Nota INAIL del 4 maggio 1998
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Nota INAIL del 4 maggio 1998
Guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere
La Direzione Generale dell'I.N.A.I.L., con nota n. 2.0.0. del 4 maggio 1998, ha diramato alle Sedi periferiche alcune linee guida utili per la trattazione dei casi di infortunio in itinere - intendendosi per tale, come noto, l'evento accidentale che può occorrere al lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro - al fine di garantire correttezza ed omogeneità di comportamenti delle Sedi stesse nel territorio di competenza, e ridurne, in tal modo, al minimo gli spazi di discrezionalità.
Il quadro di regole fornite dall'Istituto si ispira, in larga misura, ai principi di diritto elaborati nel corso degli anni dalla Corte di Cassazione che, colmando il vuoto legislativo, ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in materia, ed è giunta a riconoscere al lavoratore la possibilità di provare, in rapporto alle sue peculiari condizioni di lavoro e di vita, l'esistenza di un "individuale" aggravamento del rischio di per sé generico della strada. Proprio in materia di infortuni in itinere, in fatti, la mancanza di una regolamentazione legislativa ha offerto maggiori spazi all'interpretazione giurisprudenziale, ai fini della soluzione delle singole controversie.
Ai fini dell'indennizzabilità da parte dell'I.N.A.I.L., l'infortunio in itinere deve essere, comunque, riconducibile all'infortunio sul lavoro strettamente inteso, nel senso che deve presentare i requisiti tipici di quest'ultimo, ossia "causa violenta" e "occasione di lavoro". Detti principi fondamentali, posti a base di qualsiasi infortunio sul lavoro, possono considerarsi, ad avviso dell'Istituto, univoci e consolidati.
Le istruzioni dell'I.N.A.I.L. hanno, quindi, lo scopo di fornire un panorama degli indirizzi interpretativi attuali, rapportati a situazioni concrete che assurgeranno a paradigma dei casi che potranno verificarsi.
Il testo della nota è riprodotto alle pagine seguenti. Di seguito se ne riassumono i principali contenuti.
Definizione di infortunio in itinere
È considerato infortunio in itinere, conseguente al rischio della strada, quello nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:
- dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa (primo o dopo l'orario di lavoro, ovvero durante la pausa lavorativa per la consumazione del pasto del mezzogiorno);
- dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo o il pernottamento, diversi dalla dimora abituale, e viceversa;
- da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più aziende.
L'I.N.A.I.L. chiarisce che non integra la fattispecie di infortunio in itinere, bensì quella di infortunio di attualità di lavoro, l'evento lesivo che, pur essendo conseguenza del rischio della strada, accade nell'arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa, in collegamento con la stessa.
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segue in allegato
Collegati
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
L’infortunio in itinere
Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Casi e giurisprudenza
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