Decreto 20 novembre 2021
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Decreto 20 novembre 2021
Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante: «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali».
(GU n.20 del 26.01.2022)
Testo consolidato del decreto 22 gennaio 2018 n 33 con il Decreto 20 novembre 2021 in allegato.
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Art. 1. Sostituzione dell’Allegato al decreto 22 gennaio 2018, n 33
1. L’allegato al decreto 22 gennaio 2018, n 33 è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2. Uso del glifosate nel giardino familiare
1. Non è consentito l’uso a livello non professionale o professionale di prodotti fitosanitari contenenti «glifosate» per il trattamento del giardino familiare.
Art. 3. Uso non professionale dei composti del rame
1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo capoverso) e A.3 (lettera d) dell’allegato al presente decreto, relativamente ai prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria «1» per la tossicità nei confronti degli organismi acquatici, su istanza delle imprese interessate ai sensi dell’art. 8, comma 8, del citato decreto 22 gennaio 2018, n 33, può essere consentito l’utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido di rame o solfato di rame tribasico esclusivamente per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell’ulivo e non oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal suddetto allegato e dai regolamenti comunitari che disciplinano l’uso delle sostanze attive «composti del rame».
2. Ai fini dell’informazione dell’utilizzatore non professionale e per accrescerne il livello di conoscenza e di consapevolezza, nelle etichette dei prodotti fitosanitari consentiti ai sensi del precedente comma 1 o nel relativo foglio illustrativo, saranno inserite opportune avvertenze circa le problematiche ambientali e rischio di effetti tossici nei confronti degli organismi acquatici connessi all’uso del prodotto, inoltre l’etichetta recherà l’indicazione del suddetto termine di utilizzo del prodotto stesso (31 dicembre 2025).
3. La commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni dei prodotti destinati all’uso non professionale ai sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.
Art. 4. Riesame dei prodotti consentiti per l’uso non professionale secondo le misure transitorie
1. Il Ministero della salute riesamina, su istanza delle imprese interessate, i prodotti consentiti per l’uso non professionale secondo le misure transitorie di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 22 gennaio 2018, n 33, entro il 31 dicembre 2022.
2. Con propria nota circolare il Ministero della salute definirà la procedura del riesame, prevedendo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per consentire alle imprese l’allestimento della documentazione tecnica richiesta a supporto dell’istanza.
3. Al fine di mantenere un’adeguata disponibilità di prodotti fitosanitari ad uso non professionale successivamente al termine di scadenza delle misure transitorie e nel corso dello svolgimento della procedura di riesame, la commercializzazione, la vendita e l’utilizzo dei prodotti consentiti secondo le succitate misure sono permessi fino alla data di conclusione della procedura di riesame e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
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ALLEGATO
MISURE E REQUISITI DEI PRODOTTI FITOSANITARI PER UN IMPIEGO SICURO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI
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Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 Consolidato Decreto 20 novembre 2021.pdf |
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