Decreto 22 gennaio 2018 n. 33
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Regolamento prodotti fitosanitari uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
GU Serie Generale n.88 del 16-04-2018
Testo consolidato del decreto 22 gennaio 2018 n 33 con il Decreto 20 novembre 2021 in allegato.
Decreto 20 novembre 2021
Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante: «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali».(GU n.20 del 26.01.2022)
Art. 1. Oggetto e scopo
1. Il presente decreto definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l’imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d’uso da inserire nell’imballaggio, in etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto. Le misure volte garantire un utilizzo sicuro dei prodotti prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.
2. Il presente decreto definisce, altresì, i requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa; prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al presente decreto, che può essere acquistato ed utilizzato anche da persona priva della abilitazione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012.
2. I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:
PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.
Art. 3. Misure e requisiti specifici dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
1. Un prodotto fitosanitario può essere destinato all’utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed i requisiti indicati nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».
3. Ai fini di una immediata collocazione nella sottocategoria di appartenenza, PFnPE o PFnPO, e in ragione dei diversi requisiti richiesti, la sigla PFnPE oppure PFn- PO è inserita in etichetta dopo la denominazione commerciale.
I prodotti autorizzati per l’impiego sia su piante edibili che su piante ornamentali ricadono nella categoria PFnPE.
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Allegato
Premessa
La direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ed attribuisce agli Stati membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.
La suddetta direttiva individua nella formazione un elemento cardine per il raggiungimento dell’obiettivo di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. A tal fine assegna agli SM la realizzazione di un sistema di formazione certificata volto ad assicurare che chiunque utilizzi tali prodotti sia pienamente consapevole dei rischi connessi al loro utilizzo e sia in grado di mettere in atto le misure più appropriate per la riduzione di tali rischi e di svolgere in sicurezza le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione del prodotto.
Il suddetto sistema di formazione è specificatamente rivolto all’utilizzatore professionale per il quale la direttiva definisce requisiti formativi minimi assicurandogli, altresì, un contesto di sostegno per un uso consapevole dei pesticidi attraverso le figure del distributore e del consulente per i quali è analogamente previsto un percorso formativo mirato.
Diverso è l’approccio della direttiva nei confronti dell’utilizzatore non professionale. Rilevando che «è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti», la direttiva dispone «Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi».
Oggetto e scopo
Il presente documento definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari al fine di garantire un’idonea protezione dell’utilizzatore non professionale e di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto, nonché per la tutela dell’ambiente e degli organismi non bersaglio. Per quanto sopra si tiene conto, tra l’altro, del fatto che all’utilizzatore non professionale non è richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e che non è tenuto a possedere un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente che possono derivare dall’uso di tali prodotti né avere piena consapevolezza e capacità di attuazione di misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.
A) Requisiti dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali. [...]
B) Misure concernenti la stima dell’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.[...]
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Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 Consolidato Decreto 20 novembre 2021.pdf |
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