Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpello ambientale 07.02.2024 - AIA Impianto chimico definizione di scala industriale

ID 21518 | | Visite: 480 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/21518

Interpello ambientale 07 02 2024   AIA Impianto chimico definizione di scala industriale

Interpello ambientale 07.02.2024 - AIA Impianto chimico definizione di scala industriale

ID 21518 | 16.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 07.02.2024

Interpello in materia ambientale ex art. 3 -septies del D.lgs. 152/2006 proposto da OCF - precisazioni

Si riscontra la nota con la quale codesto Ordine ha proposto un interpello per chiarire la definizione di “scala industriale” riferita agli impianti chimici, che risulta discriminante per determinare la assoggettabilità agli obblighi di cui al Titolo IIIbis della parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

A riguardo si rappresenta preliminarmente che gli unici soggetti titolati alla presentazione di istanze di interpello ambientale sono “le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane, i Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni”. Codesto Ordine non appare quindi titolato ai sensi dell’art. 3 -septies del D.lgs. 152/2006. Tuttavia si ritiene opportuno fornire i seguenti riscontri alla citata nota.

Si rileva che la norma nazionale, e a monte la direttiva comunitaria 75/2010/UE di riferimento, attribuisce specificamente il compito di valutare la scala industriale dell’industria chimica all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sottraendo pertanto a strumenti di carattere generale la possibilità di fornire classificazioni tassative, vincolanti per l’autorità competente (quali sarebbero quelle definite in esito ad un interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006) prevedendo piuttosto (lettera D, dell’allegato VIII, alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006) che le autorità competenti possano essere supportate da “indirizzi interpretativi” o di “linee guida interpretative”, strumenti che non vincolano tassativamente la decisione.

La materia, pertanto, può essere oggetto di indirizzi a livello generale, o di direttive interne definite dalla singola autorità competente per coordinare i propri uffici (quale il parere citato nella nota che si riscontra), ma non di interventi normativi o regolamentari.

Ciò premesso riguardo la pertinenza della richiesta formulata, nel merito si rappresenta che la questione della identificazione univoca del campo di applicazione per l’industria chimica è stata lungamente dibattuta sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, da più di vent’anni (dalla prima stesura della direttiva IPPC 96/61/CE, fino alla discussione sul testo di revisione della direttiva comunitaria 75/2010/UE in corso di approvazione), e da parte di questo Ministero è stata oggetto di circolari di indirizzo e risposte ad interpelli ambientali proposti ai sensi della norma citata in oggetto, ma riguardo lo specifico tema di individuare la “scala industriale” non è stato possibile fornire a livello generale indicazioni applicabili “in automatico” (ad esempio con soglie), per la intrinseca forte variabilità delle caratteristiche degli impianti chimici, che renderebbe necessario individuare una soglia per ogni tipo di processo produttivo e per ogni variabile aggregazione dei diversi processi.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente AIA Interpello ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 19

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 68

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Lug 11, 2024 109

Legge 29 ottobre 1987 n. 441

Legge 29 ottobre 1987 n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31.10.1987) Collegati
Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361
Leggi tutto
Lug 11, 2024 92

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (GU n.203 del 01.09.1987)______ Aggiornamenti all'atto 31/10/1987 LEGGE 29 ottobre 1987, n.… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2023
Lug 01, 2024 128

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con… Leggi tutto

Più letti Ambiente