Interpello ambientale 07.02.2024 - AIA Impianto chimico definizione di scala industriale
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Interpello ambientale 07.02.2024 - AIA Impianto chimico definizione di scala industriale
ID 21518 | 16.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 07.02.2024
Si riscontra la nota con la quale codesto Ordine ha proposto un interpello per chiarire la definizione di “scala industriale” riferita agli impianti chimici, che risulta discriminante per determinare la assoggettabilità agli obblighi di cui al Titolo IIIbis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006.
A riguardo si rappresenta preliminarmente che gli unici soggetti titolati alla presentazione di istanze di interpello ambientale sono “le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni”. Codesto Ordine non appare quindi titolato ai sensi dell’art. 3 -septies del D.lgs. 152/2006. Tuttavia si ritiene opportuno fornire i seguenti riscontri alla citata nota.
Si rileva che la norma nazionale, e a monte la direttiva comunitaria 75/2010/UE di riferimento, attribuisce specificamente il compito di valutare la scala industriale dell’industria chimica all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sottraendo pertanto a strumenti di carattere generale la possibilità di fornire classificazioni tassative, vincolanti per l’autorità competente (quali sarebbero quelle definite in esito ad un interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006) prevedendo piuttosto (lettera D, dell’allegato VIII, alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006) che le autorità competenti possano essere supportate da “indirizzi interpretativi” o di “linee guida interpretative”, strumenti che non vincolano tassativamente la decisione.
La materia, pertanto, può essere oggetto di indirizzi a livello generale, o di direttive interne definite dalla singola autorità competente per coordinare i propri uffici (quale il parere citato nella nota che si riscontra), ma non di interventi normativi o regolamentari.
Ciò premesso riguardo la pertinenza della richiesta formulata, nel merito si rappresenta che la questione della identificazione univoca del campo di applicazione per l’industria chimica è stata lungamente dibattuta sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, da più di vent’anni (dalla prima stesura della direttiva IPPC 96/61/CE, fino alla discussione sul testo di revisione della direttiva comunitaria 75/2010/UE in corso di approvazione), e da parte di questo Ministero è stata oggetto di circolari di indirizzo e risposte ad interpelli ambientali proposti ai sensi della norma citata in oggetto, ma riguardo lo specifico tema di individuare la “scala industriale” non è stato possibile fornire a livello generale indicazioni applicabili “in automatico” (ad esempio con soglie), per la intrinseca forte variabilità delle caratteristiche degli impianti chimici, che renderebbe necessario individuare una soglia per ogni tipo di processo produttivo e per ogni variabile aggregazione dei diversi processi.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 23713 del 07.02.2024.pdf |
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Interpello prot. 8532 del 17.012024.pdf |
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