degli stessi soggetti di cui al criterio 3)
Esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
5
---
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
6
---
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP, o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (solo per docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento)
Aggiornamento
Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 orecomplessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014; per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione (prima data decorre: 18 marzo 2017)
D. Lgs. 81/2008 ... Art. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 4 I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ...
(*)Interpello 9/2015 - Precisazioni sul termine "alternativamente"
Il decreto 6 marzo 2013 “stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.
E il triennio “decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data; (18 marzo 2014)
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente é tenuto alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell 'area tematica di competenza”.
Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.
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