Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.639 *

/ Totale documenti scaricati: 25.259.522 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Check list verifiche attrezzature in pressione

ID 4741 | | Visite: 27303 | Documenti Sicurezza ASLPermalink: https://www.certifico.com/id/4741

Check list verifiche periodiche attrezzature in pressione

ID 4741 | 22.12.2019 / Check list allegata

Documento check list ATS-MB per la verifica periodica delle attrezzature in pressione in azienda, inerente gli aspetti tecnico amministrativi, quali:

- classificazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi, secondo la Direttiva 2014/68/UE (Circolare M.S.E n. 69094, del 15/05/2015), con relativa definizione della frequenza delle verifiche periodiche (Art. 10 D.M. n. 329/2004)
- attrezzature in pressione/insiemi soggetti alla "riqualificazione periodica" sono sottoposti alle relative verifiche da parte dei soggetti preposti (ATS/ Soggetti Abilitati) (Art. 10 D.M. n. 329/2004)
- Controllo della messa in servizio (art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1, lettera c - DM 329/2004)
- Verifica della messa in servizio (art. 4, comma 1, del DM 329/2004, ecc.)
- Verifiche periodiche attrezzature (art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008 e Allegato VII)

ATS MB 2016
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

D.M. n. 329/2004
...

Art. 4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.

2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.

3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.

4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme.

Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio

1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall’articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio

Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio

1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unita' Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:

a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso;
d) il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato puo' compilare un’unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall’azienda all’ASL o all’USL e all’ISPESL.

3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.

4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
...

Art. 10 Riqualificazione periodica

1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all’articolo 1, finalizzati alla riqualificazione periodica degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all’articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall’Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.

2. Per verifiche di riqualificazione s’intendono:

a) verifiche d’integrita' come definite all’articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13.

3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d’uso e manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita.

4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicita' dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante dell’attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall’utente corredata da un’adeguata relazione tecnica.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Verbale di 1a verifica periodica attrezzature a pressione.pdf)Verbale di 1a verifica periodica attrezzature a pressione
 
IT5476 kB583

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

UNI EN ISO 56000 2021 Gestione innovazione
Lug 06, 2024 36

UNI EN ISO 56000:2021

UNI EN ISO 56000:2021 / Gestione dell'innovazione ID 22197 | 06.07.2024 / Preview allegata UNI EN ISO 56000:2021Gestione dell'innovazione - Fondamenti e vocabolario Data disponibilità: 18 febbraio 2021 La norma, parte della serie ISO 56000, fornisce il vocabolario, i concetti fondamentali ed i… Leggi tutto
Lug 06, 2024 27

Decreto Dirigenziale MIT 18.06.2024 n. 164

Decreto Dirigenziale MIT 18.06.2024 n. 164 / Corsi di sicurezza personale navigazione d'altura Definizione del programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei corsi organizzati da istituti, enti o società ai sensi dell’articolo… Leggi tutto
Lug 06, 2024 48

Decreto 27 giugno 2024

in News
Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle… Leggi tutto
Lug 06, 2024 28

Direttiva (UE) 2024/1306

in News
Direttiva (UE) 2024/1306 ID 22192 | 06.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune… Leggi tutto
Lug 06, 2024 44

Direttiva delegata (UE) 2023/2775

in News
Direttiva delegata (UE) 2023/2775 ID 22191 | 06.07.2024 Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 8518 2024
Lug 04, 2024 60

UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Piombo particolato

UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Piombo particolato e composti di piombo ID 22176 | 04.07.2024 / In allegato Preview UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione del piombo particolato e dei composti di piombo - Metodi spettrometrici di assorbimento atomico a… Leggi tutto
Lug 03, 2024 159

Direttiva 8/2024/DGTNE

Direttiva 8/2024/DGTNE - Direttiva rilascio Barrato Rosa ID 22172 | 03.07.2024 / In allegato Direttiva 8/2024/DGTNEOggetto: Certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307). Come è noto, ai sensi del paragrafo 9.1.3 dell’Accordo ADR:… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 473

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto