Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99
ID 11341 | | Visite: 2616 | Legislazione Rifiuti | Permalink: https://www.certifico.com/id/11341 |
Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 99
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
(GU Serie Generale n.200 del 11-08-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2020
...
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica alle navi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento.
Art. 3. Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b) , c) ed e) , del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) , f) , g) , h) , i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
3. L’operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
4. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000.
5. Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l’operatore di un impianto di riciclaggio che:
a) non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
b) non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c) non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
Art. 4. Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L’operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 5. Violazioni dell’armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L’armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi come previsto dall’articolo 5 del regolamento, nonché l’obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. L’armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. L’armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) , del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
L’armatore che non effettua la notifica dell’intenzione di riciclare la nave di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) , del regolamento all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l’inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
4. L’armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
5. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l’inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
6. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 6. Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L’armatore che viola gli obblighi di cui all’articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 7. Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
1. Le attività di controllo di cui all’articolo 8 del regolamento sono effettuate dall’amministrazione o dall’organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attività di controllo di cui all’articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.
2. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche.
3. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all’estero, è competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all’implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.
______
Collegati:
TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto MIT 12 ottobre 2017
Decreto MIT 27 maggio 2019
Decisione 2014/241/UE
Convenzione di Hong Kong