Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.569
/ Totale documenti scaricati: 28.940.527

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.569
/ Totale documenti scaricati: 28.940.527

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.569 *

/ Totale documenti scaricati: 28.940.527 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99

ID 11341 | | Visite: 3024 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/11341

Dlgs 99 2020

Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

(GU Serie Generale n.200 del 11-08-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2020

...

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica alle navi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento.

Art. 3. Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b) , c) ed e) , del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) , f) , g) , h) , i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
3. L’operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
4. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000.
5. Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l’operatore di un impianto di riciclaggio che:
a) non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
b) non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c) non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.

Art. 4. Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 5. Violazioni dell’armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi come previsto dall’articolo 5 del regolamento, nonché l’obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. L’armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. L’armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) , del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
L’armatore che non effettua la notifica dell’intenzione di riciclare la nave di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) , del regolamento all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l’inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
4. L’armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
5. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l’inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
6. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 6. Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L’armatore che viola gli obblighi di cui all’articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 7. Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di controllo di cui all’articolo 8 del regolamento sono effettuate dall’amministrazione o dall’organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attività di controllo di cui all’articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.
2. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche.
3. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all’estero, è competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all’implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99.pdf)Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99
 
IT174 kB527

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Mar 14, 2025 57

Regolamento (UE) 2024/2929

Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di… Leggi tutto
UNI EN 1953 2025
Mar 14, 2025 58

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 79

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
Linee guida ENEA ENAC sull utilizzo dell idrogeno negli aeroporti
Mar 14, 2025 91

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti

Linee guida ENEA-ENAC sull’utilizzo dell’idrogeno negli aeroporti ID 23631 | 14.03.2025 / In allegato Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due “casi studio”, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, selezionati a seguito di un bando pubblicato da Enac… Leggi tutto
UNI CEI CEN TR 17622 2021
Mar 14, 2025 83

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la… Leggi tutto
UNI EN 16141 2025
Mar 14, 2025 84

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 85

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN 1953 2025
Mar 14, 2025 58

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1953:2025 / Attrezzature per prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza ID 23633 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 1953:2025Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e… Leggi tutto
UNI CEI CEN TR 17622 2021
Mar 14, 2025 83

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito

UNI CEI CEN/TR 17622:2021 / Valutazione di conformità accessibilità ambiente costruito ID 23630 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/TR 17622:2021 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Valutazione di conformità Il rapporto tecnico fornisce i criteri per la verifica e la… Leggi tutto
UNI EN 16141 2025
Mar 14, 2025 84

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale

UNI EN 16141:2025 / Linee guida condizioni ambientali conservazione del patrimonio culturale ID 23628 | 14.03.2025 / In allegato Preview UNI EN 16141:2025Conservazione del patrimonio culturale - Linee guida per la gestione delle condizioni ambientali - Strutture per la conservazione in depositi… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 85

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto